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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08227/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8257 del ruolo generale dell’anno 201 6 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via Golametto, n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate; - resistente - Oggetto: accertamento analitico induttivo – percentuale di ricarico -presunzioni per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale della Campania, n. 8473/34/2015, depositata in data 25 settembre 2015; udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del giorno 8 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento, quale socio unico della società [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di maggior redditi non dichiarati ed allo stesso distribuiti dalla suddetta società; in particolare, l’avviso di accertamento era stato preceduto da altro avviso di accertamento notificato alla società con il quale, relativamente all’anno di imposta 2007, era stato ad essa contestata una m aggiore Ires, Irap ed Iva, avendo rideterminato la percentuale di ricarico nella misura del 16,08% delle vendite dei prodotti inventariati; avverso l’atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale aveva accertato che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società era stato annullato da altra Commissione tributaria provinciale, sicch é , essendo venuto meno il presupposto della pretesa nei confronti della so cietà , anche l’avviso di accertamento notificato al socio, oggetto del giudizio , doveva essere annullato ; l’Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell a Campania ha accolto parzialmente l’appello , in particolare ha ritenuto che: poiché l’accertamento oggetto del giudizio era strettamente dipendente con quello notificato alla società, anche la pretesa nei confronti del socio doveva essere correlativamente ridotta negli stessi termini accertati nei confronti della società dalla pronuncia di altra Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto di dovere ridurre la percentuale di ricarico dal 16,08% al 14,47%.

Avverso la suddetta pronuncia il contribuente ha quindi proposto ricorso, illustrato con successiva memoria, affidato a due motivi di censura.

L’Agenzia delle entrate ha depositato un atto, denominato di costituzione, con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA],ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per “omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza per “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”.

I due motivi sono stati trattati in unico contesto, in particolare si censura la sentenza: per non avere correttamente applicato , con riferimento all’accertamento nei confronti della società, il metodo analitico induttivo e non considerato la non attendibilità dei calcoli effettuati ai fini della determinazione della media ponderata, e, inoltre, per non avere tenuto conto della realtà aziendale e della effettiva composizione del magazzino; con riferimento alla pretesa nei confronti del socio, per avere in via automatica esteso nei confronti del medesimo il maggior reddito accertato nei confronti della società, senza che vi fosse prova della erogazione al socio degli importi derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti della società e d el tenore di vita dallo stesso sostenuto .

Si evidenzia, inoltre, la necessità di tenere conto dell’eventuale giudicato favorevole.

In via pregiudiziale ed assorbente va evidenziato che il ricorso risulta sottoscritto anche da soggetti non abilitati all’ese rcizio della professione forense e, a fortiori, privi dei requisiti di cui all’art. 365, cod. proc. civ., per la difesa dinanzi a questa Corte.

Inoltre, va evidenziato che dall’esame degli atti di causa non risulta prodotta la procura speciale con la quale il ricorrente ha conferito l’incarico di assistenza e difesa in questo giudizio, nonostante nel ricorso sia evidenziato che la suddetta procura sia stata depositata in calce al medesimo atto.

L’art. 365, cod. proc. civ., prevede espressamente che:«Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale».

La mancanza in atti della procura speciale comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.

Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei difensori che hanno sottoscritto il ricorso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei difensori che hanno sottoscritto il ricorso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8257 del ruolo generale dell’anno 201 6 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, via Golametto, n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate; - resistente - Oggetto: accertamento analitico induttivo – percentuale di ricarico -presunzioni per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale della Campania, n. 8473/34/2015, depositata in data 25 settembre 2015; udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del giorno 8 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento, quale socio unico della società [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di maggior redditi non dichiarati ed allo stesso distribuiti dalla suddetta società; in particolare, l’avviso di accertamento era stato preceduto da altro avviso di accertamento notificato alla società con il quale, relativamente all’anno di imposta 2007, era stato ad essa contestata una m aggiore Ires, Irap ed Iva, avendo rideterminato la percentuale di ricarico nella misura del 16,08% delle vendite dei prodotti inventariati; avverso l’atto impositivo il contribuente aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale aveva accertato che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società era stato annullato da altra Commissione tributaria provinciale, sicch é , essendo venuto meno il presupposto della pretesa nei confronti della so cietà , anche l’avviso di accertamento notificato al socio, oggetto del giudizio , doveva essere annullato ; l’Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell a Campania ha accolto parzialmente l’appello , in particolare ha ritenuto che: poiché l’accertamento oggetto del giudizio era strettamente dipendente con quello notificato alla società, anche la pretesa nei confronti del socio doveva essere correlativamente ridotta negli stessi termini accertati nei confronti della società dalla pronuncia di altra Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto di dovere ridurre la percentuale di ricarico dal 16,08% al 14,47%. Avverso la suddetta pronuncia il contribuente ha quindi proposto ricorso, illustrato con successiva memoria, affidato a due motivi di censura. L’Agenzia delle entrate ha depositato un atto, denominato di costituzione, con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA],ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per “omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza per “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”. I due motivi sono stati trattati in unico contesto, in particolare si censura la sentenza: per non avere correttamente applicato , con riferimento all’accertamento nei confronti della società, il metodo analitico induttivo e non considerato la non attendibilità dei calcoli effettuati ai fini della determinazione della media ponderata, e, inoltre, per non avere tenuto conto della realtà aziendale e della effettiva composizione del magazzino; con riferimento alla pretesa nei confronti del socio, per avere in via automatica esteso nei confronti del medesimo il maggior reddito accertato nei confronti della società, senza che vi fosse prova della erogazione al socio degli importi derivanti dal maggior reddito accertato nei confronti della società e d el tenore di vita dallo stesso sostenuto . Si evidenzia, inoltre, la necessità di tenere conto dell’eventuale giudicato favorevole. In via pregiudiziale ed assorbente va evidenziato che il ricorso risulta sottoscritto anche da soggetti non abilitati all’ese rcizio della professione forense e, a fortiori, privi dei requisiti di cui all’art. 365, cod. proc. civ., per la difesa dinanzi a questa Corte. Inoltre, va evidenziato che dall’esame degli atti di causa non risulta prodotta la procura speciale con la quale il ricorrente ha conferito l’incarico di assistenza e difesa in questo giudizio, nonostante nel ricorso sia evidenziato che la suddetta procura sia stata depositata in calce al medesimo atto. L’art. 365, cod. proc. civ., prevede espressamente che:«Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale». La mancanza in atti della procura speciale comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata. Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei difensori che hanno sottoscritto il ricorso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei difensori che hanno sottoscritto il ricorso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello st
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