Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 agosto 1999

Cassazione n. 07182/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/08/1999 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LF4US ) nato il 14/12/1988 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Varese, in data 28 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LF4US) alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa, per il primo,e a quella di mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 2.000 di multa, per il secondo, in relazione al reato di cui al capo A) (artt. 110 cod. pen., 4, comma 1, lett. a) e c) legge n. 895 del 1967),concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, reputate per Machhouri equivalenti e per Belaidi prevalenti ex art. 69 cod. pen. 1.1.Si tratta della contestazione di porto illegale, in concorso, in un parco boschivo di armi comuni da sparo, una pistola cal. 6,35 e un'altra calibro 7.65,che i giudici di merito reputano provata sulla base della prova dichiarativa assunta, anche ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., relativa alle indagini espletate, nonché delle immagini memorizzate, all'interno del telefono cellulare smartphone marca Samsung, reperito nel corso delle indagini svolte nell'area boschiva interessata da un importante incendio, raffiguranti, tra gli altri, soggetti poi identificati negli odierni ricorrenti, che maneggiavano pistole di piccolo calibro, nonché dall'esito degli interrogatori di garanzia degli imputati.

2. Avverso il descritto provvedimento hanno proposto distinti, tempestivi, ricorsi gli imputati, per il tramite del proprio rispettivo difensore, denunciando i vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avv.

C. Viazzo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione dei principi in tema di valutazione della prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in relazione al reato di porto in luogo pubblico di armi vere e funzionanti.

Si assume che il rappresentante della pubblica accusa, in entrambi i gradi di giudizio, aveva chiesto l'assoluzione degli imputati, tenuto conto che vi era stata contestazione del reato sulla base soltanto di immagini estratte da un telefono cellulare e di una sorta di parere, espresso dal teste esaminato ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen., maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva deposto sul tipo di armi che erano state ritratte nelle fotografie, escludendo che si trattasse di armi finte o da collezione.

La difesa critica il contenuto della deposizione, indicando che detti rilievi erano stati svolti con l'atto di appello (scarsa definizione delle fotografie esaminate, scattate all'interno di un bosco con visibilità ridotta, una delle quali ritrae quattro proiettili di cui è possibile scorgere soltanto qualche millimetro) e che la Corte territoriale li ha confutati indicando quattro elementi a carico ed in particolare che:- nemmeno gli indagati in sede di interrogatorio di garanzia avevano affermato che si trattasse di armi giocattolo; - le munizioni fotografate erano senz'altro vere; - si trattava di armi portate in luogo pubblico; - si trattava di armi nella disponibilità di soggetti che vivevano in clandestinità.

A pag. 4 del ricorso si contestano dette considerazioni escludendo la gravità degli indizi raccolti in base al ragionamento della Corte territoriale, evidenziando che non sarebbe stato apprezzato, dal giudice di secondo grado, il livello di gravità e precisione di ciascun indizio e che non è stato operato un esame unitario, globale degli indizi medesimi.

Infine, si esclude che possa condividersi il ragionamento secondo il quale non poteva trattarsi di armi false soltanto perché erano pistole comuni e, quindi, non oggetto di imitazione nell'ambito del collezionismo. 2.2.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avv.

L. Carignola, denuncia due vizi.

2.2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale e violazione dell'art. 194 cod. proc. pen.i1/4 inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste esaminato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.

Si contesta l'utilizzabilità della deposizione resa dal teste escusso ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sulla natura delle armi raffigurate nelle fotografie, indicate dallo stesso come verosimilmente funzionanti perché non si tratta di consulente tecnico e perché si tratta di dichiarazioni contenenti meri apprezzamenti personali.

Non viene, peraltro, indicato in alcuna parte della motivazione, il grado di competenza del teste, sicché si deve concludere per l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., come richiesto dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Milano all'esito della discussione.

2.2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e c), legge n. 895 del 1967 e vizio di motivazione.

Seppure le armi raffigurate nelle fotografie fossero vere (ma si tratta di due foto scattate in rapida successione, che raffigurano l'imputato mentre tiene in mano una pistola), i soggetti si trovavano in un bosco isolato, senza persone presenti e per il tempo necessario allo scatto della fotografia.

Sicché mancherebbe la durata apprezzabile del porto, richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte perché sussista il reato attribuito al ricorrente.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, M.F.

Loy, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati o, comunque, devolvono censure non consentite. 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Si deve rilevare che si tratta di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità.

Sul punto si osserva che la pacifica giurisprudenza di legittimità ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (tra le altre, Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

Tanto premesso, si osserva stritetcca che la motivazione complessiva resa nei provvedimenti di merito, evidenzia che la condanna è fondata, tra l'altro, sulla base delle dichiarazioni del testimone esaminato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (cfr. pag. 7 e ss. della sentenza di primo grado).

Questi ha affermato, secondo la motivazione del primo giudice, che la pistola calibro 7.65, che si individua nelle immagini estrapolate dal telefono cellulare, è una Tokarev, di fabbricazione sovietica e in uso all'esercito sovietico.

L'altra pistola viene descritta come una cal. 6.75, di marca Taurus.

Sempre secondo la deposizione del teste, riportata nella pronuncia di primo grado,quanto alla Tokarev si tratta di arma indicata di interesse storico perché in uso all'esercito sovietico e che, quindi, avrebbe potuto essere riprodotta in pistola non autentica, stante l'interesse ad acquistarla.

Diversamente , per la pistola marca Taurus, il teste sottolinea che si tratta di armi di una marca che non è destinata al mercato di collezionisti.

Il teste poi afferma che il caricatore con i relativi proiettili, raffigurati nelle foto sottoposte alla sua visione, è senz'altro una parte di arma vera e che non è possibile inserire cartucce autentiche su pistola giocattolo.

Alla stregua di detta deposizione, in definitiva, il primo giudice assume il ragionamento non manifestamente illogico, ripreso anche nella motivazione impugnata, secondo il quale le armi non potevano che essere vere, non solo secondo quanto concluso dal teste di polizia giudiziaria, ma rilevando ulteriori elementi di prova logica.

In particolare, si sottolinea che nessuno dei due imputati, nel corso del loro interrogatorio, aveva assunto si trattasse di armi giocattolo.

Inoltre, si valorizza il dato dell'inserimento di Machhouri in un "giro" di spaccio di stupefacenti attivo nei boschi ove era stato trovato il cellulare.

La Corte d'appello, poi, ha sottolineato, quanto all'inserimento di Machhouri in un gruppo di persone dedite allo spaccio di stupefacenti proprio in quell'ambito territoriale, l'esistenza di sentenza di condanna irrevocabile ex art. 73 d.

P.R. n. 309 del 1990 emessa a suo carico e che, comunque, si sarebbe trattato di armi in possesso di soggetti che vivono in clandestinità.

Si tratta di ragionamento, non manifestamente illogico, in quanto fondato su un coacervo di elementi indiziari, che la Corte territoriale esamina, in conformità al parametro legale di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

Il ricorrente, invece, muove dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio, entro il quale ogni elemento è contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191230).

A fronte di detto ragionamento, la difesa si limita a criticare il contenuto della deposizione del maresciallo dei Carabinieri, esaminato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., così confrontandosi con la prova e non con la motivazione enucleandone carenze e limiti, R sollecitando, peraltro, una rilettura dell'esito dell'istruttoria svolta, inibita a questa Corte in sede di legittimità.

Inoltre, la difesa si riporta ai medesimi rilievi, svolti con l'atto di gravame, unitamente alla deduzione della scarsa definizione delle fotografie esaminate, perché scattate all'interno di un bosco con visibilità ridotta (una delle quali ritrae quattro proiettili di cui è possibile scorgere soltanto qualche millimetro), contestando il ragionamento secondo il quale non poteva trattarsi di armi giocattolo soltanto perché erano pistole di marca non oggetto di imitazione nell'ambito del collezionismo.

Ciò ne comporta l'inammissibilità, tale essendo la sanzione che colpisce il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti nel precedente grado e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le altre, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). 1.1.[OSCURATO:PERSONA], propone censure manifestamente infondate.

1.1.1. Il primo motivo è inammissibile.

Quanto alla dedotta inutilizzabilità della prova orale resa dal teste esaminato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., si deve rilevare che secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità. l'affermazione di responsabilità dell'imputato ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Sez. 3, n. 12019 del 10/02/2015, Pippi, Rv. 262711, fattispecie in tema di emissioni moleste, laddove.trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare l'entità delle emissioni con adeguati strumenti).

Orbene, rispetto alla natura delle armi raffigurate nelle fotografie sottoposte al teste, si rileva che questi ha espresso non giudizi, ma ha operato specifici riferimenti a quanto direttamente enucleato dalla visione del documento raffigurante le immagini delle pistole di cui si contesta l'autenticità, rendendone conto nell'espletato esame dibattimentale.

Del resto, alla stregua di tale ragionamento, appare non decisiva la carente indicazione, nel provvedimento impugnato, delle qualità tecniche del teste escusso, in quanto non esaminato quale consulente tecnico o perito, ma come mero testimone, rispetto all'attività di indagine svolta.

Da ultimo, deve essere osservato che i documenti fotografici e i filmati sono considerati, in giurisprudenza non inutilizzabili, anche se provenienti da fonte non nota (Sez. 5, n. 19911 del 7/04/2021, D'Arrigo, Rv. 281209) e, anzi, la riproduzione fotografica di determinati contenuti, va ritenuta prova documentale, da valutare ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgronno, Rv. 283319, nel senso che sono documenti, ex art. 234 codice di rito, i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare, sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica).

