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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22358/2026

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ato a TARANTO il 03/03/1962 avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Plotiví della dedsìone V.sti a av.ti e :a sente.i--esarHriatc ;! Hoorsc proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenutu. responsable rieiie conformi sentenze di mento dei reati di cui ail'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90.

Fi iievato cne, a moti ivi ricoo, ia difesa lamenta mancanza di motivazione ordine ai trattamento vioazione del!'art.133 cod. pen.

Considerate che i scnno n-i3n4estamente infondati, in quanto generici, privi C3ri Geds!one !mougnata, non scariclit da necessaria critica a!ie ar.:..;.ori- ert.azoni poste a fondarnento della decisione_ Ritenuto che i profili rivardariti la determinazione deiia pena in concreto irrogata e a mancata concessione celie circostanze attenuanti generiche sono sostenuti cia confe2(ein',ie rdoL!,.!'s.:a:one, avendo !a Corte di merito posto n evidenza 1a negativa personaHta P.ravato da plurimi precedenti specifici; [OSCURATO:PERSONA] ia giustiticaz;gne pro- dotta è conforme ai criteri errneneutici stabiliti in sede ci legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 dei 20/01/2016 ; Rv. 265826 --01:n terna di diniego della concessione delie attenuanti generiche, la "ratio" deila diSpOSLZiOhe di cui aWart, bis cod. pan. non impone ai Giudice di merito di egorimere un-J: i*,ppi acni -J,:ingoha deduzione, difensiva, essendo, in .vece, sufficiete .e•ernenti di preponderante rilevanza ritenuti atters.uariti; ne deriva che queste ultime, possono essere so:t-o,.:',2 in Pose ai precedenti pensi; .de.iiThriputato, perché :n tn modo ,fiene formul.-?itip comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di dsvalore sulla sua persnriglitrIii»).

Consideratb che, nel cassaziúfle, é Inammissibile ia censura che miri no una nJova vglutazior'-.1 ciel!a congruità della pena a ca determinazorie, come he caso in esame, non frutto d; mero arbitrio o di un ragionamento ocino iii‘ Scz. q, n. 5.582 dei 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrano, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che o ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con ce manna del ricorrente ai pagamento delle spese processuaii e della somma di curo trer-nia in favore dea CassEi .slee ammende.

P. Q. M. Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a TARANTO il 03/03/1962 avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Plotiví della dedsìone V.sti a av.ti e :a sente.i--esarHriatc ;! Hoorsc proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenutu. responsable rieiie conformi sentenze di mento dei reati di cui ail'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90. Fi iievato cne, a moti ivi ricoo, ia difesa lamenta mancanza di motivazione ordine ai trattamento vioazione del!'art.133 cod. pen. Considerate che i scnno n-i3n4estamente infondati, in quanto generici, privi C3ri Geds!one !mougnata, non scariclit da necessaria critica a!ie ar.:..;.ori- ert.azoni poste a fondarnento della decisione_ Ritenuto che i profili rivardariti la determinazione deiia pena in concreto irrogata e a mancata concessione celie circostanze attenuanti generiche sono sostenuti cia confe2(ein',ie rdoL!,.!'s.:a:one, avendo !a Corte di merito posto n evidenza 1a negativa personaHta P.ravato da plurimi precedenti specifici; [OSCURATO:PERSONA] ia giustiticaz;gne pro- dotta è conforme ai criteri errneneutici stabiliti in sede ci legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 dei 20/01/2016 ; Rv. 265826 --01:n terna di diniego della concessione delie attenuanti generiche, la "ratio" deila diSpOSLZiOhe di cui aWart, bis cod. pan. non impone ai Giudice di merito di egorimere un-J: i*,ppi acni -J,:ingoha deduzione, difensiva, essendo, in .vece, sufficiete .e•ernenti di preponderante rilevanza ritenuti atters.uariti; ne deriva che queste ultime, possono essere so:t-o,.:',2 in Pose ai precedenti pensi; .de.iiThriputato, perché :n tn modo ,fiene formul.-?itip comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di dsvalore sulla sua persnriglitrIii»). Consideratb che, nel cassaziúfle, é Inammissibile ia censura che miri no una nJova vglutazior'-.1 ciel!a congruità della pena a ca determinazorie, come he caso in esame, non frutto d; mero arbitrio o di un ragionamento ocino iii‘ Scz. q, n. 5.582 dei 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrano, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che o ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con ce manna del ricorrente ai pagamento delle spese processuaii e della somma di curo trer-nia in favore dea CassEi .slee ammende. P. Q. M. Dich P.Q.M