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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 24082/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE di APPELLO SEZ.

DIST.

Di TARANTOvisti h 2.tti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto- , preso atto de:la rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità, intervenuta nell'ultima udienza del giudi:'io di appello, ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconc sciuto [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'Istituto di credito UNICREDIT Banca di Roma, agenzia di Sol tc, colpevole dei reati di cui ai capi A, B, D,G, Hbis,L, Lbis, P, Q, R, del decreto che dispone il giudizb, riuniti in continuazione, assolvendola dalla imputazione di cui agli artt. 485 - 486 cod. pen., ascritta ai capi C,E,F,H,H- quinques , S, perché non più previsto dalla legge come reato, e dichiarando non doversi procedere in relazione alle restanti imputazioni per intervenuta presc -iz,one.

1.1. 1 -, s ntesi, la ricorrente è stata riconosciuta colpevole di una pluralità di furti commessi, nella qualità suddetta, per avere sottratto, al fine di profitto, attraverso il mezzo fraudolento costituito dall'abusivo utilizzo della password personale, importi di denaro ( pari a un profitto illecito di oltre 133.107,98) dai conti correnti dei clienti della filiale nella quale operava, che riceveva sul conto corrente cointestato a sé e alla madre, per centinaia di migliaia di euro.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione del combinato disposto dell'art. 585 co. 4 cod proc. pen., e della legge n. 742/1969 in ordine alla affermata tardività dei motivi aggiunti del 23 agosto 2021, per l'udienza del 15 settembre 2021, per non essere stato rispettato il termine di 15 giorni liberi.

Nel contestare la validità del ragionamento della Corte di appello, in quanto :ontra reum, laddove la Difesa risulta, in virtù di tale disciplina, onerata del deposito dei motiv nel termine di 45 giorni (15 giorni liberi ex legge + 30 giorni di sospensione feriale), prima della _ai ie.riza, pone questione di legittimità costituzionale della legge 7 ottobre 1969 n. 742, poi modif,cata dalla legge n. 162/2014 in relazione all'art. 585 cod. 4 cod. proc. pen., con riferimento agli ai-tt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui prevede che, nel computo dei 15 giorni liberi, previsti per il deposito dei motivi aggiunti, debba considerarsi anche la sospensione feriale, facendo così retrocatare, a ritroso, il termine predetto con evidente compressione del termine di legge in violazione dell'art. 24 Cost.

2.2. Con i secondo motivo, si denunciano erronea interpretazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione in merito alla declaratoria di inammissibilità per carenza di specit icità del terzo motivo di appello, relativo alla confisca, al quale la parte non aveva rinunciato.

Sostiene la Difesa di non essere stata a conoscenza dell'esatto importo del profitto contetio, in quanto non indicato dai provvedimenti giurisdizionali fino a quel momento adottati, ma in lv.duato solo nella sentenza impugnata, da qui l'impossibilità di indicare l'esatta eccedenza dei ben: confiscati rispetto al profitto del reato.

In ogni caso, ci si duole che dall'importo così individuato non siano stati decurtati quelli relativi ai reati per cui non vi è stata condanna.

Si cita giurisDifudenza per sostenere che il motivo di appello non fosse inammissibile.

2.3. \fiolazione di legge e correlati vizi della motivazione vengono denunciati anche con il terzo motivo, con riguardo agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., per avere la Corte di appello negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e comunque omesso di mitigare il trattamento sanzionatorio con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 rc Drso deve essere dichiarato inammissibile, perchè deduce motivi che si rivelano tutti manifestamente infondati. 2.11 primo motivo non tiene conto del risalente e mai smentito orientamento di questa Corte, affe eaosi, in particolare, con riferimento al giudizio di Cassazione e richiamato dalla stessa sente zc mpugnata, e che appare sempre valido (Sez.

III, n. 1404 del 4/5/1966, Rv. 101773),ed estensibile anche al giudizio di appello, stante l'identità di ratio, a tenore del quale il termine per presentare motivi aggiunti, se scadente in periodo di sospensione feriale (allo stato, tra il 1° ed il 31agosto), è sospeso di diritto fino alla cessazione del predetto periodo( conf. di recente, Sez. 2, n. 50099 del 15/09/2017, in motivazione pag. 9: nella specie la Corte di cas‹,a -icae. nel ribadire il principio ha affermato che "il deposito dei motivi nuovi era comunque interno( stivo, perché in violazione de/prescritto termine di gg. 15 cc.dd.

"liberi", computabile a partire dalla cessazione della sospensione feriale).

Nel caso di specie, i motivi aggiunti sono stati depositati il 23 agosto 2021, e, dunque, non risultava osservato - rispetto alla udienza dei 15 settent re 2021 - il termine di 15 giorni liberi, dovendo essi essere computati a partire dalla cessaziene della sospensione, ovvero, dall'i settembre 2021.

