Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 21219/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

prescrizin inu applicabile.

SENTENZA sul ricorso n. 26136/20 proposto da: Cu=e, )2 1.2ict -) HDI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via Cicerone n. 49, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via A. Bafile n. 5, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]J Fiormonte in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ~443 z.)-4 r ^' ,AAmtsk elettivamente domiciliato a Roma, lungotevere Flaminio n. 76V dif—eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 6 luglio 2020 n. 1738; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 26136/20 Camera di consiglio del 24.3.2022 viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2010 la società HDI [OSCURATO:PERSONA] A.G. (d'ora innanzi, per brevità, la HDI) convenne dinanzi al Tribunale di Verona la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esponendo che: -) aveva stipulato con la società ClassiCon Vertrieb un contratto di assicurazione contro il rischio del furto del veicolo modello "Mercedes 500" targato M-VP4004, di proprietà della suddetta [OSCURATO:PERSONA]; -) il 18 aprile 2000 il suddetto veicolo era stato consegnato da un funzionario della società [OSCURATO:PERSONA] al personale dell'albergo gestito dalla società convenuta; -) il suddetto veicolo era stato trafugato da ignoti; -) la HDI aveva indennizzato la ClassiCon Vertrieb col pagamento di un indennizzo di euro 80.528,47.

Concluse pertanto chiedendo la condanna della società convenuta alla rifusione della suddetta somma, ai sensi dell'articolo 1916 c.c.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituì negando la propria responsabilità e chiedendo, in subordine, di essere tenuta indenne da [OSCURATO:PERSONA], gestore della autorimessa cui il personale dell'albergo aveva affidato il suddetto veicolo, e dalla quale era stato trafugato.

3. [OSCURATO:PERSONA] si costituì regolarmente eccependo la prescrizione del credito e comunque negando la propria responsabilità.

4. Con sentenza 10 aprile 2018 n. 839 il Tribunale di Verona accolse sia la domanda attorea formulata dalla HDI nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sia la domanda di manleva formulata da quest'ultima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ritenne: R.G.N. 26136/20 Camera di consiglio del 24.3.2022 -) che la società proprietaria del veicolo aveva stipulato un contratto di deposito con l'albergo, per il tramite del proprio funzionario [OSCURATO:PERSONA] von Poturzyn; -) che la [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato a sua volta un contratto di subdeposito con [OSCURATO:PERSONA]; -) che la HDI, indennizzando la [OSCURATO:PERSONA], si era surrogata nei diritti da quest'ultima vantati tanto nei confronti del depositario, quanto nei confronti del subdepositario; -) che la domanda dell'assicuratore aveva natura contrattuale, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione; -) che [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto una condotta colposa, consegnando il veicolo a persona qualificatasi come incaricata dall'albergo, senza accertarne l'identità.

La sentenza venne appellata da [OSCURATO:PERSONA] in via principale, e dalla [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale.

5. Con sentenza 6 luglio 2020 n. 1738 la Corte d'appello di Venezia accolse le impugnazioni e rigettò la domanda di surrogazione proposta dalla HDI, condannandola alle spese.

A fondamento della propria decisione la Corte d'appello adottò la seguente motivazione: -) il veicolo trafugato venne consegnato all'hotel Baglioni da una persona ([OSCURATO:PERSONA]) che non era l'amministratore della società proprietario del mezzo, né un consigliere d'amministrazione, né risultava avere poteri di rappresentanza della suddetta società; -) di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi avere stipulato alcun contratto di deposito con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -) ergo, il diritto di credito vantato dalla ClassiCon nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era un diritto al risarcimento del danno aquiliano, soggetto alla ordinaria prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.; -) di conseguenza al momento della introduzione della domanda di surrogazione da parte della HDI (2010) il diritto si era estinto per prescrizione, maturata ad aprile 2006.

R.G.N. 26136/20 Camera di consiglio del 24.3.2022 Stabilito ciò, la Corte d'appello ha comunque esaminato la sussistenza di una condotta colposa in capo a [OSCURATO:PERSONA], ai fini della regolazione delle spese di lite, ed ha escluso che quest'ultima avesse tenuto una condotta negligente.

La Corte d'appello ha ritenuto che l'autoveicolo venne consegnato dal personale dell'autorimessa a una persona in possesso di un titolo di legittimazione formalmente emesso dalla [OSCURATO:PERSONA]; che tale documento era sufficiente per la riconsegna del veicolo; che in base agli accordi intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quest'ultima non aveva alcun obbligo di identificare le generalità della persona che, munita del suddetto titolo, si presentava a ritirare i mezzi lasciati in deposito.

6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla HDI con ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso per resistere sia al ricorso principale, sia a quello incidentale.

Tutte le parti hanno deposito memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Con tutti e due, infatti, la società ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione quinquennale, ed ha accolto di conseguenza la relativa eccezione.

