CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 49009/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 61 n.1, 582, 583, comma 1, n. 1 e 576 cod. pen. (fatto commesso in Salò il 28 luglio 2016 in danno di [OSCURATO:PERSONA]); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia violazione degli artt. 192, 194 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha specificamente e congruamente motivato in ordine al giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza che con tali ragioni le doglianze in disamina si siano criticamente confrontate), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]