Deve, peraltro, aggiungersi, che la senteaza impugnata si è fatta comunque carico di argomentare in merito alla infondatezza dei motiv Den inquadrando il profilo indiziario secondo le regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.; con tale motivazione la Difesa ricorrente omette del tutto di confrontarsi.

Tanto esclude rilevanza alla prospettata questione di legittimità costituzionale, non senza osservarsi che il motivo risulta sostanz almente generico, non essendo state allegate le doglianze contenute nei motivi acc.

L: cne sarebbero stati trascurati dalla Corte di appello e che si dimostravano decisivi rispeLlo a'ia posizione processuale dell'imputata.

3. E' ,naramissibile il secondo motivo, che contesta la declaratoria di inammissibilità del motivo relativo alla confisca, deducendo la mancata conoscenza dell'importo dei profitto contestato, giacchè non tiene conto delle precise indicazioni contenute nei capi di imputazione, nei qL ali sono analiticamente evidenziate le cifre sottratte dai clienti delle Banca dalla ricorrente, così c a consentire una agevole individuazione del profitto contestato e, quindi, di rispettare l'onere -li evidenziare la sproporzione tra quest'ultimo e quanto confiscato.

Condivisibilmente, dunque. la Corte di appello ha ritenuto il motivo afflitto da genericità e, dunque, inammissibile ( Sez. i - n. 2278 del 08/10/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278019), senza considerare che, in ogni caso. i Diudici distrettuali, anche con riferimento a tale doglianza, del tutto aspecifica, non hanno mancate di esplicitare le ragioni della ritenuta infondatezza, sottolineando la forbice amplissima Ira del profitto accertato, pari a 133.107,98 e il valore stimato dei beni confiscati ( euro 16.13u8,_t), tale da rendere la doglianza manifestamente infondata. 4.Ancnic il terzo motivo è manifestamente infondato, risultando più che congrua la motivazione afferente ai trattamento sanzionatorio, commisurato alla gravità e alla reiterazione dei fatti, e , w..,anto alle ragioni de diniego delle attenuanti generiche, ponendo in rilievo l'elevata capa L, criminale della ricorrente, desunta dall'approfittamento della sua condizione di diper Inte della banca, dalla reiterazione della condotta e dalla sua accurata programmazione, congiuntamente valorizzando anche la assenza di condizionamenti esterni che possano averla indotta al delitto. 5.[OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna della ricorrene a; pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità ciet,2inn 'a».a ria profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000,iE versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congrJe fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichirc inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e del',2, somma di euro 3000,00 in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE di APPELLO SEZ. DIST. Di TARANTOvisti h 2.tti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto- , preso atto de:la rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità, intervenuta nell'ultima udienza del giudi:'io di appello, ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconc sciuto [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'Istituto di credito UNICREDIT Banca di Roma, agenzia di Sol tc, colpevole dei reati di cui ai capi A, B, D,G, Hbis,L, Lbis, P, Q, R, del decreto che dispone il giudizb, riuniti in continuazione, assolvendola dalla imputazione di cui agli artt. 485 - 486 cod. pen., ascritta ai capi C,E,F,H,H- quinques , S, perché non più previsto dalla legge come reato, e dichiarando non doversi procedere in relazione alle restanti imputazioni per intervenuta presc -iz,one. 1.1. 1 -, s ntesi, la ricorrente è stata riconosciuta colpevole di una pluralità di furti commessi, nella qualità suddetta, per avere sottratto, al fine di profitto, attraverso il mezzo fraudolento costituito dall'abusivo utilizzo della password personale, importi di denaro ( pari a un profitto illecito di oltre 133.107,98) dai conti correnti dei clienti della filiale nella quale operava, che riceveva sul conto corrente cointestato a sé e alla madre, per centinaia di migliaia di euro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione del combinato disposto dell'art. 585 co. 4 cod proc. pen., e della legge n. 742/1969 in ordine alla affermata tardività dei motivi aggiunti del 23 agosto 2021, per l'udienza del 15 settembre 2021, per non essere stato rispettato il termine di 15 giorni liberi. Nel contestare la validità del ragionamento della Corte di appello, in quanto :ontra reum, laddove la Difesa risulta, in virtù di tale disciplina, onerata del deposito dei motiv nel termine di 45 giorni (15 giorni liberi ex legge + 30 giorni di sospensione feriale), prima della _ai ie.riza, pone questione di legittimità costituzionale della legge 7 ottobre 1969 n. 742, poi modif,cata dalla legge n. 162/2014 in relazione all'art. 585 cod. 4 cod. proc. pen., con riferimento agli ai-tt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui prevede che, nel computo dei 15 giorni liberi, previsti per il deposito dei motivi aggiunti, debba considerarsi anche la sospensione feriale, facendo così retrocatare, a ritroso, il termine predetto con evidente compressione del termine di legge in violazione dell'art. 24 Cost. 2.2. Con i secondo motivo, si denunciano erronea interpretazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione in merito alla declaratoria di inammissibilità per carenza di specit icità del terzo motivo di appello, relativo alla confisca, al quale la parte non aveva rinunciato. Sostiene la Difesa di non essere stata a conoscenza dell'esatto importo del profitto contetio, in quanto non indicato dai provvedimenti giurisdizionali fino a quel momento adottati, ma in lv.duato solo nella sentenza impugnata, da qui l'impossibilità di indicare l'esatta eccedenza dei ben: confiscati rispetto al profitto del reato. In ogni caso, ci si duole che dall'importo così individuato non siano stati decurtati quelli relativi ai reati per cui non vi è stata condanna. Si cita giurisDifudenza per sostenere che il motivo di appello non fosse inammissibile. 