Deduce la HDI che il diritto al risarcimento del danno vantato dalla Classicon (diritto nel quale essa HDI si era surrogata ex art. 1916 c.c.) aveva natura contrattuale, ed era perciò soggetto alla prescrizione decennale, per le seguenti ragioni: -) il veicolo trafugato aveva formato oggetto di un contratto di deposito; -) il contratto di deposito era stato stipulato dall'amministratore e "proprietario" (sic) della società Classicon, e quindi con effetti direttamente nella sfera giuridica di quest'ultima; -) la società Classicon aveva comunque ratificato l'operato del proprio funzionario; R.G.N. 26136/20 Camera di consiglio del 24.3.2022 -) in ogni caso, avendo il contratto di deposito ad oggetto un bene della società Classicon, i diritti da esso scaturenti "ricadono direttamente sulla società" suddetta.

1.1. Nella parte in cui lamenta che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse l'amministratore della Classicon il motivo è inammissibile, in quanto censura un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito: inammissibilità del resto candidamente palesata dalla stessa società ricorrente, là dove dichiara che la Corte d'appello è incorsa "in un palese errore di fatto nella valutazione delle prove e dei documenti" (così iI ricorso, pagina 8).

1.2. Nella parte restante il ricorso è fondato.

La stipula di un contratto di deposito avente ad oggetto beni altrui costituisce ex se un contratto a favore del terzo ex articolo 1411 c.c..

Il fine del contratto di deposito, infatti, è quello della custodia, conservazione e restituzione del bene depositato, con la conseguenza che il titolare dell'azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario è, indipendentemente da chi sia il proprietario delle stesse, non solo il depositante, ma anche il terzo che avrebbe avuto titolo per esigere la restituzione (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 12972 del 27/05/2010, Rv. 613171 - 01).

Non può dunque condividersi l'osservazione del Procuratore Generale, secondo cui il motivo sarebbe inammissibile perché prospetta una questione di interpretazione del contratto.

Nel caso di specie, infatti, la società ricorrente non si duole dell'interpretazione, ma della qualificazione del contratto adottata dal giudice di merito, e della ricognizione degli effetti legali di esso (p. 13 del ricorso).

2. Il ricorso incidentale, col quale la [OSCURATO:PERSONA] censura la regolazione delle spese, resta assorbito, dal momento che il giudice di rinvio dovrà provvedere ad una nuova regolazione di queste secundum eventum litis.

