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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 1987

Cassazione n. 40595/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1987 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta del 02.11.2022 ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa il 8 luglio 2021 dal Tribunale di Gela, che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt.110, 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 900 di multa.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'errata qualificazione giuridica in ordine all'aggravante di cui all'art.625 n.7 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello e dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pag. 1 e 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Rilevato in relazione al secondo motivo di ricorso che deduce mancanza della condizione di procedibilità in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n.2 codice penale, che dagli atti risulta invece sporta formale querela da parte della persona offesa (in data 4.2.2020) ovvero il curatore fallimentare, essendo stati i beni sottratti oggetto di procedura fallimentare; Ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, che denuncia omessa motivazione in ordine al diniego di attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a queili ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati • tutti gli altri da tale valutazione (e nel caso di specie si è dato rilievo ai precedenti penaliritenuti evidentemente assorbenti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1987 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta del 02.11.2022 ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa il 8 luglio 2021 dal Tribunale di Gela, che aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt.110, 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 900 di multa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'errata qualificazione giuridica in ordine all'aggravante di cui all'art.625 n.7 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello e dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si vedano pag. 1 e 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Rilevato in relazione al secondo motivo di ricorso che deduce mancanza della condizione di procedibilità in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 n.2 codice penale, che dagli atti risulta invece sporta formale querela da parte della persona offesa (in data 4.2.2020) ovvero il curatore fallimentare, essendo stati i beni sottratti oggetto di procedura fallimentare; Ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, che denuncia omessa motivazione in ordine al diniego di attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a queili ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati • tutti gli altri da tale valutazione (e nel caso di specie si è dato rilievo ai precedenti penaliritenuti evidentemente assorbenti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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