1.1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Come osservato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 5) e come indicato anche dal Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta trasmessa a questa Corte, il reato di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e c),Iegge n. 895 del 1967, ha natura di reato di pericolo (Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263229).Di qui la totale irrilevanza dell'ambientazione in cui risultano scattate le fotografie (bosco isolato, senza persone presenti e per il tempo necessario allo scatto della fotografia). 3.Segue a quanto sin qui esposto, la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/08/1999 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LF4US ) nato il 14/12/1988 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Varese, in data 28 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LF4US) alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa, per il primo,e a quella di mesi dieci giorni venti di reclusione ed euro 2.000 di multa, per il secondo, in relazione al reato di cui al capo A) (artt. 110 cod. pen., 4, comma 1, lett. a) e c) legge n. 895 del 1967),concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, reputate per Machhouri equivalenti e per Belaidi prevalenti ex art. 69 cod. pen. 1.1.Si tratta della contestazione di porto illegale, in concorso, in un parco boschivo di armi comuni da sparo, una pistola cal. 6,35 e un'altra calibro 7.65,che i giudici di merito reputano provata sulla base della prova dichiarativa assunta, anche ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., relativa alle indagini espletate, nonché delle immagini memorizzate, all'interno del telefono cellulare smartphone marca Samsung, reperito nel corso delle indagini svolte nell'area boschiva interessata da un importante incendio, raffiguranti, tra gli altri, soggetti poi identificati negli odierni ricorrenti, che maneggiavano pistole di piccolo calibro, nonché dall'esito degli interrogatori di garanzia degli imputati. 2. Avverso il descritto provvedimento hanno proposto distinti, tempestivi, ricorsi gli imputati, per il tramite del proprio rispettivo difensore, denunciando i vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avv. C. Viazzo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione dei principi in tema di valutazione della prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in relazione al reato di porto in luogo pubblico di armi vere e funzionanti. Si assume che il rappresentante della pubblica accusa, in entrambi i gradi di giudizio, aveva chiesto l'assoluzione degli imputati, tenuto conto che vi era stata contestazione del reato sulla base soltanto di immagini estratte da un telefono cellulare e di una sorta di parere, espresso dal teste esaminato ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen., maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva deposto sul tipo di armi che erano state ritratte nelle fotografie, escludendo che si trattasse di armi finte o da collezione. La difesa critica il contenuto della deposizione, indicando che detti rilievi erano stati svolti con l'atto di appello (scarsa definizione delle fotografie esaminate, scattate all'interno di un bosco con visibilità ridotta, una delle quali ritrae quattro proiettili di cui è possibile scorgere soltanto qualche millimetro) e che la Corte territoriale li ha confutati indicando quattro elementi a carico ed in particolare che:- nemmeno gli indagati in sede di interrogatorio di garanzia avevano affermato che si trattasse di armi giocattolo; - le munizioni fotografate erano senz'altro vere; - si trattava di armi portate in luogo pubblico; - si trattava di armi nella disponibilità di soggetti che vivevano in clandestinità. A pag. 4 del ricorso si contestano dette considerazioni escludendo la gravità degli indizi raccolti in base al ragionamento della Corte territoriale, evidenziando che non sarebbe stato apprezzato, dal giudice di secondo grado, il livello di gravità e precisione di ciascun indizio e che non è stato operato un esame unitario, globale degli indizi medesimi. Infine, si esclude che possa condividersi il ragionamento secondo il quale non poteva trattarsi di armi false soltanto perché erano pistole comuni e, quindi, non oggetto di imitazione nell'ambito del collezionismo. 2.2.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avv. L. Carignola, denuncia due vizi. 2.2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale e violazione dell'art. 194 cod. proc. pen.i1/4 inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste esaminato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. Si contesta l'utilizzabilità della deposizione resa dal teste escusso ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. sulla natura delle armi raffigurate nelle fotografie, indicate dallo stesso come verosimilmente funzionanti perché non si tratta di consulente tecnico e perché si tratta di dichiarazioni contenenti meri apprezzamenti personali. Non viene, peraltro, indicato in alcuna parte della motivazione, il grado di competenza del teste, sicché si deve concludere per l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., come richiesto dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Milano all'esito della discussione. 2.2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e c), legge n. 895 del 1967 e vizio di motivazione. Seppure le armi raffigurate nelle fotografie fossero vere (ma si tratta di due foto scattate in rapida successione, che raffigurano l'imputato mentre tiene in mano una pistola), i soggetti si trovavano in un bosco isolato, senza persone presenti e per il tempo necessario allo scatto della fotografia. Sicché mancherebbe la durata apprezzabile del porto, richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte perché sussista il reato attribuito al ricorrente.3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, M.F. Loy, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati o, comunque, devolvono censure non consentite. 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Si deve rilevare che si tratta di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità. Sul punto si osserva che la pacifica giurisprudenza di legittimità ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (tra le altre, Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Tanto premesso, si osserva stritetcca che la motivazione complessiva resa nei provvedimenti di merito, evidenzia che la condanna è fondata, tra l'altro, sulla base delle dichiarazioni del testimone esaminato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. (cfr. pag. 7 e ss. della sentenza di primo grado). Questi ha affermato, secondo la motivazione del primo giudice, che la pistola calibro 7.65, che si individua nelle immagini estrapolate dal telefono cellulare, è una Tokarev, di fabbricazione sovietica e in uso all'esercito sovietico. L'altra pistola viene descritta come una cal. 6.75, di marca Taurus. Sempre secondo la deposizione del teste, riportata nella pronuncia di primo grado,quanto alla Tokarev si tratta di arma indicata di interesse storico perché in uso all'esercito sovietico e che, quindi, avrebbe potuto essere riprodotta in pistola non autentica, stante l'interesse ad acquistarla. Diversamente , per la pistola marca Taurus, il teste sottolinea che si tratta di armi di una marca che non è destinata al mercato di collezionisti. Il teste poi afferma che il caricatore con i relativi proiettili, raffigurati nelle foto sottoposte alla sua visione, è senz'altro una parte di arma vera e che non è possibile inserire cartucce autentiche su pistola giocattolo. Alla stregua di detta deposizione, in definitiva, il primo giudice assume il ragionamento non manifestamente illogico, ripreso anche nella motivazione impugnata, secondo il quale le armi non potevano che essere vere, non solo secondo quanto concluso dal teste di polizia giudiziaria, ma rilevando ulteriori elementi di prova logica. In particolare, si sottolinea che nessuno dei due imputati, nel corso del loro interrogatorio, aveva assunto si trattasse di armi giocattolo. Inoltre, si valorizza il dato dell'inserimento di Machhouri in un "giro" di spaccio di stupefacenti attivo nei boschi ove era stato trovato il cellulare. La Corte d'appello, poi, ha sottolineato, quanto all'inserimento di Machhouri in un gruppo di persone dedite allo spaccio di stupefacenti proprio in quell'ambito territoriale, l'esistenza di sentenza di condanna irrevocabile ex art. 73 d. P.R. n. 309 del 1990 emessa a suo carico e che, comunque, si sarebbe trattato di armi in possesso di soggetti che vivono in clandestinità. Si tratta di ragionamento, non manifestamente illogico, in quanto fondato su un coacervo di elementi indiziari, che la Corte territoriale esamina, in conformità al parametro legale di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Il ricorrente, invece, muove dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio, entro il quale ogni elemento è contestualizzato, che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191230). A fronte di detto ragionamento, la difesa si limita a criticare il contenuto della deposizione del maresciallo dei Carabinieri, esaminato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., così confrontandosi con la prova e non con la motivazione enucleandone carenze e limiti, R sollecitando, peraltro, una rilettura dell'esito dell'istruttoria svolta, inibita a questa Corte in sede di legittimità. Inoltre, la difesa si riporta ai medesimi rilievi, svolti con l'atto di gravame, unitamente alla deduzione della scarsa definizione delle fotografie esaminate, perché scattate all'interno di un bosco con visibilità ridotta (una delle quali ritrae quattro proiettili di cui è possibile scorgere soltanto qualche millimetro), contestando il ragionamento secondo il quale non poteva trattarsi di armi giocattolo soltanto perché erano pistole di marca non oggetto di imitazione nell'ambito del collezionismo. Ciò ne comporta l'inammissibilità, tale essendo la sanzione che colpisce il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti nel precedente grado e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le altre, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). 1.1.[OSCURATO:PERSONA], propone censure manifestamente infondate. 1.1.1. Il primo motivo è inammissibile. Quanto alla dedotta inutilizzabilità della prova orale resa dal teste esaminato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., si deve rilevare che secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità. l'affermazione di responsabilità dell'imputato ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Sez. 3, n. 12019 del 10/02/2015, Pippi, Rv. 262711, fattispecie in tema di emissioni moleste, laddove.trattandosi di odori, manchi la possibilità di accertare l'entità delle emissioni con adeguati strumenti). Orbene, rispetto alla natura delle armi raffigurate nelle fotografie sottoposte al teste, si rileva che questi ha espresso non giudizi, ma ha operato specifici riferimenti a quanto direttamente enucleato dalla visione del documento raffigurante le immagini delle pistole di cui si contesta l'autenticità, rendendone conto nell'espletato esame dibattimentale. Del resto, alla stregua di tale ragionamento, appare non decisiva la carente indicazione, nel provvedimento impugnato, delle qualità tecniche del teste escusso, in quanto non esaminato quale consulente tecnico o perito, ma come mero testimone, rispetto all'attività di indagine svolta. Da ultimo, deve essere osservato che i documenti fotografici e i filmati sono considerati, in giurisprudenza non inutilizzabili, anche se provenienti da fonte non nota (Sez. 5, n. 19911 del 7/04/2021, D'Arrigo, Rv. 281209) e, anzi, la riproduzione fotografica di determinati contenuti, va ritenuta prova documentale, da valutare ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, Sgronno, Rv. 283319, nel senso che sono documenti, ex art. 234 codice di rito, i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare, sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica). 1.1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come osservato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 5) e come indicato anche dal Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta trasmessa a questa Corte, il reato di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e c),Iegge n. 895 del 1967, ha natura di reato di pericolo (Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263229).Di qui la totale irrilevanza dell'ambientazione in cui risultano scattate le fotografie (bosco isolato, senza persone presenti e per il tempo necessario allo scatto della fotografia). 3.Segue a quanto sin qui esposto, la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 07182/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris