CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 29724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10499/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Torino via Cialdini 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e con domicilio telematico , rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – Oggetto: Contratto d’opera R.G.N. 10499/2022 Ud. 26/09/2023CC Sez. S2 -R.G. 10499/2022 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 2 di 5 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TORINO n. 184/2022 depositata il 17/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 febbraio 2022, la Corte d’appello di Torino, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 15457 del 21 luglio 2020, ha: − condannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a CARLO e [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 7.180,52 a titolo di restituzione di somme corrisposte a seguito della concessione della provvisoria esecutività ad un decreto ingiuntivo poi revocato; − compensato le spese del giudizio di primo grado nella misura del 30%, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di CARLO e [OSCURATO:PERSONA] del restante 70% di dette spese; − condannato [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione in favore di CARLO e [OSCURATO:PERSONA] dell’integralità delle spese sia del grado di appello sia del giudizio di Cassazione sia del giudizio di rinvio. 2. A tale esito si è giunti in virtù di un percorso processuale che ha visto: − [OSCURATO:PERSONA] chiedere ed ottenere nei confronti di CARLO e [OSCURATO:PERSONA] l’emissione di un decreto ingiuntivo per l’importo di € 7.230,18 a titolo di compensi professionali per l’espletamento di attività professionale; Sez. S2 -R.G. 10499/2022 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 3 di 5 − il Tr ibunale di Ivrea, all’esito dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], revocare il suddetto decreto, condannando gli opponenti al pagamento della sola somma di € 1.340,18 oltre accessori, nonché al pagamento del 70% delle spese del giudizio, previa compensazione del 30% delle medesime; − la Corte d’appello di Torino respingere sia l’appello principale di CARLO e [OSCURATO:PERSONA] sia l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], compensando integralmente le spese del grado; − questa Corte, con la già citata ordinanza n. 15457/2020, cassare la decisione della Corte torinese- nella parte in cui la stessa aveva disatteso il motivo di appello principale concernente l’omessa condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme percepite in eccesso a seguito della concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo poi revocato –rimettendo al giudice di rinvio la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità. 3. Per quel che ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale ha ritenuto di compensare le spese del giudizio di primo grado nella misura del 30%, gravando [OSCURATO:PERSONA] del restante 70% di dette spese in quanto, sebbene CARLO e [OSCURATO:PERSONA] fossero rimasti soccombenti sulla quasi totalità delle domande formulate nel giudizio innanzi al Tribunale di Ivrea, doveva ritenersi comunque prevalente la soccombenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la sua iniziale domanda era stata accolta solo nella misura del 20%. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Sez. S2 -R.G. 10499/2022 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 4 di 5 Resistono con controricorso CARLO e [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 6.Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorsosi deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il ricorrente deduce la erroneità della statuizione della Corte territoriale in ordine alle spese del giudizio di prime cure, rilevando che la propria domanda, seppure in misura ridotta, era stata comunque accolta, mentre era stata disattesa una parte significativa delle domande formulate da CARLO e [OSCURATO:PERSONA]. Ladecisione della Corte torinese, quindi, avrebbe violato il disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., essendo pervenuta alla condanna alla rifusione delle spese a carico della parte vittoriosa, sia pure parzialmente, al di fuori dell’ipotesi contemplata all’art. 92 c.p.c. 2. Il motivo è fondato. Questa Corte ha recentemente chiarito che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza - configura bile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi - e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti Sez. S2 -R.G. 10499/2022 – CC 26/09/2023 - Pagina nr. 5 di 5 previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (Cass. Sez. U - Sentenza n. 32061 del 31/10/2022). La decisione della Corte d’appello di Torinosi pone in contrasto con tale principio, avendo motivato la condanna dell’odierno ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado unicamente sulla scorta dell’accoglimento in misura ridotta della domanda da esso formulata. 3. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, la quale, nel conformarsi al principio qui richiamato, provvederà anche alla liquidazione del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazio