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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 261/2020

ECLI:EU:C:2020:966
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0316_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 novembre 2020 – SATA International – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑316/20) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 3, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Esclusione – Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico» Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Ambito di applicazione – Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, art. 3, § 3) (v. punti 14-19 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che tale regolamento non è applicabile a un passeggero che viaggia con un biglietto a tariffa preferenziale emesso da un vettore aereo nell’ambito di un’operazione di patrocinio di un evento, biglietto di cui possono beneficiare solo determinate persone e la cui emissione presuppone l’autorizzazione previa e individuale di detto vettore aereo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0316_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 novembre 2020 – SATA International – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑316/20) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 3, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Esclusione – Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico» Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Ambito di applicazione – Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, art. 3, § 3) (v. punti 14-19 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che tale regolamento non è applicabile a un passeggero che viaggia con un biglietto a tariffa preferenziale emesso da un vettore aereo nell’ambito di un’operazione di patrocinio di un evento, biglietto di cui possono beneficiare solo determinate persone e la cui emissione presuppone l’autorizzazione previa e individuale di detto vettore aereo.
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