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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 giugno 2020

Cassazione n. 33405/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3069/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore centrale pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); -ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro- tempore; S.I.E.F.I.C.

S .p.a. , in persona del legale rappresentante pro - tempore; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore; -intimate- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.206/2020 depositata i l 30/06/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 206 depositata in data 30.6.2020, la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava il gravame proposto dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, avverso la sentenza n. 900/2016 che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2013/001/000000273/0/003, aveva ritenuto applicabile l’imposta di registro in misura fissa – e non proporzionale – all’atto di transazione enunciato nel decreto ingiuntivo n. 273/2013, rideterminando in parte qua la tassazione dell’avviso di liquidazione impugnato.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. 3.Le società sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 D.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 1230, 1231 e 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale attribuito alla transazione tra [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. natura conservativa piuttosto che novativa, reputando applicabile l’imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.

1.1. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la decisione sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 1230, 1231 e 1362 cod. civ., indebitamente qualificando come modificazioni accessorie della prestazione, sostanziali cambiamenti del rapporto obbligatorio, riferibili alla costituzione di un’unica obbligazione, verso [OSCURATO:SOCIETA]. dell’importo di €. 1.409.406,30, della quale sono divenute condebitrici solidali le tre società, in luogo dei tre autonomi rapporti obbligatori originari con detta creditrice, due dei quali di importo nettamente inferiore.

La transazione avrebbe, quindi, determinato una modificazione nel quantum del debito, che caratterizza l’oggetto dell’obbligazione pecuniaria, e nell’elemento soggettivo, con la previsione della solidarietà tra condebitori.

Il giudice d’appello avrebbe inoltre non correttamente applicato l’art. 1362 cod. civ., non avendo tenuto conto della comune intenzione delle parti, a tal fine valutando il comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto.

In tal senso, ulteriore conferma della incompatibilità tra il rapporto obbligatorio preesistente – in parte estinto – e quello risultante dalla transazione, si trarrebbe, secondo la ricorrente, dalla circostanza per cui la società creditrice, a tutela del proprio diritto, abbia dovuto ottenere l’emissione di un nuovo titolo esecutivo, il decreto ingiuntivo n. 273/2013.

1.2. La ricorrente richiama anche l’art. 29 del D.P.R. n. 131/1986, il quale prevede che per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali, l’imposta di registro si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano, senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione, e stabilisce inoltre che l’imposta di registro è dovuta in misurafissa se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, poiché dall’atto di transazione scaturiscono obblighi di pagamento, l’applicazione dell’imposta non può che essere proporzionale, nella misura del 3%, ed in tal senso il giudice d’appello ha fatto non corretta applicazione della norma.

2. Prima di esaminare il motivo d’impugnazione, occorre rilevare che l’art. 29 del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che “per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'impostasi applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto dellatransazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'impostaè dovuta in misura fissa".

La norma detta una disciplina organica riferita a tutte le transazioni, senza, tuttavia, derogare al principio di alternatività iva/registrodi cui agli artt. 5 e 40 delD.P.R. n. 131 del 1986.

Più precisamente, l'art. 29 del D.P.R. n. 131 del 1986detta la disciplina dell'imposta di registro della transazione, ma laddove latransazione lasci persistere prestazioni soggette ad Iva, trova applicazione la disciplina di cui agliartt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 .

L'eventuale carattere novativo dellatransazione conserva, pertanto, la sua rilevanza, in quanto comporta l'inoperatività del principio di alternatività Iva/registrodi cui agli 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 , stante l'estinzione delle precedenti obbligazioni soggette ad Iva e la loro sostituzione con nuove obbligazioni non soggette ad Iva.

Difatti, nella giurisprudenza di questa Corte si è attribuito rilievo alla distinzione tratransazione novativa e conservativa, proprio nell'ottica di preservare il principio, di cui all'art. 40 D.P.R. n. 131 del 1896, di alternatività tra Iva eregistro.

Invero, si è affermato che latransazione può atteggiarsi come atto di composizione dell'originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (transazionenovativa), ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elisione del collegamento con l'originario rapporto (transazionesemplice), sicché, in ragione della propria natura e dei propri effetti, quella novativa si sottrae al regime di alternatività iva- registroriferibile al rapporto originario (Cass., Sez. 5, 23 giugno 2021, n. 17869).

2.1. Quanto alla deduzione relativa alla violazione e falsa applicazione, ai sensi all'art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1230, 1231 e 1362 cod. civ. in materia ditransazione novativa, inoltre, deve ricordarsi che la qualificazione di un negozio giuridico richiede due distinte operazioni: la prima consiste nell'identificazione degli elementi costitutivi dell'attività negoziale e delle finalità pratiche perseguite dalle parti; la seconda consiste, invece, nell'attribuzione del nomen juris, previa interpretazione sul piano giuridico, degli elementi di fatto precedentemente accertati.

Di tali operazioni, mentre la seconda è soggetta al sindacato di legittimità, la prima ne è sottratta, se correttamente motivata, giacché si risolve in un apprezzamento di mero fatto, riservato al giudice di merito (Cass., Sez. 3, 10 aprile 2019, n. 9996; v. ancheCass., Sez. 3, 7 dicembre 2005, n. 27000, secondo cui l'interpretazione del contratto, dal punto di vista strutturale, si collega anche alla sua qualificazione e la relativa complessa operazione ermeneutica si articola in tre distinte fasi: a) la prima consiste nella ricerca della comune volontà dei contraenti; b) la seconda risiede nella individuazione del modello della fattispecie legale; c) l'ultima è riconducibile al giudizio di rilevanza giuridica qualificante gli elementi di fatto concretamente accertati; le ultime due fasi, che sono le sole che si risolvono nell'applicazione di norme di diritto, possono essere liberamente censurate in sede di legittimità, mentre la prima - che configura un tipo di accertamento che è riservato al giudice di merito, poiché si traduce in un'indagine di fatto a lui affidata in via esclusiva - è normalmente incensurabile nella suddetta sede, salvo che nelle ipotesi di motivazione inadeguata o di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, così come previsti negliartt. 1362 e seguenti cod. civ.).

Relativamente alla qualificazione di unatransazione quale novativa, questa Corte ha già chiarito che l'efficacia novativa dellatransazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass., Sez. 6-1, 6 ottobre 2020, n. 21371; Cass. n. 17869/21).

In definitiva, latransazione novativa si configura allorché venga creato un nuovo rapporto contrattuale che si sostituisce integralmente al precedente, determinandone l'estinzione.

Occorre sottolineare che l'efficacia novativa investe l'intera vicenda contrattuale, non limitandosi alle singole obbligazioni.

Non si tratta, dunque, di una novazione, ma di unatransazione, la cui causa resta la composizione della lite, a cui consegue la costituzione di nuovi rapporti contrattuali in sostituzione dei pregressi.

Pertanto, si può superare la lite semplicemente modificando la situazione litigiosa preesistente, oppure sostituendola integralmente e determinandone l'estinzione.

Nellatransazione novativa, la causa si arricchisce di un’ulteriore specifica finalità rispetto allatransazione semplice, quella di estinguere e sostituire il precedente rapporto esistente tra le parti, piuttosto che modificarlo o integrarlo.

Conseguentemente, la natura novativa dellatransazione può essere affermata, in assenza di una chiara ed esplicita qualificazione delle parti in tale senso, solo laddove dallatransazione derivi la estinzione del pregresso rapporto contrattuale e la sua sostituzione con un nuovo rapporto.

2.2. Fatte tali premesse, può passarsi all'esame delle censure.

Nel caso di specie, l’Agenzia ricorrente non ha contestato l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, ma piuttosto ha denunciato la inesatta qualificazione giuridica dell’accordo in termini ditransazione conservativa in luogo di transazione novativa.

La censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata ha qualificato l’accordo cometransazione conservativa in considerazione del fatto che la scrittura non ha introdotto alcun nuovo rapporto in sostituzione dei precedenti, ma si è limitata a prevedere reciproche concessioni al fine di porre termine ad una contestazione giudiziaria, con una mera riduzione degli importi dovuti e senza mutamento del rapporto originario sottostante.

Invero, latransazione può essere qualificata come novativa solo laddove comporti uno scioglimento del rapporto contrattuale ex tunc, estinguendolo ab origine, e conseguentemente crei, in ordine alle situazioni pendenti, un nuovo rapporto contrattuale, mentre ha natura conservativa laddove lasci in vita le originarie prestazioni ed obbligazioni, limitandosi a ridurle quantitativamente.

Il giudice d’appello ha verificato che la scrittura fosse qualificabile come transazione conservativa, rilevando come dagli atti di causa fosse emerso che l’accordo transattivo non sostituiva all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso, ma si limitava a disarticolare le precedenti obbligazioni mediante reciproche concessioni e conguagli.

All’esito di tale verifica ha quindi stabilito che il regime impositivo definito dall’Agenzia delle Entrate con l’avviso di liquidazione non fosse corretto. in conclusione, alcuna violazione delle disposizioni delD.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 1230, 1231 e 1362 c.c. , è dato di riscontrare nella sentenza della Commissione tributaria regionale che ha ricostruito esattamente la fattispecie individuando correttamente il presupposto dell'imposta in misura fissa nella tipologia dell'atto, qualificato come transazione conservativa.

In definitiva, così ricostruita la transazione da parte del giudice di merito (operazione, come detto, non sindacabile), del tutto corretta deve ritenersi la sua sussunzione nella fattispecie impositiva a misura fissa.

In ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3069/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore centrale pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); -ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro- tempore; S.I.E.F.I.C. S .p.a. , in persona del legale rappresentante pro - tempore; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore; -intimate- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.206/2020 depositata i l 30/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 206 depositata in data 30.6.2020, la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava il gravame proposto dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso, avverso la sentenza n. 900/2016 che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni n. 2013/001/000000273/0/003, aveva ritenuto applicabile l’imposta di registro in misura fissa – e non proporzionale – all’atto di transazione enunciato nel decreto ingiuntivo n. 273/2013, rideterminando in parte qua la tassazione dell’avviso di liquidazione impugnato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. 3.Le società sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 D.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 1230, 1231 e 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale attribuito alla transazione tra [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. natura conservativa piuttosto che novativa, reputando applicabile l’imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale. 1.1. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la decisione sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 1230, 1231 e 1362 cod. civ., indebitamente qualificando come modificazioni accessorie della prestazione, sostanziali cambiamenti del rapporto obbligatorio, riferibili alla costituzione di un’unica obbligazione, verso [OSCURATO:SOCIETA]. dell’importo di €. 1.409.406,30, della quale sono divenute condebitrici solidali le tre società, in luogo dei tre autonomi rapporti obbligatori originari con detta creditrice, due dei quali di importo nettamente inferiore. La transazione avrebbe, quindi, determinato una modificazione nel quantum del debito, che caratterizza l’oggetto dell’obbligazione pecuniaria, e nell’elemento soggettivo, con la previsione della solidarietà tra condebitori. Il giudice d’appello avrebbe inoltre non correttamente applicato l’art. 1362 cod. civ., non avendo tenuto conto della comune intenzione delle parti, a tal fine valutando il comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto. In tal senso, ulteriore conferma della incompatibilità tra il rapporto obbligatorio preesistente – in parte estinto – e quello risultante dalla transazione, si trarrebbe, secondo la ricorrente, dalla circostanza per cui la società creditrice, a tutela del proprio diritto, abbia dovuto ottenere l’emissione di un nuovo titolo esecutivo, il decreto ingiuntivo n. 273/2013. 1.2. La ricorrente richiama anche l’art. 29 del D.P.R. n. 131/1986, il quale prevede che per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali, l’imposta di registro si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano, senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione, e stabilisce inoltre che l’imposta di registro è dovuta in misurafissa se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, poiché dall’atto di transazione scaturiscono obblighi di pagamento, l’applicazione dell’imposta non può che essere proporzionale, nella misura del 3%, ed in tal senso il giudice d’appello ha fatto non corretta applicazione della norma. 2. Prima di esaminare il motivo d’impugnazione, occorre rilevare che l’art. 29 del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che “per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'impostasi applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto dellatransazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'impostaè dovuta in misura fissa". La norma detta una disciplina organica riferita a tutte le transazioni, senza, tuttavia, derogare al principio di alternatività iva/registrodi cui agli artt. 5 e 40 delD.P.R. n. 131 del 1986. Più precisamente, l'art. 29 del D.P.R. n. 131 del 1986detta la disciplina dell'imposta di registro della transazione, ma laddove latransazione lasci persistere prestazioni soggette ad Iva, trova applicazione la disciplina di cui agliartt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 . L'eventuale carattere novativo dellatransazione conserva, pertanto, la sua rilevanza, in quanto comporta l'inoperatività del principio di alternatività Iva/registrodi cui agli 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986 , stante l'estinzione delle precedenti obbligazioni soggette ad Iva e la loro sostituzione con nuove obbligazioni non soggette ad Iva. Difatti, nella giurisprudenza di questa Corte si è attribuito rilievo alla distinzione tratransazione novativa e conservativa, proprio nell'ottica di preservare il principio, di cui all'art. 40 D.P.R. n. 131 del 1896, di alternatività tra Iva eregistro. Invero, si è affermato che latransazione può atteggiarsi come atto di composizione dell'originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (transazionenovativa), ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elisione del collegamento con l'originario rapporto (transazionesemplice), sicché, in ragione della propria natura e dei propri effetti, quella novativa si sottrae al regime di alternatività iva- registroriferibile al rapporto originario (Cass., Sez. 5, 23 giugno 2021, n. 17869). 2.1. Quanto alla deduzione relativa alla violazione e falsa applicazione, ai sensi all'art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1230, 1231 e 1362 cod. civ. in materia ditransazione novativa, inoltre, deve ricordarsi che la qualificazione di un negozio giuridico richiede due distinte operazioni: la prima consiste nell'identificazione degli elementi costitutivi dell'attività negoziale e delle finalità pratiche perseguite dalle parti; la seconda consiste, invece, nell'attribuzione del nomen juris, previa interpretazione sul piano giuridico, degli elementi di fatto precedentemente accertati. Di tali operazioni, mentre la seconda è soggetta al sindacato di legittimità, la prima ne è sottratta, se correttamente motivata, giacché si risolve in un apprezzamento di mero fatto, riservato al giudice di merito (Cass., Sez. 3, 10 aprile 2019, n. 9996; v. ancheCass., Sez. 3, 7 dicembre 2005, n. 27000, secondo cui l'interpretazione del contratto, dal punto di vista strutturale, si collega anche alla sua qualificazione e la relativa complessa operazione ermeneutica si articola in tre distinte fasi: a) la prima consiste nella ricerca della comune volontà dei contraenti; b) la seconda risiede nella individuazione del modello della fattispecie legale; c) l'ultima è riconducibile al giudizio di rilevanza giuridica qualificante gli elementi di fatto concretamente accertati; le ultime due fasi, che sono le sole che si risolvono nell'applicazione di norme di diritto, possono essere liberamente censurate in sede di legittimità, mentre la prima - che configura un tipo di accertamento che è riservato al giudice di merito, poiché si traduce in un'indagine di fatto a lui affidata in via esclusiva - è normalmente incensurabile nella suddetta sede, salvo che nelle ipotesi di motivazione inadeguata o di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, così come previsti negliartt. 1362 e seguenti cod. civ.). Relativamente alla qualificazione di unatransazione quale novativa, questa Corte ha già chiarito che l'efficacia novativa dellatransazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass., Sez. 6-1, 6 ottobre 2020, n. 21371; Cass. n. 17869/21). In definitiva, latransazione novativa si configura allorché venga creato un nuovo rapporto contrattuale che si sostituisce integralmente al precedente, determinandone l'estinzione. Occorre sottolineare che l'efficacia novativa investe l'intera vicenda contrattuale, non limitandosi alle singole obbligazioni. Non si tratta, dunque, di una novazione, ma di unatransazione, la cui causa resta la composizione della lite, a cui consegue la costituzione di nuovi rapporti contrattuali in sostituzione dei pregressi. Pertanto, si può superare la lite semplicemente modificando la situazione litigiosa preesistente, oppure sostituendola integralmente e determinandone l'estinzione. Nellatransazione novativa, la causa si arricchisce di un’ulteriore specifica finalità rispetto allatransazione semplice, quella di estinguere e sostituire il precedente rapporto esistente tra le parti, piuttosto che modificarlo o integrarlo. Conseguentemente, la natura novativa dellatransazione può essere affermata, in assenza di una chiara ed esplicita qualificazione delle parti in tale senso, solo laddove dallatransazione derivi la estinzione del pregresso rapporto contrattuale e la sua sostituzione con un nuovo rapporto. 2.2. Fatte tali premesse, può passarsi all'esame delle censure. Nel caso di specie, l’Agenzia ricorrente non ha contestato l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, ma piuttosto ha denunciato la inesatta qualificazione giuridica dell’accordo in termini ditransazione conservativa in luogo di transazione novativa. La censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata ha qualificato l’accordo cometransazione conservativa in considerazione del fatto che la scrittura non ha introdotto alcun nuovo rapporto in sostituzione dei precedenti, ma si è limitata a prevedere reciproche concessioni al fine di porre termine ad una contestazione giudiziaria, con una mera riduzione degli importi dovuti e senza mutamento del rapporto originario sottostante. Invero, latransazione può essere qualificata come novativa solo laddove comporti uno scioglimento del rapporto contrattuale ex tunc, estinguendolo ab origine, e conseguentemente crei, in ordine alle situazioni pendenti, un nuovo rapporto contrattuale, mentre ha natura conservativa laddove lasci in vita le originarie prestazioni ed obbligazioni, limitandosi a ridurle quantitativamente. Il giudice d’appello ha verificato che la scrittura fosse qualificabile come transazione conservativa, rilevando come dagli atti di causa fosse emerso che l’accordo transattivo non sostituiva all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso, ma si limitava a disarticolare le precedenti obbligazioni mediante reciproche concessioni e conguagli. All’esito di tale verifica ha quindi stabilito che il regime impositivo definito dall’Agenzia delle Entrate con l’avviso di liquidazione non fosse corretto. in conclusione, alcuna violazione delle disposizioni delD.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 1230, 1231 e 1362 c.c. , è dato di riscontrare nella sentenza della Commissione tributaria regionale che ha ricostruito esattamente la fattispecie individuando correttamente il presupposto dell'imposta in misura fissa nella tipologia dell'atto, qualificato come transazione conservativa. In definitiva, così ricostruita la transazione da parte del giudice di merito (operazione, come detto, non sindacabile), del tutto corretta deve ritenersi la sua sussunzione nella fattispecie impositiva a misura fissa. In ricor
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