CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02253/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFulvio Baldi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni deldifensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] , anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Tribunale del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 luglio 2025, che aveva rigettatol’istanza di dissequestro proposta da [OSCURATO:PERSONA],nei cui confronti si procede in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 640cod. pen. e 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo de i propri difensor i , deducendo tre motivi di impugnazione , che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Violazione dell’art. 292 cod. proc. pen. e apparenza della motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato con «laconiche e apodittiche affermazioni» la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, senza offrire risposta alle deduzioni difensive, in particolare in relazione alla disparità di trattamento rispetto alle posizioni di altri coindagati. 2.2. Violazione degli artt. 15 cod. pen. e 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non essendo stato debitamente considerato che, in difetto di un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale,le truffe avrebbero dovuto essere riqualificate come dichiarazioni infedeli, non punibili, siccome sotto soglia, venendo meno anche la configurabilità del reato associativo. 2.3. Violazione dell’art. 240 cod. pen., con riferimento all’omessa valutazione di un attuale periculum in mora, alla necessità di escludere ogni forma di solidarietà passiva e alla mancata individuazione del profitto specificamente conseguito dal ricorrente. 3. All’odierna udienza camerale , le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato,nei termini e per le ragioni che seguono. 2. Quanto al primo motivo, il Tribunale, contrariamente alle deduzioni del ricorrente, ha espressamente preso in considerazione i profili di gravame attinenti alle diverse considerazioni in punto di qualificazione giuridica dei fatti e di conseguenze sulla contestata associazione espresse dal medesimo Ufficio giudiziario in ordine ad altri concorrenti (nello specifico, è stata ben chiarita la diversa posizione di [OSCURATO:PERSONA], mero procacciatore di contribuenti disposti a cooperare con le attività criminose del sodalizio, rispetto al ruolo direttivo svolto da [OSCURATO:PERSONA]). Nondimeno, ferma restando l’insussistenza di un’omessa risposta, le conclusioni a cui perviene l’ordinanza impugnata risultano derivare da una dinamica fattuale non compiutamente chiarita e verificata; risultano, pertanto, fondate le censure articolate nel primo motivo, per quel che riguarda la sussistenza del fumuse del relativo periculum, e nel secondo motivo. 3. In primo luogo, l’insuperabile principio della domanda cautelare avrebbe imposto di verificare precisamente per quali titoli di reato il Pubblico Ministero avevaeffettivamente richiesto la misura reale. L’ufficio requirente, infatti, deve prospettare espressamente al giudice gli elementi sui quali la richiesta si basa e le esigenze di cautela da assicurare, senza che alcuno spazio possa al riguardo attribuirsi a richieste implicite; sussisterebbe, dunque, carenza della domanda cautelare relativamente atutte quelle imputazioni non specificamente indicate nella richiesta di misura (cfr. in tema di cautela personale, Sez. 6, n. 15959 del 02/03/2021, Pellecchia,Rv. 281662-01). 4. Per quel che concerne,poi, i reati fine della ipotizzata associazione, giova ribadire come sussistarapporto di specialità tra il delitto di dichiarazione infedele di cui all’art. 4,d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato previsto dall’art. art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., in quanto la condotta fraudolenta diretta all’evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla stessa derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale(cfr. Sez. 2, n. 26934 del 11/07/2025, Ieracitano,Rv. 288379-01, relativa ad altra posizione del presente incidente cautelare). La condotta prevista dallasuddetta disposizioni tributaria (indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo odi elementi passivi inesistenti), d’altronde, assume rilevanza penale, solo quando siano superate le specifiche soglie di evasione dell’imposta (ovvero «quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni»). Il superamento di queste soglie non emerge minimamente ex actis. 5. La eventuale riconducibilità dell’oggetto del sequestro al profitto del distinto reato associativo obbliga a una duplice riflessione. 5.1. In linea generale, il Collegio, in presenza di una giurisprudenza non uniforme, intende dare seguito all’orientamento secondo cui il delitto di associazione per delinquere è idoneo a generare un profitto autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine;questo distinto profitto è costituito dal complesso dei “vantaggi”direttamente conseguenti dall’insieme di questi ultimi. Tale opzione esegetica trova un fondamentale, seppure indiretto, riscontro sistematico nell’art. 24-ter, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 23 1 , che, seppure con riferimento alla responsabilità degli enti, prevede la configurabilità di un profitto direttamente conseguente alla commissione del solo reato ex art. 416 , sesto comma, nell’interesse o vantaggio dell’ente(Sez. 3, n.8785 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2020, Palmieri, Rv. 278256-02; Sez. 2, n. 30255 del 03/03/2017, Lauricella , Rv. 270705-01; Sez.3, n.44912 del 7/04/2016, Bernasconi, Rv. 268772-01; Sez. 3, n.44912 del 7/04/2016, Bernasconi, Rv. 268772-01; Sez.3, n.26721 del 04/03/2015, Montella, Rv. 263945-01. Contra, parzialmente, Sez. 6, n. 29960 del 06/07/2022, Piscitelli,Rv. 283881-02, che ritiene che il mero fatto di associarsi al fine della commissione di più delitti siadi per sé improduttivo di ricchezze illecite e il profitto del delitto associativo consiste solo nella sommatoria dei profitti generati dai singoli reatifine). 5.2. Tuttavia, occorre avere altresì presente che non sarebbe astrattamente configurabile un’associazione per delinquere il cui programma criminoso prevedesse esclusivamente la realizzazione di condotte di dichiarazione infedele non punibili, siccome “sotto soglia”. In tal modo, lo scopo dell’associazione verrebbe ad essere individuato nella commissione dimeri illeciti amministrativi tributari, fattispecie concreta affatto estranea allatestuale previsione dell ’ art 416 cod . pen. . 6. Secondo il consolidato orientamento d i questa Corte, inoltre, i l provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio; tale onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulleconcrete ragioni per cui, nelle more del giudizio, i benipotrebbero essere modificat i , dispers i , deteriorat i , utilizzat i o alienat i (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01). 7. Di tutte tali questioni, nonostante specifiche doglianze dell’appellante, non si è fatto carico il Tribunale (cfr. pp. 7-8), neppure per quanto concerne la preliminare compiuta ricostruzione dei fatti, propria del merito cautelare, sulla cui base poi procedere a un corretto inquadramento della vicenda sostanziale e procedimentale. Tale carenza motivazionale, che lascia apertiaspetti decisivi in fatto e in diritto (e ridonda, quindi, nella violazione di legge), impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 8. A ciò, è necessario aggiungere anche che la quantificazione degli importi complessivi di rituale apposizione del vincolo cautelare, sulla base dei principi e dei criteri sopra illustrati, non potrà poi neppure prescindere dall’insegnamento del massimo consesso nomofilattico, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali; il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756-02). 9. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, che, nel procedere a un nuovo esame dell’appello cautelare reale, terrà conto dei rilievi sopra indicati P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribu