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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06747/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso Corte d'appello di Bologna nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di Forli' ; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. il Tribunale di Forlì ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi tre di arresto ed euro 800 di ammenda in riferimento ai reati a lui ascritti (porto di un coltello; rifiuto di accertamento con etilometro e mancata esibizione del documento di identificazione).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale deducendo erronea applicazione di legge .

Il ricorrente evidenzia che: a) vi è difformità tra la pena detentiva indicata in sede di richiesta dalle parti (mesi tre e giorni dieci di arresto) e quella oggetto di applicazione (mesi tre di arresto), oltre ad essere variato il procedimento determinativo ; b) è stata omessa la confisca, obbligatoria, del coltello. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso è fondato.

2. La non rispondenza tra richiesta e contenuto della decisione - ampiamente documentata dalla parte impugnante - è uno dei possibili motivi di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen., così come la confisca del coltello era effettivamente obbligatoria.

Va dunque disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, in tal modo concrertizzandosi una possibilità di riproduzione - in termini corretti - dell'accordo tra le parti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Forli'.

Così è deciso, 20/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso Corte d'appello di Bologna nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di Forli' ; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. il Tribunale di Forlì ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi tre di arresto ed euro 800 di ammenda in riferimento ai reati a lui ascritti (porto di un coltello; rifiuto di accertamento con etilometro e mancata esibizione del documento di identificazione). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale deducendo erronea applicazione di legge . Il ricorrente evidenzia che: a) vi è difformità tra la pena detentiva indicata in sede di richiesta dalle parti (mesi tre e giorni dieci di arresto) e quella oggetto di applicazione (mesi tre di arresto), oltre ad essere variato il procedimento determinativo ; b) è stata omessa la confisca, obbligatoria, del coltello. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso è fondato. 2. La non rispondenza tra richiesta e contenuto della decisione - ampiamente documentata dalla parte impugnante - è uno dei possibili motivi di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen., così come la confisca del coltello era effettivamente obbligatoria. Va dunque disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, in tal modo concrertizzandosi una possibilità di riproduzione - in termini corretti - dell'accordo tra le parti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Forli'. Così è deciso, 20/1
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