CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06612/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e succ. mod., con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 novembre 2020, il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esito a rito abbreviato, riconosciuto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per il rito, condannava Alessio GALDIERO alla pena di quattro anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa per i reati di detenzione e ricettazione di arma clandestina con l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen. e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. L'affermazione di penale responsabilità dell'imputato si basava sulle dichiarazioni rese da quest'ultimo e sulle risultanze dell'attività di p.g. 2. Con sentenza resa in data 23 giugno 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, rideterminava la pena inflitta all'imputato in due anni di reclusione e 4.000,000 euro di multa; confermava la sentenza nel resto. 2.1. La Corte territoriale riconosceva l'imputato meritevole del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e della riduzione della pena nel minimo edittale, in quanto il verbale dell'interrogatorio da lui reso in data 17 maggio 2021, acquisito all'esito della rinnovazione istruttoria richiesta dallo stesso appellante, conteneva dichiarazioni dimostrative di una piena e reale resipiscenza; in particolare, il GALDIERO, divenuto collaboratore di giustizia dal maggio 2021, aveva indicato il soggetto che gli consegnò l'arma clandestina, inquadrando i fatti in relazione ad una vicenda omicidiaria e ad un'attività di acquisto e detenzione di arma che lo vedevano protagonista, fornendo, così, una prospettiva diversa delle condotte contestate. La Corte partenopea dichiarava, invece, inammissibile la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., in quanto non contenuta nell'atto di appello né in eventuali motivi aggiunti, ma formulata solo all'udienza del 27 maggio 2021; peraltro, lo stesso contenuto del verbale, riportato solo parzialmente, non permetteva di valutarne la reale portata in un'ottica associativa. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con due distinti motivi, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. e all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. Ad avviso del ricorrente, la motivazione sarebbe contraddittoria in quanto la Corte d'appello avrebbe valutato positivamente il contenuto del suddetto verbale d'interrogatorio solo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e non (anche) ai fini dell'applicazione dell'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. Peraltro, il verbale in questione era stato redatto il 17 maggio 2021, ossia dopo la stesura dei motivi d'appello e quando ormai era già spirato il termine per la proposizione di eventuali motivi aggiunti, sicché sarebbe stato impossibile per la difesa inserire nell'atto di impugnazione la richiesta di concessione dell'attenuante speciale; di conseguenza, considerato 2 6, anche il rinvio della prima udienza, solo in occasione della successiva udienza del 23 giugno 2021 era stato possibile valutare come prova sopravvenuta il verbale delle dichiarazioni collaborative del GALDIERO. Infine, la difesa evidenzia l'utilità e la rilevanza delle dichiarazioni del ricorrente che, sebbene omissate, avrebbero certamente contribuito alla ricostruzione dei fatti, contenendo nuove chiamate in correità. 4. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Questa Corte ha costantemente affermato, e oggi ribadisce, che l'attenuante della dissociazione (art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con I. 12 luglio 1991, n. 203, norma riprodotta nell'attuale art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.) opera esclusivamente in quei processi nei quali l'attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicata, sicché deve escludersene l'applicazione quando la condotta dissociativa riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l'attenuante viene invocata ovvero quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato (Sez. 3, n. 3078 del 12/12/2012, dep. 2013, Romeo e altro, Rv. 254142; Sez. 5, n. 33373 del 25/6/2008, Russo, Rv. 240994). Tale aspetto dirimente non poteva consentire in alcun modo l'accoglimento della richiesta difensiva, volta ad ottenere la suddetta attenuante, atteso che la condotta di collaborazione posta in essere dal GALDIERO ha riguardato pacificamente fatti diversi da quelli sub iudice. La Corte di merito, pur avendo dichiarato tardiva la richiesta in questione, poiché non articolata nell'atto di appello né nei motivi aggiunti, l'ha, comunque, presa in considerazione - a ciò legittimata, in astratto (in concreto ferma restando la richiamata preclusione), dal potere- dovere di ufficio di applicare una o più circostanze attenuanti attribuitole dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063) - respingendola per l'impossibilità di apprezzare il contributo dichiarativo fornito dall'imputato determinata dalla pressoché totale copertura con 'omissis' del relativo verbale. Tale sforzo motivazionale, tuttavia, deve reputarsi superfluo, alla luce del carattere dirimente dell'argomento illustrato in premessa. In tal senso va, quindi, corretta la motivazione, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.3. Consegue dall'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,