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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07620/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla affermazione della sua responsabilità, denunciando l'equivocità degli indizi utilizzati per affermare la disponibilità, da parte sua, della cocaina sequestrata; Considerato che il precisato motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la Corte d'appello ha spiegato in modo puntuale e congruo perché deve ritenersi che la cocaina sequestrata fosse nella disponibilità dell'imputato (l'uomo è stato visto sostare per due ore in una piazza di spaccio, «a più riprese» infilare le mani all'interno di un'apertura, dove poi è stata trovata la droga dai Carabinieri, sfilare una bustina trasparente ed estrarre «qualcosa», allontanarsi e fare ritorno in quel luogo dopo breve periodo; in occasione di un ulteriore prelievo presso l'apertura, i militari sono intervenuti ed hanno controllato l'imputato ed un avventore, il quale ha dichiarato di essersi recato sul posto per acquistare 5 dosi di cocaina al prezzo di 100,00 euro, e di aver tenuto tale somma in mano mentre parlava con l'imputato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla affermazione della sua responsabilità, denunciando l'equivocità degli indizi utilizzati per affermare la disponibilità, da parte sua, della cocaina sequestrata; Considerato che il precisato motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la Corte d'appello ha spiegato in modo puntuale e congruo perché deve ritenersi che la cocaina sequestrata fosse nella disponibilità dell'imputato (l'uomo è stato visto sostare per due ore in una piazza di spaccio, «a più riprese» infilare le mani all'interno di un'apertura, dove poi è stata trovata la droga dai Carabinieri, sfilare una bustina trasparente ed estrarre «qualcosa», allontanarsi e fare ritorno in quel luogo dopo breve periodo; in occasione di un ulteriore prelievo presso l'apertura, i militari sono intervenuti ed hanno controllato l'imputato ed un avventore, il quale ha dichiarato di essersi recato sul posto per acquistare 5 dosi di cocaina al prezzo di 100,00 euro, e di aver tenuto tale somma in mano mentre parlava con l'imputato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07620/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris