Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2025

Cassazione n. 15970/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma in data 24 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 cod. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., anche in ordine alla possibile maturazione della prescrizione, la mancata riqualificazione del fatto come violenza privata e il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), alla sussistenza di circostanze (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01).

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma in data 24 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 cod. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., anche in ordine alla possibile maturazione della prescrizione, la mancata riqualificazione del fatto come violenza privata e il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), alla sussistenza di circostanze (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755-01) e alla qualificazione giuridica del fatto, necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elemento influente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114-01). 4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 15970/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris