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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07639/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40869/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato con un unico motivo di ricorso contesta il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità e alla pena; Rilevato che si tratta di censura estremamente generica e comunque disancorata dagli atti processuali: i Giudici di merito hanno accertato che l'imputato aveva ceduto lo stupefacente caduto in sequestro, pari a 0,14 grammi di crack, verso il corrispettivo di 20 euro, nonostante ‘t9/544- agli arresti domiciliari, e che l'acquirente, perfettamente consapevole di tale sua condizione, si recava una volta ogni quindici giorni nell'atrio dell'abitazione dell'imputato a ritirare lo stupefacente; Rilevato, quanto alla pena, che la Corte territoriale ha motivatamente confermato la statuizione del primo grado, riconosciuta la continuazione e le generiche equivalenti alla recidiva qualificata, nella misura di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa, perché ha apprezzato le modalità del fatto e la negativa personalità del prevenuto cui, quindi, non ha accordato le pene sostitutive; Rilevato che si tratta di pena inferiore al medio edittale per cui non è necessaria una motivazione ulteriore rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 40869/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che l'imputato con un unico motivo di ricorso contesta il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità e alla pena; Rilevato che si tratta di censura estremamente generica e comunque disancorata dagli atti processuali: i Giudici di merito hanno accertato che l'imputato aveva ceduto lo stupefacente caduto in sequestro, pari a 0,14 grammi di crack, verso il corrispettivo di 20 euro, nonostante ‘t9/544- agli arresti domiciliari, e che l'acquirente, perfettamente consapevole di tale sua condizione, si recava una volta ogni quindici giorni nell'atrio dell'abitazione dell'imputato a ritirare lo stupefacente; Rilevato, quanto alla pena, che la Corte territoriale ha motivatamente confermato la statuizione del primo grado, riconosciuta la continuazione e le generiche equivalenti alla recidiva qualificata, nella misura di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa, perché ha apprezzato le modalità del fatto e la negativa personalità del prevenuto cui, quindi, non ha accordato le pene sostitutive; Rilevato che si tratta di pena inferiore al medio edittale per cui non è necessaria una motivazione ulteriore rispetto al riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 07639/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris