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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13828/2026

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[OSCURATO:PERSONA] (CUI: 06YQ3FI) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4-4 Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.

P.R. n. 309/1990, deducendo: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2, d.

P.R. n. 309/1990 in rapporto all'art. 59 cod. pen.; b) vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata.

Il ricorrente ha depositato memoria al fine di insistere nelle ragioni di ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.

Lo stesso, in particolare, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione del giudice di merito, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

4. I giudici del gravame del merito hanno infatti dato conto del regime di applicabilità della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, richiamando, in conformità all'art. 59, comma 2, cod. pen., l'orientamento - peraltro affermato spesso proprio in relazione alla figura del c.d. corriere- secondo cui è sufficiente la prova che l'agente l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (così, Sez. 4, n. 18049 del 14/04/2022, Caca, Rv. 283209 - 01 relativa alla importazione di 21 chilogrammi di cocaina, in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per il concorrente che abbia assunto il ruolo di corriere, in ragione della cospicua somma di denaro impiegata per l'acquisto e per le cautele adottate nella sua consegna; Sez. 6, n. 13087 del 05/03/2014, Mara, Rv. 258643 - 01 relativa all' illecita detenzione di oltre nove chili di cocaina rinvenuti all'interno dell'auto guidata dal ricorrente, il quale, pur negando di essere a conoscenza del dato ponderale, aveva ammesso di aver accettato di accompagnare altra persona - seduta in auto al lato passeggero, e rivelatasi punto di riferimento di un'organizzazione dedita al narcotraffico internazionale - per la consegna di una 1partita di droga in un'altra città; Sez. 3, n. 21968 del 24/02/2016 Rv. 267076 — 01), altresì valorizzando l'atteggiamento dell'imputato, connotato da assoluta indifferenza rispetto al quantitativo di sostanza stupefacente trasportato a bordo della propria autovettura, ritenendo tale condotta espressiva di un chiaro dolo eventuale, suffragato dalla motivazione economica sottesa all'azione del medesimo.

5. È stato costantemente ritenuta l'inammissibilità del ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dai momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf.

Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849).

6. Analoga conclusione vale per il secondo motivo giacché lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, altresì censurando il trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motiva zione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Ed invero, la Corte territoriale ha dato atto di ritenere corretto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla conte stata aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, valorizzando, nel complessivo giudizio sulla gravità del reato di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., il disvalore della più grave violazione di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, insito nell'elevato grado di purezza della cocaina da cui potevano trarsi 29906 dosi medie singole.

7. La sentenza impugnata è dunque conforme al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione 2dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf.

Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450;).

Inoltre, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243- 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258:356 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Ser ratore, Rv. 256197-01),

8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (CUI: 06YQ3FI) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];4-4 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d. P.R. n. 309/1990, deducendo: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2, d. P.R. n. 309/1990 in rapporto all'art. 59 cod. pen.; b) vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sull'aggravante contestata. Il ricorrente ha depositato memoria al fine di insistere nelle ragioni di ricorso. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Lo stesso, in particolare, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione del giudice di merito, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 4. I giudici del gravame del merito hanno infatti dato conto del regime di applicabilità della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, richiamando, in conformità all'art. 59, comma 2, cod. pen., l'orientamento - peraltro affermato spesso proprio in relazione alla figura del c.d. corriere- secondo cui è sufficiente la prova che l'agente l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (così, Sez. 4, n. 18049 del 14/04/2022, Caca, Rv. 283209 - 01 relativa alla importazione di 21 chilogrammi di cocaina, in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per il concorrente che abbia assunto il ruolo di corriere, in ragione della cospicua somma di denaro impiegata per l'acquisto e per le cautele adottate nella sua consegna; Sez. 6, n. 13087 del 05/03/2014, Mara, Rv. 258643 - 01 relativa all' illecita detenzione di oltre nove chili di cocaina rinvenuti all'interno dell'auto guidata dal ricorrente, il quale, pur negando di essere a conoscenza del dato ponderale, aveva ammesso di aver accettato di accompagnare altra persona - seduta in auto al lato passeggero, e rivelatasi punto di riferimento di un'organizzazione dedita al narcotraffico internazionale - per la consegna di una 1partita di droga in un'altra città; Sez. 3, n. 21968 del 24/02/2016 Rv. 267076 — 01), altresì valorizzando l'atteggiamento dell'imputato, connotato da assoluta indifferenza rispetto al quantitativo di sostanza stupefacente trasportato a bordo della propria autovettura, ritenendo tale condotta espressiva di un chiaro dolo eventuale, suffragato dalla motivazione economica sottesa all'azione del medesimo. 5. È stato costantemente ritenuta l'inammissibilità del ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dai momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). 6. Analoga conclusione vale per il secondo motivo giacché lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente e correttamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, altresì censurando il trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motiva zione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ed invero, la Corte territoriale ha dato atto di ritenere corretto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla conte stata aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, valorizzando, nel complessivo giudizio sulla gravità del reato di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., il disvalore della più grave violazione di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, insito nell'elevato grado di purezza della cocaina da cui potevano trarsi 29906 dosi medie singole. 7. La sentenza impugnata è dunque conforme al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione 2dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450;). Inoltre, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243- 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258:356 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Ser ratore, Rv. 256197-01), 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M
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