CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39576/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avvérso la sentenza del 23/09/2020 della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FODARONI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23 settembre 2020 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la decisione di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ad esito del giudizio ordinario, erano stati condannati rispettivamente alle pene di tre anni e due mesi di reclusione e di tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre alle multe, in quanto dichiarati colpevoli dei reati di rapina e lesione personale, commessi in concorso tra loro. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per mancanza della motivazione in ordine sia alla qualificazione giuridica del fatto sia all'invocato giudizio di prevalenza dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sulle aggravanti. 2.1. Quanto al primo motivo, con l'atto di appello si era sostenuto che nella fattispecie fosse ravvisabile il reato di furto aggravato e non già quello di rapina impropria, considerato che l'aggressione era stata posta in essere dalla persona offesa, accortasi della sottrazione delle olive, come dalla stessa dichiarato, e non già da [OSCURATO:PERSONA], il quale si limitò a difendersi. 2.2. In secondo luogo, è mancata la risposta sulla richiesta di prevalenza dell'attenuante ex art. 62, primo comma n. 4, cod. pen. sulle aggravanti, essendosi poi trascurata la circostanza che la recidiva era stata riconosciuta solo per la Rossetti e non per [OSCURATO:PERSONA]. 3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 4. Privo di ogni pregio è il primo motivo, inerente alla qualificazione giuridica del fatto. La motivazione sul punto non è affatto mancante, avendo la Corte specificamente argomentato sul punto (pag. 9). La difesa, per sostenere che l'aggressione fu opera di [OSCURATO:PERSONA], ha soltanto riportato, in violazione del principio di autosufficienza, una risposta data dalla persona offesa ("...mi sono arrabbiato e lì poi è nata la colluttazione"), dalla quale, peraltro, non esce corroborata la tesi difensiva: è evidente, infatti, come Calò, quando si avvicinò agli imputati per contestare loro la sottrazione delle olive (tre quintali) dal podere, potesse essere "arrabbiato" e che il suo modo fosse stato "un po' brusco", ma ciò non significa affatto che la "colluttazione" nacque da un'azione violenta della persona offesa, la quale, a causa delle percosse subite, patì lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. In ogni caso, a questa Corte è preclusa «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da .ultimo cfr. Sez. 2, n. 25119 del 13/05/2021, Quattrone, non mass.). 5. La Corte ha implicitamente disatteso anche il motivo (il quarto) con il quale negli atti di appello si era sollecitato il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. Detta richiesta, infatti, era strettamente correlata a quelle del riconoscimento delle attenuanti generiche e della riduzione della pena, sulle quali la sentenza impugnata ha espressamente motivato, disattendendo le doglianze difensive, sulla base soprattutto dei numerosi precedenti penali specifici di entrambi gli imputati. Secondo la Corte di merito, la pena inflitta dal Tribunale era "certamente congrua rispetto al fatto e alla negativa personalità degli imputati", valutazione questa dalla quale si può chiaramente desumere che la richiesta di prevalenza delle attenuanti, peraltro non supportata dalla indicazione di specifiche argomentazioni sul punto, è stata valutata e respinta. Va poi ribadito che «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, v. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; più di recente v. Sez. 4, n. 15187 del 16/01/2018, Romano, Rv. 273013, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 5, n. 27111 del 15/06/2021, Soldini, non mass.). Per la Rossetti, peraltro, il giudizio di prevalenza dell'attenuante era precluso dal disposto dell'art. 69, quarto comma, cod. pen.; la Corte territoriale, dopo avere espressamente considerato (pag. 10) che solo all'imputata e non a [OSCURATO:PERSONA] era stata applicata la recidiva reiterata, ha ritenuto di confermare anche per quest'ultimo il giudizio di equivalenza fra l'attenuante e l'aggravante della violenza commessa da più persone riunite, senza incorrere nel vizio denunciato dalla difesa.6. Alla inammissibilità delle impugnazioni, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2021. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore PiQr