R.G.N. 26136/20 Camera di consiglio del 24.3.2022

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il ricorso prioficipale; dichiara assorbito l'incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; (-) dichiara assorbito il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
prescrizin inu applicabile. SENTENZA sul ricorso n. 26136/20 proposto da: Cu=e, )2 1.2ict -) HDI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via Cicerone n. 49, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via A. Bafile n. 5, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]J Fiormonte in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ~443 z.)-4 r ^' ,AAmtsk elettivamente domiciliato a Roma, lungotevere Flaminio n. 76V dif—eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 6 luglio 2020 n. 1738; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 26136/20 Camera di consiglio del 24.3.2022 viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2010 la società HDI [OSCURATO:PERSONA] A.G. (d'ora innanzi, per brevità, la HDI) convenne dinanzi al Tribunale di Verona la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esponendo che: -) aveva stipulato con la società ClassiCon Vertrieb un contratto di assicurazione contro il rischio del furto del veicolo modello "Mercedes 500" targato M-VP4004, di proprietà della suddetta [OSCURATO:PERSONA]; -) il 18 aprile 2000 il suddetto veicolo era stato consegnato da un funzionario della società [OSCURATO:PERSONA] al personale dell'albergo gestito dalla società convenuta; -) il suddetto veicolo era stato trafugato da ignoti; -) la HDI aveva indennizzato la ClassiCon Vertrieb col pagamento di un indennizzo di euro 80.528,47. Concluse pertanto chiedendo la condanna della società convenuta alla rifusione della suddetta somma, ai sensi dell'articolo 1916 c.c. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituì negando la propria responsabilità e chiedendo, in subordine, di essere tenuta indenne da [OSCURATO:PERSONA], gestore della autorimessa cui il personale dell'albergo aveva affidato il suddetto veicolo, e dalla quale era stato trafugato. 3. [OSCURATO:PERSONA] si costituì regolarmente eccependo la prescrizione del credito e comunque negando la propria responsabilità. 4. Con sentenza 10 aprile 2018 n. 839 il Tribunale di Verona accolse sia la domanda attorea formulata dalla HDI nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], sia la domanda di manleva formulata da quest'ultima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ritenne: R.G.N. 26136/20 Camera di consiglio del 24.3.2022 -) che la società proprietaria del veicolo aveva stipulato un contratto di deposito con l'albergo, per il tramite del proprio funzionario [OSCURATO:PERSONA] von Poturzyn; -) che la [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato a sua volta un contratto di subdeposito con [OSCURATO:PERSONA]; -) che la HDI, indennizzando la [OSCURATO:PERSONA], si era surrogata nei diritti da quest'ultima vantati tanto nei confronti del depositario, quanto nei confronti del subdepositario; -) che la domanda dell'assicuratore aveva natura contrattuale, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione; -) che [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto una condotta colposa, consegnando il veicolo a persona qualificatasi come incaricata dall'albergo, senza accertarne l'identità. La sentenza venne appellata da [OSCURATO:PERSONA] in via principale, e dalla [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale. 5. Con sentenza 6 luglio 2020 n. 1738 la Corte d'appello di Venezia accolse le impugnazioni e rigettò la domanda di surrogazione proposta dalla HDI, condannandola alle spese. A fondamento della propria decisione la Corte d'appello adottò la seguente motivazione: -) il veicolo trafugato venne consegnato all'hotel Baglioni da una persona ([OSCURATO:PERSONA]) che non era l'amministratore della società proprietario del mezzo, né un consigliere d'amministrazione, né risultava avere poteri di rappresentanza della suddetta società; -) di conseguenza la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi avere stipulato alcun contratto di deposito con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -) ergo, il diritto di credito vantato dalla ClassiCon nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era un diritto al risarcimento del danno aquiliano, soggetto alla ordinaria prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.; -) di conseguenza al momento della introduzione della domanda di surrogazione da parte della HDI (2010) il diritto si era estinto per prescrizione, maturata ad aprile 2006. R.G.N. 26136/20 Camera di consiglio del 24.3.2022 Stabilito ciò, la Corte d'appello ha comunque esaminato la sussistenza di una condotta colposa in capo a [OSCURATO:PERSONA], ai fini della regolazione delle spese di lite, ed ha escluso che quest'ultima avesse tenuto una condotta negligente. La Corte d'appello ha ritenuto che l'autoveicolo venne consegnato dal personale dell'autorimessa a una persona in possesso di un titolo di legittimazione formalmente emesso dalla [OSCURATO:PERSONA]; che tale documento era sufficiente per la riconsegna del veicolo; che in base agli accordi intercorsi tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quest'ultima non aveva alcun obbligo di identificare le generalità della persona che, munita del suddetto titolo, si presentava a ritirare i mezzi lasciati in deposito. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla HDI con ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso per resistere sia al ricorso principale, sia a quello incidentale. Tutte le parti hanno deposito memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Con tutti e due, infatti, la società ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione quinquennale, ed ha accolto di conseguenza la relativa eccezione. Deduce la HDI che il diritto al risarcimento del danno vantato dalla Classicon (diritto nel quale essa HDI si era surrogata ex art. 1916 c.c.) aveva natura contrattuale, ed era perciò soggetto alla prescrizione decennale, per le seguenti ragioni: -) il veicolo trafugato aveva formato oggetto di un contratto di deposito; -) il contratto di deposito era stato stipulato dall'amministratore e "proprietario" (sic) della società Classicon, e quindi con effetti direttamente nella sfera giuridica di quest'ultima; -) la società Classicon aveva comunque ratificato l'operato del proprio funzionario; R.G.N. 26136/20 Camera di consiglio del 24.3.2022 -) in ogni caso, avendo il contratto di deposito ad oggetto un bene della società Classicon, i diritti da esso scaturenti "ricadono direttamente sulla società" suddetta. 1.1. Nella parte in cui lamenta che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse l'amministratore della Classicon il motivo è inammissibile, in quanto censura un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito: inammissibilità del resto candidamente palesata dalla stessa società ricorrente, là dove dichiara che la Corte d'appello è incorsa "in un palese errore di fatto nella valutazione delle prove e dei documenti" (così iI ricorso, pagina 8). 1.2. Nella parte restante il ricorso è fondato. La stipula di un contratto di deposito avente ad oggetto beni altrui costituisce ex se un contratto a favore del terzo ex articolo 1411 c.c.. Il fine del contratto di deposito, infatti, è quello della custodia, conservazione e restituzione del bene depositato, con la conseguenza che il titolare dell'azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario è, indipendentemente da chi sia il proprietario delle stesse, non solo il depositante, ma anche il terzo che avrebbe avuto titolo per esigere la restituzione (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 12972 del 27/05/2010, Rv. 613171 - 01). Non può dunque condividersi l'osservazione del Procuratore Generale, secondo cui il motivo sarebbe inammissibile perché prospetta una questione di interpretazione del contratto. Nel caso di specie, infatti, la società ricorrente non si duole dell'interpretazione, ma della qualificazione del contratto adottata dal giudice di merito, e della ricognizione degli effetti legali di esso (p. 13 del ricorso). 2. Il ricorso incidentale, col quale la [OSCURATO:PERSONA] censura la regolazione delle spese, resta assorbito, dal momento che il giudice di rinvio dovrà provvedere ad una nuova regolazione di queste secundum eventum litis. R.G.N. 26136/20 Camera di consiglio del 24.3.2022 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il ricorso prioficipale; dichiara assorbito l'incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; (-) dichiara assorbito il ri
Sentenza Cassazione n. 21219/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris