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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41159/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conversione del ricorso per cassazione in appello; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca dell'obbligo di permanenza notturna o, in subordine, la riduzione entro una più ristretta fascia oraria dei controlli notturni al fine di tutelare la salute dello stesso.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi (cR dell'art. 173 delle disp.att. del cod. proc. pen.; ricorre un totale omissione di motivazione quanto al tema della compatibilità dei controlli della sorveglianza speciale con lo stato di salute del ricorrente; il Tribunale si è trincerato dietro una supposta impossibilità di incidere sulle modalità di controllo e, pur tuttavia, si spinge a proporne altre avverso le quali non si opporrebbe, così sostanzialmente imponendo la misura di prevenzione alla moglie del ricorrente; deve essere conseguentemente rilevata la ricorrenza di violazione di legge, avendo il Tribunale provveduto in violazione del disposto di cui all'art. 32 Cost., in assenza di qualsiasi valutazione volta a riscontrare l'eventuale bilanciamento tra i due diversi interessi in gioco. 3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga convertito in appello con invio degli atti alla Corte di appello di Torino.

4. Il ricorso deve essere qualificato quale appello, con invio degli atti alla Corte di appello di Torino.

Come correttamente osservato dal Procuratore generale, mediante richiamo a costante orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e solo avverso i provvedimenti emessi dalla Corte di appello ex art. 10, comma 3, d.

Igs n.159 del 2011.

Ne consegue che, avverso il provvedimento del tribunale che si sia espresso valutando la pericolosità sociale del proposto non è esperibile in via immediata ex art. 569 cod. proc. pen. ricorso per cassazione non rivestendo quel provvedimento natura di sentenza (Sez. 1, n. 24402 del 09/04/2015, Rv. 263610; Sez. 6, n. 24028 del 15/07/2020, Fazio, Rv. 279569-01).

Può, dunque, essere proposto non il ricorso per cassazione, ma l'appello ai sensi dell'art. 10 d.

Igs. n. 159 del 2011, trattandosi di decisione equiparabile a quella afferente all'esecuzione del provvedimento definitivo, il cui regime giuridico è fissato dall'art. 11.

In tal senso, con principio che si intende ribadire, è stato chiarito che le decisioni assunte dal Tribunale della Prevenzione e riferibili al suddetto modello di cui all'art. 7 (attuale articolo 11 d.lgs. n.159 del 2011) non sono immediatamente ricorribili per cassazione, ma vanno impugnate attraverso il generale rimedio di merito delineato dall'art. 4, comma 9, legge 1423 del '56 (attuale art. 10, comma 1, d.l.vo n.159 del 2011) e dunque con ricorso in appello (Sez. 1, n. 24402 del 09/04/2015, Ercolano, Rv. 263610-01).

Ciò perché il regime giuridico relativo all'impugnazione di tale provvedimento non può rinvenirsi nella disciplina dell'articolo 666 cod. proc. pen., non trattandosi di un incidente di esecuzione in senso proprio.

In tal modo si garantisce anche il doppio grado di giurisdizione di merito su questioni che - come nel caso che di specie - richiedono l'esame di aspetti di fatto in maniera oggettivamente prevalente rispetto a quelli in diritto.

Quindi, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e del principio di conservazione dell'atto di impugnazione, il proposto ricorso va convertito in appello con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il prosieguo (Sez. 6, n. 24028 del 15/07/2020, Fazio, Rv. 279569-01).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso quale appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conversione del ricorso per cassazione in appello; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca dell'obbligo di permanenza notturna o, in subordine, la riduzione entro una più ristretta fascia oraria dei controlli notturni al fine di tutelare la salute dello stesso. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi (cR dell'art. 173 delle disp.att. del cod. proc. pen.; ricorre un totale omissione di motivazione quanto al tema della compatibilità dei controlli della sorveglianza speciale con lo stato di salute del ricorrente; il Tribunale si è trincerato dietro una supposta impossibilità di incidere sulle modalità di controllo e, pur tuttavia, si spinge a proporne altre avverso le quali non si opporrebbe, così sostanzialmente imponendo la misura di prevenzione alla moglie del ricorrente; deve essere conseguentemente rilevata la ricorrenza di violazione di legge, avendo il Tribunale provveduto in violazione del disposto di cui all'art. 32 Cost., in assenza di qualsiasi valutazione volta a riscontrare l'eventuale bilanciamento tra i due diversi interessi in gioco. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga convertito in appello con invio degli atti alla Corte di appello di Torino. 4. Il ricorso deve essere qualificato quale appello, con invio degli atti alla Corte di appello di Torino. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, mediante richiamo a costante orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e solo avverso i provvedimenti emessi dalla Corte di appello ex art. 10, comma 3, d. Igs n.159 del 2011. Ne consegue che, avverso il provvedimento del tribunale che si sia espresso valutando la pericolosità sociale del proposto non è esperibile in via immediata ex art. 569 cod. proc. pen. ricorso per cassazione non rivestendo quel provvedimento natura di sentenza (Sez. 1, n. 24402 del 09/04/2015, Rv. 263610; Sez. 6, n. 24028 del 15/07/2020, Fazio, Rv. 279569-01). Può, dunque, essere proposto non il ricorso per cassazione, ma l'appello ai sensi dell'art. 10 d. Igs. n. 159 del 2011, trattandosi di decisione equiparabile a quella afferente all'esecuzione del provvedimento definitivo, il cui regime giuridico è fissato dall'art. 11. In tal senso, con principio che si intende ribadire, è stato chiarito che le decisioni assunte dal Tribunale della Prevenzione e riferibili al suddetto modello di cui all'art. 7 (attuale articolo 11 d.lgs. n.159 del 2011) non sono immediatamente ricorribili per cassazione, ma vanno impugnate attraverso il generale rimedio di merito delineato dall'art. 4, comma 9, legge 1423 del '56 (attuale art. 10, comma 1, d.l.vo n.159 del 2011) e dunque con ricorso in appello (Sez. 1, n. 24402 del 09/04/2015, Ercolano, Rv. 263610-01). Ciò perché il regime giuridico relativo all'impugnazione di tale provvedimento non può rinvenirsi nella disciplina dell'articolo 666 cod. proc. pen., non trattandosi di un incidente di esecuzione in senso proprio. In tal modo si garantisce anche il doppio grado di giurisdizione di merito su questioni che - come nel caso che di specie - richiedono l'esame di aspetti di fatto in maniera oggettivamente prevalente rispetto a quelli in diritto. Quindi, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e del principio di conservazione dell'atto di impugnazione, il proposto ricorso va convertito in appello con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il prosieguo (Sez. 6, n. 24028 del 15/07/2020, Fazio, Rv. 279569-01). P.Q.M. Qualificato il ricorso quale appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l'ulteriore co
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