CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 62 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, posto che l'imputato ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando vizi con riferimento alla penale responsabilità, per difetto degli elementi costitutivi, pur avendo egli in appello rinunziato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maclQ.io 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente Ersilil 1ianese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 03 G1ki4