CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 40268/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; teL [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di quattro mesi e quindici giorni di arresto per violazione della misura di prevenzione, ai sensi dell'art. 75, comma 2 (rectius: comma 1), D. Lgs. n. 159 del 2011, commessa in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo come prima censura il vizio di motivazione con riferimento all'afferma- zione di penale responsabilità, rilevando che non vi era certezza dell'assenza da casa del Rudisi, non essendo stato verificato il suo rientro nell'abitazione. Con il secondo motivo di impugnazione si è dedotta la nullità assoluta della sentenza ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in quanto nel processo di primo grado si era "svolta un'udienza in cui l'imputato non aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione, in considerazione del suo stato detentivo" (come comprovava la posizione giuridica acquisita agli atti). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto risulta generico e confusionario, per un verso di esclusiva natura fattuale (nella prima doglianza), e per altro verso basato su affermazioni in palese contrasto con la consolidata esegesi di legittimità. Entrambi i motivi, peraltro, costituiscono pedissequa riproposizione degli identici motivi proposti nell'atto di appello ed adeguatamente confutati nell'impugnata sentenza, con argomenti che il ricorrente ignora del tutto. 1.1. Iniziando logicamente dal secondo motivo, di natura processuale e preliminare, si rileva che la situazione rappresentata nel ricorso (come già nel motivo di gravame) è difforme da quella effettivamente ricostruita nell'impugnata sentenza, che ha dato conto dell'assenza del difensore di fiducia - senza addurre alcuna giustificazione o impedimento - alla prima udienza del 13/10/2017, in cui dunque l'assenza dell'imputato dovuta a detenzione per altra causa non veniva rappresentata; di seguito, pur in assenza di obblighi al riguardo, al difensore era stata comunicata la data del rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il mede- simo difensore non si era presentato e si era quindi proceduto con il sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. peri., dichiarando l'assenza dell'imputato e dispo- nendo l'ammissione delle prove. L'istruttoria iniziava nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risultando sempre assente il difensore di fiducia, che dunque veniva segnalato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza. Nel frattempo, il 18/7/2018, a seguito dell'acquisizione della posizione giuridica, si accertava lo stato di detenzione del Rudisi per altra causa e se ne ordinava la traduzione per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'imputato rinunciava espressamente a presenziare a tale udienza, nonché a tutte le udienze successive. È stata dunque corretta la determinazione del primo giudice, confermata in appello, che non ha rilevato alcuna nullità, in quanto la situazione di pregressa detenzione dell'imputato per altra causa non era stata tempestivamente rappresentata dal difensore. Invero, impregiudicato il principio per cui «Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio» (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 Rv. 278869), essendosi precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e - qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti - anche nei confronti del detenuto "per altra causa", si osserva però che tale situazione dell'imputato deve essere tempestivamente rappresentata al giudice, se non risultante ex actis, passaggio che nella specie è mancato per incuria del difensore di fiducia. 1.2. Il primo motivo (ma secondo in ordine logico) è completamente intriso di merito ed è stato congruamente respinto nell'impugnata sentenza, con incontro- vertibili argomenti tratti dall'istruttoria dibattimentale. 2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2