CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 11428/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/05/.1985 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; 38. R.G. 33768 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà e illogicità della motivazione per travisamenl:o delle risultanze probatorie, nonché l'inosservanza degli artt. 530, 533 cod. peri. quanto al capo B) dell'imputazione, non è consentito, in quanto costituito da mere doglianze di fatto relative a questioni risolte con motivazione congrua ed esente da vizi logici dalla Corte territoriale e perché prospetta una rilettura dei dati probatori, non consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mul:uati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati contestati (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale ha evidenziato che la condotta del ricorrente è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e che non vi è prova che il Bosco si sia allontanato in un momento precedente ai prelievi; che, quanto all'utilizzo presso il distributore di carburante è stato ritenuto decisivo il brevissimo lasso di tempo intercorso dai prelievi allo sportello ATM); che, dunque, si tratta di motivazione congrua ed immune da vizi logici, che si sottrae al sindacato di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]