CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 38287/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fz-il [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 16 dicembre 2020 la Corte di appello dì Cagliari - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'i.stànza di rideterminazione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del medesimo follegioel 23 gennaio 2015 -irrevocabile il 21 aprile 2016- per i reati di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990 -nella specie ricezione, trasporto, detenzione e vendita di circa un kg di cocaina-, per fatti commessi nel 2008 essendo - all'epoca - la pena edittale minima pari ad anni sei di reclusione . 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 73 DPR 309/1990, 27 Cost., 132 e 133 cod. pen. . Si censura l'errore di diritto nell'applicazione della norma, interpretata in maniera difforme dalla linea tracciata dal(' intervento della Consulta (decisione n. 40 del 2019); la pena andava rideterminata alla luce della nuova cornice edittale, a nulla valendo il fatto che il ricorrente fosse stato giudicato con una legge che allora prevedeva la medesima forcella edittale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Come argomentato nella decisione impugnata, in riferimento al tempo del commesso reato (per droga cd. pesante) la pena edittale prevedeva un minimo pari ad anni sei di reclusione, in modo pienamente corrispondente a quello derivante dalla decisione di incostituzionalità n.40 del 2019. Pertanto, nessun intervento risulta consentito in sede esecutiva, posto che la determinazione concreta in misura superiore al minimo edittale è dipesa da scelta del giudice della cognizione e non dalla vigenza di normativa sostanziale sfavorevole. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 91) • ' • ~