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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 1990

Cassazione n. 28774/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA), il 07/06/1990, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 13/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott,ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri in composizione monocratica, emessa in data 30/05/2017, con cui, per quanto di rilevanza nella presente sede, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 cod. pen., in Valmontone il 20/01/2016, escluso l'aumento per la continuazione, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato.

2. In data 06/12/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito eluso il motivo di impugnazione circa la qualificazione del fatto come furto tentato, alla luce della giurisprudenza di legittimità, in quanto l'azione delittuosa era stata oggetto sin dall'inizio del monitoraggio delle Forze dell'ordine intervenute, non essendosi, quindi, verificato l'impossessamento della res; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, alla luce del comportamento processuale dell'imputato; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., con riguardo alla eccessiva individuazione della pena base, senza alcuna adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Come si evince dalla motivazione dei giudici di merito, in data 22 gennaio 2016 [OSCURATO:PERSONA], preposto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sporgeva querela in merito al furto di numerosi pannelli fotovoltaici - poi qualificati in 710 - sottratti nel periodo tra il 18/01/2016, data dell'ultimo sopralluogo, ed il 22/01/2016, in cui era stato constatato il furto.

Tali pannelli fotovoltaici, tuttavia, erano già stati sottoposti a sequestro in data 20/01/2016 ad opera della Guardia di Finanza di Bari che, nel corso di una pregressa attività investigativa, aveva avuto modi di accertare che gli imputati, tra cui il Racanelli, accedevano all'interno dell'area dell'impianto fotovoltaico con un'auto ed un furgone, smontavano i pannelli e li posizionavano sul furgone, quindi li trasportavano all'interno di un autocarro custodito in un'area di parcheggio.

In data 20/01/2016, quindi, gli autori del furto venivano sottoposti a fermo di P.G.

Tanto premesso, osserva il Collegio che questa Corte ha affermato, ai fini della distinzione tra furto consumato e furto tentato, che, qualora la polizia giudiziaria monitori continuativamente l'azione e gli spostamenti dell'autore del reato, decidendo di non interrompere l'attività criminosa in corso di esecuzione e scegliendo deliberatamente di attendere la sua evoluzione nella forma consumata, per ritenute esigenze investigative, sussiste la fattispecie tentata del reato; ciò in quanto la preordinazione di plurime modalità di accertamento del reato, in una fase d'indagine già attivata e preordinata funzionalmente a tale verifica, consente alla polizia giudiziaria di pianificare gli interventi necessari per scongiurare, in forza dell'obbligo derivante dall'art. 55 cod. proc. pen., la commissione di reati e/o la protrazione delle loro conseguenze ulteriori (Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 10/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282969).

Nel caso esaminato dalla sentenza appena citata, tuttavia, risultava chiaramente come gli autori del fatto fossero stati sottoposti a servizi di osservazione protrattisi per giorni e fossero stati seguiti attraverso sistemi di localizzazione satellitare, in riferimento ad una condotta di furto in appartamento rispetto alla quale la possibilità di intervenire prima della consumazione del furto appariva senz'altro plausibile alla luce delle specifiche modalità del fatto e della tipologia di condotta da parte degli autori della stessa.

Nel caso di specie, invece, fermo restando che gli autori del furto dei pannelli solari erano già sottoposti ad un servizio di o.c.p. da parte della Guardia di Finanza ancor prima della denuncia-querela, ciò non significa, automaticamente - considerate le specifiche modalità dell'azione, implicante la presenza di plurimi soggetti agenti ed il coinvolgimento di diversi veicoli utilizzati per il trasporto dei panelli sottratti - che gli operanti potessero intervenire nella fase del tentativo.

Perché ciò possa considerarsi possibile, con la conseguente qualificazione della condotta come furto tentato, avrebbero dovuto chiaramente emergere le specifiche modalità di osservazione e di svolgimento delle indagini, la presenza di operanti in grado di fronteggiare la pluralità dei soggetti agenti e di bloccarli nonostante l'impiego di plurimi veicoli nell'esecuzione della condotta criminosa.

Sotto tale aspetto, quindi, il motivo di ricorso pecca di genericità, in quanto avrebbe dovuto, al di là del richiamo dei principi giurisprudenziali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, chiarire, anche attraverso il richiamo ad atti processuali esplicativi - le contingenti modalità di svolgimento delle indagini, tali da consentire agli operanti di poter agevolmente intervenire in una fase in cui la condotta criminosa era ancora nella fase del tentativo, senza alcun pregiudizio per le indagini.

Manifestamente infondati:), risulta la dciglianza concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che la scelta del rito non è certamente sufficiente in tal senso, trattandosi di scelta processuale che opera sul diverso piano della riduzione della pena; in ogni caso, al Racanelli era stata anche contestata la recidiva infraquinquennale, che, benché non applicata, trova rilievo nella motivazione della sentenza impugnata, che richiama le modalità gravi ed allarmanti del fatto ed i precedenti degli imputati, tra cui il Racanelli.

