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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19823/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di furto in luogo di privata dimora pluriaggravato e di danneggiamento aggravato (fatti commesso in Petrosino il 04 settembre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo — volto a lamentare il vizio di violazione di legge, non potendo il giudice di secondo grado dichiarare inammissibile l'appello proposto, atteso che lo stesso non difettava del requisito di specificità, intrinseca ed estrinseca, dei motivi proposti —, è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si duole della ritenuta genericità dell'atto di appello mediante doglianze altrettanto generiche, che non aggrediscono le specifiche ragioni poste a fondamento delle statuizioni impugnate, essendo omessa l'indicazione di elementi in fatto ed in diritto, diversi da quelli ritenuti generici dalla Corte territoriale, idonei a sorreggere le censure articolate; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di furto in luogo di privata dimora pluriaggravato e di danneggiamento aggravato (fatti commesso in Petrosino il 04 settembre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo — volto a lamentare il vizio di violazione di legge, non potendo il giudice di secondo grado dichiarare inammissibile l'appello proposto, atteso che lo stesso non difettava del requisito di specificità, intrinseca ed estrinseca, dei motivi proposti —, è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si duole della ritenuta genericità dell'atto di appello mediante doglianze altrettanto generiche, che non aggrediscono le specifiche ragioni poste a fondamento delle statuizioni impugnate, essendo omessa l'indicazione di elementi in fatto ed in diritto, diversi da quelli ritenuti generici dalla Corte territoriale, idonei a sorreggere le censure articolate; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19823/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris