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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39258/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 09/04/2019 dalla CORTE di APPELLO di PALERMO.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; rilevato che i ricorsi vengono trattati con le forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato, quanto alle affermazioni di responsabilità, la sentenza con il quale il Tribunale di Palermo, in data 09/04/2017, aveva dichiarato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di riciclaggio e falso a ciascuno ascritti; la Corte ha ridotto le pene ritenute di giustizia dal Tribunale.

Gli imputati ricorrono deducendo, con distinti ricorsi ma sostanzialmente nei medesimi termini, violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla mancata assoluzione dei reati di riciclaggio (in difetto della prova della loro responsabilità per le manomissioni, delle quali erano inconsapevoli), alla mancata qualificazione di reati di riciclaggio ascritti loro ex art. 648-bis, comma 3, cod. pen. (Armetta) ovvero come ricettazione ([OSCURATO:PERSONA]), al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio; la [OSCURATO:PERSONA] si duole, inoltre, del fatto che l'atto di acquisto esibito non sarebbe falso, trattandosi unicamente di una scrittura privata non registrata.

I ricorsi sono inammissibili, perché i motivi sono privi della specificità necessaria (artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett.

C), cod. proc. pen.), riproponendo doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni dalle quali i ricorrenti mostrano di prescindere.

Quanto ai motivi dell'Armetta riguardanti le affermazioni di responsabilità in ordine ai reati ascrittigli, la Corte di appello ha compiutamente valorizzato gli elementi riepilogati a f. 12 s. della sentenza impugnata, precisando che la difesa, nell'atto di appello, aveva sollevato censure generiche, "senza indicare specifici motivi di diritto o di fatto che avrebbero dovuto portare ad una diversa decisione": di qui comunque l'inammissibilità della doglianza in questa sede, ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

Quanto ai motivi della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti le affermazioni di responsabilità in ordine ai reati ascrittile, la Corte di appello ha compiutamente valorizzato gli elementi riepilogati a f. 17 s. della sentenza impugnata, ed in particolare, le accertate circostanze che ella avesse disponibilità del veicolo oggetto di furto in oggetto nei giorni immediatamente successivi al furto, ed avesse avanzato richiesta di immatricolazione in data 18 luglio 2008, allegandovi un certificato di idoneità tecnica che già riportava i dati contraffatti del telaio, laddove la presunta vendita del veicolo sarebbe avvenuta soltanto due giorni dopo, il 20 luglio 2008; il teste BRIOLETTA (che la ricorrente menziona soltanto quando riporta il passo della motivazione della sentenza impugnata che la riguardava, ma con le cui dichiarazioni non si confronta, non considerandole minimamente) aveva, inoltre, dichiarato in dibattimento che t, "la scrittura [privata di vendita] prodotta era da ritenersi falsa". z Quanto alla mancata derubricazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 648-bis, comma 3, cod. pen. (chiesta dall'Armetta), la Corte di appello ha desunto dalle acquisite denunzie di furto che i reati presupposto dei contestati riciclaggi fossero aggravati ex artt. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (f. 14 della sentenza impugnata); ha, inoltre, negato la possibilità (invocata dalla [OSCURATO:PERSONA]) di qualificare i fatti come ricettazione, in considerazione della genericità della richiesta, "avanzata senza alcuna specifica critica alla sentenza impugnata", e quindi del tutto genericamente, evidenziando, peraltro, che gli atti acquisiti documentavano che l'imputata era consapevole della provenienza illecita del veicolo e dell'intervenuta alterazione del numero di telaio (pur se non necessariamente opera sua) ed aveva la volontà di ostacolare l'identificazione della provenienza del predetto veicolo.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha valorizzato, in danno dell'Armetta, l'apprezzabile gravità dei fatti accertati, insistentemente reiterati, ed i numerosi e gravi precedenti penali specifici dell'imputato, oltre che l'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza; in danno della [OSCURATO:PERSONA], l'apprezzabile gravità dei fatti accertati, il precedente penale per favoreggiamento personale, e l'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza La Corte di appello è, comunque, nel complesso pervenuta per entrambi all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.

Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato di falso eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Sez.

U, sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U., sentenza n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. un., sentenza n. 19601 del 28/2/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez.

U, sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

Peraltro, l'inammissibilità in toto del ricorso preclude la possibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione del reato eventualmente maturata prima della sentenza di appello, non rilevata né eccepita in quella sede e neanche dedotta nei motivi di ricorso (Sezioni Unite, sentenza n. 12602 del 25 marzo 2016).La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe, essi vanno anche condannati al pagamento della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 09/04/2019 dalla CORTE di APPELLO di PALERMO. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; rilevato che i ricorsi vengono trattati con le forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato, quanto alle affermazioni di responsabilità, la sentenza con il quale il Tribunale di Palermo, in data 09/04/2017, aveva dichiarato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di riciclaggio e falso a ciascuno ascritti; la Corte ha ridotto le pene ritenute di giustizia dal Tribunale. Gli imputati ricorrono deducendo, con distinti ricorsi ma sostanzialmente nei medesimi termini, violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla mancata assoluzione dei reati di riciclaggio (in difetto della prova della loro responsabilità per le manomissioni, delle quali erano inconsapevoli), alla mancata qualificazione di reati di riciclaggio ascritti loro ex art. 648-bis, comma 3, cod. pen. (Armetta) ovvero come ricettazione ([OSCURATO:PERSONA]), al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio; la [OSCURATO:PERSONA] si duole, inoltre, del fatto che l'atto di acquisto esibito non sarebbe falso, trattandosi unicamente di una scrittura privata non registrata. I ricorsi sono inammissibili, perché i motivi sono privi della specificità necessaria (artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.), riproponendo doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni dalle quali i ricorrenti mostrano di prescindere. Quanto ai motivi dell'Armetta riguardanti le affermazioni di responsabilità in ordine ai reati ascrittigli, la Corte di appello ha compiutamente valorizzato gli elementi riepilogati a f. 12 s. della sentenza impugnata, precisando che la difesa, nell'atto di appello, aveva sollevato censure generiche, "senza indicare specifici motivi di diritto o di fatto che avrebbero dovuto portare ad una diversa decisione": di qui comunque l'inammissibilità della doglianza in questa sede, ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen. Quanto ai motivi della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti le affermazioni di responsabilità in ordine ai reati ascrittile, la Corte di appello ha compiutamente valorizzato gli elementi riepilogati a f. 17 s. della sentenza impugnata, ed in particolare, le accertate circostanze che ella avesse disponibilità del veicolo oggetto di furto in oggetto nei giorni immediatamente successivi al furto, ed avesse avanzato richiesta di immatricolazione in data 18 luglio 2008, allegandovi un certificato di idoneità tecnica che già riportava i dati contraffatti del telaio, laddove la presunta vendita del veicolo sarebbe avvenuta soltanto due giorni dopo, il 20 luglio 2008; il teste BRIOLETTA (che la ricorrente menziona soltanto quando riporta il passo della motivazione della sentenza impugnata che la riguardava, ma con le cui dichiarazioni non si confronta, non considerandole minimamente) aveva, inoltre, dichiarato in dibattimento che t, "la scrittura [privata di vendita] prodotta era da ritenersi falsa". z Quanto alla mancata derubricazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 648-bis, comma 3, cod. pen. (chiesta dall'Armetta), la Corte di appello ha desunto dalle acquisite denunzie di furto che i reati presupposto dei contestati riciclaggi fossero aggravati ex artt. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (f. 14 della sentenza impugnata); ha, inoltre, negato la possibilità (invocata dalla [OSCURATO:PERSONA]) di qualificare i fatti come ricettazione, in considerazione della genericità della richiesta, "avanzata senza alcuna specifica critica alla sentenza impugnata", e quindi del tutto genericamente, evidenziando, peraltro, che gli atti acquisiti documentavano che l'imputata era consapevole della provenienza illecita del veicolo e dell'intervenuta alterazione del numero di telaio (pur se non necessariamente opera sua) ed aveva la volontà di ostacolare l'identificazione della provenienza del predetto veicolo. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha valorizzato, in danno dell'Armetta, l'apprezzabile gravità dei fatti accertati, insistentemente reiterati, ed i numerosi e gravi precedenti penali specifici dell'imputato, oltre che l'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza; in danno della [OSCURATO:PERSONA], l'apprezzabile gravità dei fatti accertati, il precedente penale per favoreggiamento personale, e l'assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza La Corte di appello è, comunque, nel complesso pervenuta per entrambi all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi. Non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato di falso eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.» (Sez. U, sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., sentenza n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. un., sentenza n. 19601 del 28/2/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Peraltro, l'inammissibilità in toto del ricorso preclude la possibilità di rilevare d'ufficio la prescrizione del reato eventualmente maturata prima della sentenza di appello, non rilevata né eccepita in quella sede e neanche dedotta nei motivi di ricorso (Sezioni Unite, sentenza n. 12602 del 25 marzo 2016).La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità delle rispettive colpe, essi vanno anche condannati al pagamento della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 39258/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris