CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36220/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 11204 / 20 15 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante dello studio associato Volpe, elettivamente domiciliato a ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 33, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e dife nde per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 - contror i c o rrente - avverso la sentenza n. 2385/03/2014 della Commissione tributaria regionale dellaPuglia, depositata il 27 ottobre 2014 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari la cartella di pagamento con la quale l’amministrazione finanziaria gli aveva intimato, nella sua qualità di legale rappresentante dello studio legale associato Volpe, il versamento dell’Irap per l’anno di imposta 2007,oltre ad accessori e sanzioni, sul presupposto dell’ esercizio dell’attività professionale in forma di autonoma organizzazione; la sentenza della C.T.R., di accoglimento del ricorso, fu integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, adìta congravame dall’Amministrazione; i giudici d’appello rilevarono che il Volpe esercitava la propria attività all’interno di un’associazione professionale, soggetto «assimilabile ad una società semplice fra professionisti oltre al legale rappresentante», alla quale risultavano imputati tutti i pagamenti dei compensi fatturati all’unico cliente dello studio, mentre la mancata allegazione del registro fiscale dei beni ammortizzabili impediva la verifica dell’intestazione delle relative quote, nonché dell’imputazione dei costi; da tali circostanze doveva quindi desumersi l’assoggettabilità ad Irap dell’associazione, «anche se formata da professionisti»; avverso detta pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il Volpe, nell’indicata qualità, sulla base di un unico motivo , e l’Agenzia delle entrateha resistito con controricorso. Considerato che:l’unico mezzo di impugnazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 2697, 2727 e 2729 cod. civ.; il ricorrente rilevain premessa che la presunzione di cui all’art. 2 del citato decreto concerne le società e gli enti, dal cui novero è estraneo lo studio associato, invece ricompreso tra i soggetti contemplati dal successivo art. 3 , e richiama i precedenti giurisprudenziali secondo i quali l'esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza in sé idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi, salva la prova del fatto che il reddito prodotto derivi dal solo lavoro professionale dei singoli associati, della quale è onerato il contribuente; su tale base, richiama poi il contenuto della documentazione prodotta, tutta relativa a prestazioni professionali da lui rese personalmente, prima della costituzione dello studio associato, e perciò idonea a significare il carattere personale dell'attività produttiva di reddito e a far ritenere assolto l'onere di prova contraria di sua spettanza; osserva, infine , che una possibile circostanza di significato contrario - costituita dall'incidenza negativa dei costi rispetto alla produzione del reddito - non era stata accertata dai giudici d'appello, i quali si erano espressi al riguardo in termini dubitativi; non occorre procedere allo scrutinio del mezzo d’impugnazione; infatti, con nota depositata il 14 novembre 2023, il contribuente ha dichiarato, a mezzo del proprio procuratore speciale munito del corrispondente potere, di rinunziare al ricorso, dando atto di aver presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. rottamazione quater ) ai sensi dell’art. 1, comma 241, della l. 27 dicembre 2022, n. 179;l’istanza è corredata dall’accettazione di Agenzia delle entrate- Riscossione, con indicazione della somma dovuta , nonché dalla ricevuta di avvenuto pagamento di tale somma, in unica rata; sussistono pertanto i presupposti perché sia dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., avendo il ricorrente dato prova dell’insussistenza del suo interesse alla prosecuzione del giudizio; inoltre, poiché l'art. 306 cod.p roc. c iv . non si applica al giudizio di cassazione, non è necessario che a tale rinuncia faccia séguito l'accettazione della controparte; le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate; il tenore della pronunzia, che èdi estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilit à̀ dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo(così, da ultimo, Cass. n. 30543/2023). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; pone le spese a c