CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 26371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31757-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31757/2020 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1163/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/06/2020 R.G.N. 261/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Roma, con sentenza 10/6/20, respingendo l'appello dell'INPS e confermando (seppur con diversa motivazione) la pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti dall’Istituto all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2009, quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente). In particolare, la Corte d'appello ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la richiesta di pagamento dell'Istituto (ritenendo che il termine per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2009 scadesse il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre l’Inps aveva chiesto il pagamento con nota ricevuta dalla Crispino l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); per quel che interessa, ha osservato come la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, in difetto di prova dell'intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, non avesse efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 c.c., n. 8: il debitore, infatti, aveva puntualmente presentato la dichiarazione e compilato il quadro CM (riservato ai soggetti che adottano il regime dei minimi), indicando il codice attività (voce CM1), il reddito lordo percepito (voceCM2), il mancato versamento dei contributi (voce CM7) ed il reddito netto prodotto (voce CM 8). Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, cui ha opposto difese, con controricorso (illustrato da memoria), [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza interlocutoria n. 11256 del 2022 la Sezione 6-L di questa Corte ha trasmesso la causa alla Sezione Lavoro, in ragione dell’importanza nomofilattica delle questioni trattate. All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con mod. nella L. n. 111 del 2011), per avere la Corte di appello dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante che la professionista, nella dichiarazione dei redditi, avesse omesso di compilare il quadro RR. In tal modo, la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore di diritto, non considerando la ricorrenza di una presunzione di occultamento di dati essenziali per ravvisare la esistenza o meno dell'obbligo contributivo. La Corte, pronunciando nell’ambito del motivo, che devolve al giudice dell’impugnazione l’intera questione della prescrizione dei contributi (di cui il motivo invoca la sospensione: cfr. Cass. 14 ottobre 2021, n. 28123), rileva che nel caso di specie vi è stato il differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell’anno 2009, disposta sino al 6 luglio 2010, per tutti i contribuenti di che trattasi, con il d.P.C.M. del 10 giugno 2009, proroga che, nella specie, assume rilievo assorbente, atteso che l’avviso di pagamento è stato pacificamente notificato al contribuente in data 1 luglio 2015, in tempo utile, dunque, per interrompere la prescrizione. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata e che la causa va rinviata per un nuovo esame (ed anche per le spese del giudizio di legittimità) alla stessa corte d’appello in diversa composizione. p.q.m. pronunciando nell’ ambito del motivo di ricorso, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed an