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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01853/2023

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a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18332/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via G.B.

Tiepolo, n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed all’Avv. [OSCURATO:PERSONA],è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA].è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 4530/2019 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il 14 novembre20 19 . [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 18332/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 25ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con sentenza n. 2171/2015, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia in prime cure resa dal Tribunale della stessa città, dichiarò la risoluzione per inadempimento di plurimi contratti (di produzione di sostanze farmaceutiche) intercorsi tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e condannò quest’ultima al risarcimento dei danni in favore della prima, distintamente individuati in parte motiva con riferimento ai singoli rapporti contrattuali e complessivamente quantificati, in parte dispositiva, nella misura di euro 3.345.881,09, oltre interessi legalie spese di lite; sull’impugnazione di legittimità spiegata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., questa Corte, con sentenza n. 2125/2017, accolse il terzo ed il sesto motivo di ricorso, rigettati gli altri,cassò la sentenza gravata e dispose rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma; agendo in forza della sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello capitolina, la [OSCURATO:SOCIETA]. intimò alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. precetto per il pagamento della somma di euro 1.741.791,84, corrispondente agli importi per i danni derivanti dai vari contratti come quantificati nelle statuizioni della pronuncia assertivamente non travolte dalla decisione del giudice di legittimità; avverso il precetto propose opposizione all’esecuzione la società intimata, assumendo l’insussistenza del titolo esecutivo, siccome integralmente venuto meno per effetto della pronuncia cassatoria; l’opposizione, accolta in primo grado dal Tribunale di Monza, è stata rigettata dalla decisione in epigrafe indicata la quale, per quanto qui ancora d’interesse, in forza del principio della unità strutturale tra motivazione e dispositivo, ha ravvisato la scomponibilità della sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello di Roma in plurime statuizioni r.g. n. 18332/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] risarcitorie, alcune delle quali passate in giudicato (e quindi idonee a costituire titolo per l’esecuzione forzata) in ragione della soltanto limitata cassazione pronunciata dalla Suprema Corte; ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].; ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa; con l’unico, complesso, motivo di impugnazione articolato, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 336, 474 e 615 cod. proc. civ. (poiché «l’unico capo di condanna a risarcire i danni contenuto nella sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello di Roma è stato cassato con rinvio anteriormente alla notifica del precetto»), violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1453 cod. civ. («non avendo la Corte di merito tenuto conto del recupero, in capo a [OSCURATO:SOCIETA], della disponibilità dei dossier farmaceutici oggetto dei contratti di vendita dichiarati risolti»), violazione dell’effetto caudcatorio e falsa applicazione dell’effetto espansivo della cassazione (art. 336 cod. proc. civ.), difetto assoluto di titolo esecutivo (art. 474 cod. proc. civ.) e violazione dei limiti istituzionali della cognizione del giudice dell’opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.); le questioni indotte dalla doglianza in tal maniera formulata, concernendo l’esatta portata da attribuire a princìpi generali di indubbio rilievo sistematico, assumono valenza nomofilattica e suggeriscono, pertanto, la trattazione della causa in pubblica udienza; p. q. m. rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18332/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Tiepolo, n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed all’Avv. [OSCURATO:PERSONA],è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA].è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 4530/2019 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il 14 novembre20 19 . [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 18332/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 25ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con sentenza n. 2171/2015, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia in prime cure resa dal Tribunale della stessa città, dichiarò la risoluzione per inadempimento di plurimi contratti (di produzione di sostanze farmaceutiche) intercorsi tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e condannò quest’ultima al risarcimento dei danni in favore della prima, distintamente individuati in parte motiva con riferimento ai singoli rapporti contrattuali e complessivamente quantificati, in parte dispositiva, nella misura di euro 3.345.881,09, oltre interessi legalie spese di lite; sull’impugnazione di legittimità spiegata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., questa Corte, con sentenza n. 2125/2017, accolse il terzo ed il sesto motivo di ricorso, rigettati gli altri,cassò la sentenza gravata e dispose rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma; agendo in forza della sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello capitolina, la [OSCURATO:SOCIETA]. intimò alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. precetto per il pagamento della somma di euro 1.741.791,84, corrispondente agli importi per i danni derivanti dai vari contratti come quantificati nelle statuizioni della pronuncia assertivamente non travolte dalla decisione del giudice di legittimità; avverso il precetto propose opposizione all’esecuzione la società intimata, assumendo l’insussistenza del titolo esecutivo, siccome integralmente venuto meno per effetto della pronuncia cassatoria; l’opposizione, accolta in primo grado dal Tribunale di Monza, è stata rigettata dalla decisione in epigrafe indicata la quale, per quanto qui ancora d’interesse, in forza del principio della unità strutturale tra motivazione e dispositivo, ha ravvisato la scomponibilità della sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello di Roma in plurime statuizioni r.g. n. 18332/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] risarcitorie, alcune delle quali passate in giudicato (e quindi idonee a costituire titolo per l’esecuzione forzata) in ragione della soltanto limitata cassazione pronunciata dalla Suprema Corte; ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].; ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa; con l’unico, complesso, motivo di impugnazione articolato, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 336, 474 e 615 cod. proc. civ. (poiché «l’unico capo di condanna a risarcire i danni contenuto nella sentenza n. 2171/2015 della Corte d’appello di Roma è stato cassato con rinvio anteriormente alla notifica del precetto»), violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1453 cod. civ. («non avendo la Corte di merito tenuto conto del recupero, in capo a [OSCURATO:SOCIETA], della disponibilità dei dossier farmaceutici oggetto dei contratti di vendita dichiarati risolti»), violazione dell’effetto caudcatorio e falsa applicazione dell’effetto espansivo della cassazione (art. 336 cod. proc. civ.), difetto assoluto di titolo esecutivo (art. 474 cod. proc. civ.) e violazione dei limiti istituzionali della cognizione del giudice dell’opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.); le questioni indotte dalla doglianza in tal maniera formulata, concernendo l’esatta portata da attribuire a princìpi generali di indubbio rilievo sistematico, assumono valenza nomofilattica e suggeriscono, pertanto, la trattazione della causa in pubblica udienza; p. q. m. rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza. Così deciso in Roma,
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