La pena, infine, al netto degli aumenti per la continuazione, correttamente esclusi dalla Corte di merito, è stata fissata in anni tre mesi dieci di reclusione, quindi in misura superiore al minimo edittale di soli dieci mesi di reclusione, a fronte di una cornice edittale compresa tra un minimo di anni tre ed un massimo di ani dieci di reclusione, sicché l'essersi discostati dal minino edittale di sol dieci mesi rende del tutto adeguate le argomentazioni espresse in riferimento alla complessiva gravità della condotta.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA), il 07/06/1990, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 13/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott,ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri in composizione monocratica, emessa in data 30/05/2017, con cui, per quanto di rilevanza nella presente sede, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 cod. pen., in Valmontone il 20/01/2016, escluso l'aumento per la continuazione, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato. 2. In data 06/12/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito eluso il motivo di impugnazione circa la qualificazione del fatto come furto tentato, alla luce della giurisprudenza di legittimità, in quanto l'azione delittuosa era stata oggetto sin dall'inizio del monitoraggio delle Forze dell'ordine intervenute, non essendosi, quindi, verificato l'impossessamento della res; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, alla luce del comportamento processuale dell'imputato; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., con riguardo alla eccessiva individuazione della pena base, senza alcuna adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Come si evince dalla motivazione dei giudici di merito, in data 22 gennaio 2016 [OSCURATO:PERSONA], preposto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sporgeva querela in merito al furto di numerosi pannelli fotovoltaici - poi qualificati in 710 - sottratti nel periodo tra il 18/01/2016, data dell'ultimo sopralluogo, ed il 22/01/2016, in cui era stato constatato il furto. Tali pannelli fotovoltaici, tuttavia, erano già stati sottoposti a sequestro in data 20/01/2016 ad opera della Guardia di Finanza di Bari che, nel corso di una pregressa attività investigativa, aveva avuto modi di accertare che gli imputati, tra cui il Racanelli, accedevano all'interno dell'area dell'impianto fotovoltaico con un'auto ed un furgone, smontavano i pannelli e li posizionavano sul furgone, quindi li trasportavano all'interno di un autocarro custodito in un'area di parcheggio. In data 20/01/2016, quindi, gli autori del furto venivano sottoposti a fermo di P.G. Tanto premesso, osserva il Collegio che questa Corte ha affermato, ai fini della distinzione tra furto consumato e furto tentato, che, qualora la polizia giudiziaria monitori continuativamente l'azione e gli spostamenti dell'autore del reato, decidendo di non interrompere l'attività criminosa in corso di esecuzione e scegliendo deliberatamente di attendere la sua evoluzione nella forma consumata, per ritenute esigenze investigative, sussiste la fattispecie tentata del reato; ciò in quanto la preordinazione di plurime modalità di accertamento del reato, in una fase d'indagine già attivata e preordinata funzionalmente a tale verifica, consente alla polizia giudiziaria di pianificare gli interventi necessari per scongiurare, in forza dell'obbligo derivante dall'art. 55 cod. proc. pen., la commissione di reati e/o la protrazione delle loro conseguenze ulteriori (Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 10/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282969). Nel caso esaminato dalla sentenza appena citata, tuttavia, risultava chiaramente come gli autori del fatto fossero stati sottoposti a servizi di osservazione protrattisi per giorni e fossero stati seguiti attraverso sistemi di localizzazione satellitare, in riferimento ad una condotta di furto in appartamento rispetto alla quale la possibilità di intervenire prima della consumazione del furto appariva senz'altro plausibile alla luce delle specifiche modalità del fatto e della tipologia di condotta da parte degli autori della stessa. Nel caso di specie, invece, fermo restando che gli autori del furto dei pannelli solari erano già sottoposti ad un servizio di o.c.p. da parte della Guardia di Finanza ancor prima della denuncia-querela, ciò non significa, automaticamente - considerate le specifiche modalità dell'azione, implicante la presenza di plurimi soggetti agenti ed il coinvolgimento di diversi veicoli utilizzati per il trasporto dei panelli sottratti - che gli operanti potessero intervenire nella fase del tentativo. Perché ciò possa considerarsi possibile, con la conseguente qualificazione della condotta come furto tentato, avrebbero dovuto chiaramente emergere le specifiche modalità di osservazione e di svolgimento delle indagini, la presenza di operanti in grado di fronteggiare la pluralità dei soggetti agenti e di bloccarli nonostante l'impiego di plurimi veicoli nell'esecuzione della condotta criminosa. Sotto tale aspetto, quindi, il motivo di ricorso pecca di genericità, in quanto avrebbe dovuto, al di là del richiamo dei principi giurisprudenziali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, chiarire, anche attraverso il richiamo ad atti processuali esplicativi - le contingenti modalità di svolgimento delle indagini, tali da consentire agli operanti di poter agevolmente intervenire in una fase in cui la condotta criminosa era ancora nella fase del tentativo, senza alcun pregiudizio per le indagini. Manifestamente infondati:), risulta la dciglianza concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, posto che la scelta del rito non è certamente sufficiente in tal senso, trattandosi di scelta processuale che opera sul diverso piano della riduzione della pena; in ogni caso, al Racanelli era stata anche contestata la recidiva infraquinquennale, che, benché non applicata, trova rilievo nella motivazione della sentenza impugnata, che richiama le modalità gravi ed allarmanti del fatto ed i precedenti degli imputati, tra cui il Racanelli. La pena, infine, al netto degli aumenti per la continuazione, correttamente esclusi dalla Corte di merito, è stata fissata in anni tre mesi dieci di reclusione, quindi in misura superiore al minimo edittale di soli dieci mesi di reclusione, a fronte di una cornice edittale compresa tra un minimo di anni tre ed un massimo di ani dieci di reclusione, sicché l'essersi discostati dal minino edittale di sol dieci mesi rende del tutto adeguate le argomentazioni espresse in riferimento alla complessiva gravità della condotta. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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