CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09249/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di PARMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .)- el* • c' r dx-( 'i, ,(, 2C),,LL-t' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Parma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro trecento di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in favore della parte civile (euro mille, oltre le spese) per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. F. Coruzzi, deducendo, con i due motivi proposti, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza del reato e al danno liquidato in via equitativa alla parte civile (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio della motivazione rispetto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo). Rilevato che in data 4 gennaio 2024, la difesa ha fatto pervenire tempestiva rinuncia al ricorso con allegata procura speciale rilasciata, in pari data, in favore del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto, dunque, che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione (cfr. p.e.c. del 4 gennaio 2024 : nel senso che la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, come avvenuto nella specie: tra le altre, Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276). Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato tenendo conto della sopraggiunta, tempestiva rinuncia all'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensor