CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30285/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sulricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 / 11 /19 8 3 , avverso l’ordinanzain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 21 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza in data 12 settembre 2024 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva disposto la custodia cautelare in carcere di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato del capo A), relativo alla violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e l’ha confermata in relazione al reato del capo 23), relativo alla violazione degli art. 110, 81 cpv cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell’art. 416bis.1 cod. pen. 2. Il ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza del reato contestato prima parte del primo motivo), ivi compresa l’aggravante (seconda parte del primo motivo) e in relazione alle esigenze cautelari (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo di ricorso èfondato limitatamente all’applicazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa mentre è manifestamente infondato nel resto. Il secondo motivo sulle esigenze cautelari è da ritenersi assorbito. Il Tribunale del riesame ha ritenuto di confermare il carcere per [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato del capo 23) consistente della detenzione in concorso a fine di cessione di sostanza stupefacente che aveva acquistato da esponenti del clan Angelino-[OSCURATO:PERSONA], e precisamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], verso il corrispettivo di euro 11.000. Nel primo motivo di ricorso l’indagato ha contestato i gravi indizi di colpevolezza a suo carico e soprattutto l’aggravante dell’art. 416.bis 1 cod. pen. Con riferimento al primo profilo, la motivazione risiede a pag. 10 e seg. dell’ordinanza impugnata ove si dà conto delle conversazioni intercettate a suo carico, la cui interpretazione è stata confutata con argomenti fattuali e rivalutativi che esorbitano dal controllo di legittimità. Va ricordato che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra le più recenti, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Il motivo, dunque, è manifestamente infondato sul punto. Con riferimento al secondo profilo, la doglianza è, invece, fondata, perché l’aggravante dell’agevolazione mafiosa si riferisce al pagamento dello stupefacente per euro 11.000, ma dalle intercettazioni è emerso che il ricorrente non aveva pagato tale somma e che il coimputato, [OSCURATO:PERSONA], aveva, alla fine delle trattative, consegnato una somma di importo minore. Secondo la sentenza a Sezioni Unite Chioccini (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dpe. 2020, Rv. 278734 – 01), la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Sennonché, nel caso in esame, le intercettazioni da cui è stata desunta l’aggravante dell’agevolazione mafiosa sono relative alle conversazioni tra il Trapani e il [OSCURATO:PERSONA] mentre la motivazione dell’ordinanza impugnata non copre gli ulteriori rapporti con il [OSCURATO:PERSONA]. S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza esclusivamente su questo punto. Il secondo motivo sulle esigenze cautelari è, come detto, da ritenersi assorbito, perché essendo venuta meno la misura per il reato dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere è legata all’accertamento dell’aggravante mafiosa. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempiment