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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25081/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 due motivi articolati non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che non affronta, affatto, in maniera generica i motivi di appello; essi a ben vedere sono proprio privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, limitandosi, il primo, ad evidenziare, premessi in astratto i principi che governano la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, costituita anche parte civile, che la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Catania, avrebbe confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], senza congruamente indicare le ragioni della confermata attendibilità a fronte di tutti gli elementi probatori emergenti, laddove il giudice dell'appello, oltre a dare atto del riscontro rinvenibile nel referto in atti e nella deposizione di un altro testimone, indica, altresì, le altre circostanze di fatto, specifiche, che suggellano la ritenuta piena attendibilità del puntuale racconto reso dalla vittima; e limitandosi il secondo motivo a rappresentare che il giudice avrebbe escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base di mere congetture, non comprendendosi alla stregua di quali elementi abbia potuto stabilire la non resipiscenza dell'imputato, sicché il giudicante sarebbe incorso nel vizio della violazione di legge e del difetto di motivazione non avendo indicato gli elementi decisivi che lo hanno indotto a non riconoscere le dette attenuanti, laddove la sentenza impugnata ha piuttosto inteso evidenziare l'assenza di segnali positivi idonei a giustificare il beneficio richiesto, evidentemente valutando alla stregua del comportamento processuale assunto dall'imputato definito di nessun "apporto collaborativo"; con ciò peraltro conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato, cfr. ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986).

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 due motivi articolati non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che non affronta, affatto, in maniera generica i motivi di appello; essi a ben vedere sono proprio privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, limitandosi, il primo, ad evidenziare, premessi in astratto i principi che governano la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, costituita anche parte civile, che la sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Catania, avrebbe confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], senza congruamente indicare le ragioni della confermata attendibilità a fronte di tutti gli elementi probatori emergenti, laddove il giudice dell'appello, oltre a dare atto del riscontro rinvenibile nel referto in atti e nella deposizione di un altro testimone, indica, altresì, le altre circostanze di fatto, specifiche, che suggellano la ritenuta piena attendibilità del puntuale racconto reso dalla vittima; e limitandosi il secondo motivo a rappresentare che il giudice avrebbe escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base di mere congetture, non comprendendosi alla stregua di quali elementi abbia potuto stabilire la non resipiscenza dell'imputato, sicché il giudicante sarebbe incorso nel vizio della violazione di legge e del difetto di motivazione non avendo indicato gli elementi decisivi che lo hanno indotto a non riconoscere le dette attenuanti, laddove la sentenza impugnata ha piuttosto inteso evidenziare l'assenza di segnali positivi idonei a giustificare il beneficio richiesto, evidentemente valutando alla stregua del comportamento processuale assunto dall'imputato definito di nessun "apporto collaborativo"; con ciò peraltro conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato, cfr. ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986). 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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