2.3. \fiolazione di legge e correlati vizi della motivazione vengono denunciati anche con il terzo motivo, con riguardo agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., per avere la Corte di appello negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e comunque omesso di mitigare il trattamento sanzionatorio con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 rc Drso deve essere dichiarato inammissibile, perchè deduce motivi che si rivelano tutti manifestamente infondati. 2.11 primo motivo non tiene conto del risalente e mai smentito orientamento di questa Corte, affe eaosi, in particolare, con riferimento al giudizio di Cassazione e richiamato dalla stessa sente zc mpugnata, e che appare sempre valido (Sez. III, n. 1404 del 4/5/1966, Rv. 101773),ed estensibile anche al giudizio di appello, stante l'identità di ratio, a tenore del quale il termine per presentare motivi aggiunti, se scadente in periodo di sospensione feriale (allo stato, tra il 1° ed il 31agosto), è sospeso di diritto fino alla cessazione del predetto periodo( conf. di recente, Sez. 2, n. 50099 del 15/09/2017, in motivazione pag. 9: nella specie la Corte di cas‹,a -icae. nel ribadire il principio ha affermato che "il deposito dei motivi nuovi era comunque interno( stivo, perché in violazione de/prescritto termine di gg. 15 cc.dd. "liberi", computabile a partire dalla cessazione della sospensione feriale). Nel caso di specie, i motivi aggiunti sono stati depositati il 23 agosto 2021, e, dunque, non risultava osservato - rispetto alla udienza dei 15 settent re 2021 - il termine di 15 giorni liberi, dovendo essi essere computati a partire dalla cessaziene della sospensione, ovvero, dall'i settembre 2021. Deve, peraltro, aggiungersi, che la senteaza impugnata si è fatta comunque carico di argomentare in merito alla infondatezza dei motiv Den inquadrando il profilo indiziario secondo le regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.; con tale motivazione la Difesa ricorrente omette del tutto di confrontarsi. Tanto esclude rilevanza alla prospettata questione di legittimità costituzionale, non senza osservarsi che il motivo risulta sostanz almente generico, non essendo state allegate le doglianze contenute nei motivi acc. L: cne sarebbero stati trascurati dalla Corte di appello e che si dimostravano decisivi rispeLlo a'ia posizione processuale dell'imputata. 3. E' ,naramissibile il secondo motivo, che contesta la declaratoria di inammissibilità del motivo relativo alla confisca, deducendo la mancata conoscenza dell'importo dei profitto contestato, giacchè non tiene conto delle precise indicazioni contenute nei capi di imputazione, nei qL ali sono analiticamente evidenziate le cifre sottratte dai clienti delle Banca dalla ricorrente, così c a consentire una agevole individuazione del profitto contestato e, quindi, di rispettare l'onere -li evidenziare la sproporzione tra quest'ultimo e quanto confiscato. Condivisibilmente, dunque. la Corte di appello ha ritenuto il motivo afflitto da genericità e, dunque, inammissibile ( Sez. i - n. 2278 del 08/10/2019 (dep. 2020 ) Rv. 278019), senza considerare che, in ogni caso. i Diudici distrettuali, anche con riferimento a tale doglianza, del tutto aspecifica, non hanno mancate di esplicitare le ragioni della ritenuta infondatezza, sottolineando la forbice amplissima Ira del profitto accertato, pari a 133.107,98 e il valore stimato dei beni confiscati ( euro 16.13u8,_t), tale da rendere la doglianza manifestamente infondata. 4.Ancnic il terzo motivo è manifestamente infondato, risultando più che congrua la motivazione afferente ai trattamento sanzionatorio, commisurato alla gravità e alla reiterazione dei fatti, e , w..,anto alle ragioni de diniego delle attenuanti generiche, ponendo in rilievo l'elevata capa L, criminale della ricorrente, desunta dall'approfittamento della sua condizione di diper Inte della banca, dalla reiterazione della condotta e dalla sua accurata programmazione, congiuntamente valorizzando anche la assenza di condizionamenti esterni che possano averla indotta al delitto. 5.[OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna della ricorrene a; pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità ciet,2inn 'a».a ria profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000,iE versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congrJe fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichirc inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e del',2, somma di euro 3000,00 in favore del
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