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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 05658/2023

Testo disponibile della fonte

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per errore di fatto di ordinanza della S.C. –Condizioni – Riferimento dell’errore agli «atti interni»del giudizio di legittimità Ud.20/01/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2212 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente- avverso la sentenza n. 18903/2020 della Corte Suprema di Cassazione depositatal’11 settembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio2023 Sez.

I–RG 2212 /2021 camera di consiglio20.1.2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Con ordinanza n. 18903 del 2020 questa Corte ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. ne i c onfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro.

2. ─ La vicenda processuale è stata così riassunta nel provvedimentoimpugnato.

Con citazione notificata il 19ottobre la detta [OSCURATO:PERSONA] ha propostoopposizione al decreto emesso dal Tribunale di Napoli con cui leera stato ingiunto il pagamento, in favore d ella società Centro S tudi della [OSCURATO:SOCIETA], della somma di euro 340.679,23 a titolo di corrispettivo dovuto quale conguaglio, pari al 35% delle prestazioni effettuate nei mesi da ottobre a dicembre 2008.

L'opponente ha eccepitoche il credito non si configurava stante il superamento del tetto di spesa da parte della società opposta e l'applicabilità a suo carico della regressione tariffaria pari alla somma di euro735.531,20 come da nota di addebito del 24 marzo 20

09. Instauratosi il contraddittorio, con sentenza del 24marzo 2009 il Tribunale ha accoltol'opposizione, revocando il decreto opposto.

La società ha proposto appello deducendo l'illegittimità del provvedimento di determinazione del superamento del tetto di spesae del conseguente provvedimento di applicazione della regressione tariffaria in violazione degli atti di programmazione e del contratto stipulato tra le parti.

Con sentenza emessa il 24 ottobre 201 4, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'impugnazion e proposta dalla società sul presupposto che il ritardato adempimento degli obblighi di monitoraggio avrebbe potuto costituire unicamente ragione di una richiesta risarcitoria,senza impedire l'esercizio della potestà amministrativa di modulare la regressione tariffaria al fine di contenere la remunerazione Sez.

I–RG 2212 /2021 camera di consiglio20.1.2023 delle prestazioni nei limiti fissati da criteri inderogabili di finanza pubblica.

3. ― L’ordinanza della Corte n. 18903 del 2020, con cui è stata rigettata l’impugnazione della sentenza di appello è impugnata per revocazione da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA].

Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Nel l a propria memoria parte ricorrente fa questione di una inammissibilità del controricorso perviolazione del protocollo d'intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense.

Premesso che laviolazione del detto protocollo non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito (Cass. 29 luglio 2021, n. 21831 ) , non s i configura alcun vizio dell’atto in questione,avendo riguardo alle prescrizioni di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c., applicabili al controricorso non incondizionatamente, ma « in quanto è possibile» (art. 370, comma 2, c.p.c.).

2. ― La ricorrente lamenta l’errore di fatto per « omesso esame del motivo di ricorso relativo al mancato assolvimento dell’onere probatorio», in capo alla controparte, circa la «dimostrazione del superamento del tetto di spesa fondato sull’erronea supposizione di inesistenza di circostanze di fatto inveceesistenti».

La censura non fa tuttavia menzione di uno specifico motivo di ricorso che questa Corte avrebbe trascurato di prendere in esame: e del resto l’ordinanza impugnata menziona, a pag. 3, i due motivi di ricorso su cui si fondava l’impugnazione e questi sono stati poi dal Giudice di legittimità esaminati (ancorché congiuntamente, in quanto tra loro connessi ) (pagg. da 3 a 7).

L’istante lamenta, piuttosto, non essersi la Corte avveduta di alcune circostanze obiettivamente e immediatamente rilevabili dai documenti prodotti (l’aumento del budget stanziato per Sez.

I–RG 2212 /2021 camera di consiglio20.1.2023 l’anno 2008 per la macroarea di specialistica;il fatto che solo in data 5 marzo 2009 l’ASL aveva comunicato i dati di spesa della macroarea aggiornati al 31 dicembre 2008; il non avere la ricorrente contribuito allo sforamento del tetto di spesa, per il che il saldo del mese di ottobre doveva ritenersi dovuto, in quanto rientrante nel tetto di spesa della macroarea).

Deduce chi ricorre che «se questa Corte avesse correttamente accertato i fatti, così come risultanti dai documenti in atti, circa la mancanza di prove scritte in merito al budgetdi riferimento per la singola struttura, ai dati della spesa ed all’esatto contributo allo sforamento, non sarebbeincorsa nell’errore decisivo di ritenere che la ricorrente sia venuta meno ‘all’obbligo di erogare prestazioni eccedenti quelle concordate’».

3. ― Il ricorso è inammissibile.

In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio (Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass. 5 marzo 2015, n. 4456; Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820).

In particolare, costituiscono atti interni quelli conseguenti alla proposizione del ricorso (ad esempio, il deposito ex art. 369, comma 1, c.p.c.. ed il controricorso con eventuale ricorso incidentale), tutti gli atti che vanno depositati insieme al ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., nonché il fascicolo d'ufficio, ma esclusivamente nei casi in cui la Corte debba esaminarli direttamente conpropria autonoma indagine di fatto, senza cioè la mediazione della sentenza impugnata, in quanto siano stati dedotti errores in procedendo, ovvero perché siano emerse questioni processuali rilevabili d'ufficio (Cass. 22 novembre 2006, n. 24856).

Ora, l’impugnazione non àncora l’errore di fatto a specifici documentiche avrebbero dovuto cos tituire, nel se nso sopra indicato, atti internidel giudizio di legittimità.

Essa fa bensì menzione di alcuni Sez.

I–RG 2212 /2021 camera di consiglio20.1.2023 scritti prodotti nel giudizio di merito, ma non spiega se e in che misura l’esame di tali documenti fosse implicato dai motivi di ricorso (nei ristretti limiti entro cui, in sede di legittimità, questi ultimi potessero dare ingresso aun profilo di indagine che investisse detti documenti ) .

Del resto, ciò che la ricorrente imputa alla Corte è la mancata valorizzazionedei documenti prodotti nel corso del giudizio di merito ai fini dell’accertamento dei fatti di causa.

Ma non competeva certamente al Giudice di legittimità un tale accertamento; siffatta incombenza gravava, semmai sul Tribunale e (in ragione delle censure svolte in sede di gravame) sulla Corte di appello.

Spettava alla Corte di legittimità decidere invece della fondatezza di motivi di ricorso che , giusta l’art.360 c.p.c.,escludevano nuovi scrutini fattuali : motivi che , nella specie, erano l’uno incentrato sulla violazione di norme giuridiche ─ oltre che sulla «violazione del principio di legittimo affidamento e di pubblicità e trasparenza dell’operato della P.A.» ─ e l ’altro su di una omessa o insufficiente motivazione.

Nel pronunciarsi su tali motivi la decisione impugnata ha seguito un percorso cui sono rimasti del tutto estranei i documenti indicatinel ricorso per revocazione: documenti nemmeno richiamati nello svolgimento argomentativo che sorregge la statuizione finale.

In estrema sintesi, la Corte ha infatti dato conto, in punto didiritto, che nell’attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento la domanda di pagamento non possa eccedere il limite di spesa, rappresentando tale limite un « vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogaree che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato»;ha poi rilevato che la motivazione della Corte di appello doveva ritenersi esaustiva.

Sembra, allora, che la ricorrente reputi insoddisfacente la decisione sul presupposto che essa avrebbe dovuto prendere in considerazione i documenti menzionati nell’odierno ricorso.

Ma tale Sez.

I–RG 2212 /2021 camera di consiglio20.1.2023 doglianza non ha ad oggetto un errore revocatorio, il quale ricorre ove la decisionesia fondata sul la supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

La Corte non ha difatti negato l’esistenza dei fatti che si assum evano documentati: semplicemente li ha ignorati rep utando (implicitamente) assorbenti le considerazioni in cui si snoda la motivazionedell’ordinanza impugnata. 4 ― Segue la condanna alle spese della ricorrente, siccome soccombente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
per errore di fatto di ordinanza della S.C. –Condizioni – Riferimento dell’errore agli «atti interni»del giudizio di legittimità Ud.20/01/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2212 R.G.anno 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente- avverso la sentenza n. 18903/2020 della Corte Suprema di Cassazione depositatal’11 settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio2023 Sez. I–RG 2212 /2021 camera di consiglio20.1.2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con ordinanza n. 18903 del 2020 questa Corte ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. ne i c onfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro. 2. ─ La vicenda processuale è stata così riassunta nel provvedimentoimpugnato. Con citazione notificata il 19ottobre la detta [OSCURATO:PERSONA] ha propostoopposizione al decreto emesso dal Tribunale di Napoli con cui leera stato ingiunto il pagamento, in favore d ella società Centro S tudi della [OSCURATO:SOCIETA], della somma di euro 340.679,23 a titolo di corrispettivo dovuto quale conguaglio, pari al 35% delle prestazioni effettuate nei mesi da ottobre a dicembre 2008. L'opponente ha eccepitoche il credito non si configurava stante il superamento del tetto di spesa da parte della società opposta e l'applicabilità a suo carico della regressione tariffaria pari alla somma di euro735.531,20 come da nota di addebito del 24 marzo 20 09. Instauratosi il contraddittorio, con sentenza del 24marzo 2009 il Tribunale ha accoltol'opposizione, revocando il decreto opposto. La società ha proposto appello deducendo l'illegittimità del provvedimento di determinazione del superamento del tetto di spesae del conseguente provvedimento di applicazione della regressione tariffaria in violazione degli atti di programmazione e del contratto stipulato tra le parti. Con sentenza emessa il 24 ottobre 201 4, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'impugnazion e proposta dalla società sul presupposto che il ritardato adempimento degli obblighi di monitoraggio avrebbe potuto costituire unicamente ragione di una richiesta risarcitoria,senza impedire l'esercizio della potestà amministrativa di modulare la regressione tariffaria al fine di contenere la remunerazione Sez. I–RG 2212 /2021 camera di consiglio20.1.2023 delle prestazioni nei limiti fissati da criteri inderogabili di finanza pubblica. 3. ― L’ordinanza della Corte n. 18903 del 2020, con cui è stata rigettata l’impugnazione della sentenza di appello è impugnata per revocazione da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA].Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Nel l a propria memoria parte ricorrente fa questione di una inammissibilità del controricorso perviolazione del protocollo d'intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense. Premesso che laviolazione del detto protocollo non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito (Cass. 29 luglio 2021, n. 21831 ) , non s i configura alcun vizio dell’atto in questione,avendo riguardo alle prescrizioni di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c., applicabili al controricorso non incondizionatamente, ma « in quanto è possibile» (art. 370, comma 2, c.p.c.). 2. ― La ricorrente lamenta l’errore di fatto per « omesso esame del motivo di ricorso relativo al mancato assolvimento dell’onere probatorio», in capo alla controparte, circa la «dimostrazione del superamento del tetto di spesa fondato sull’erronea supposizione di inesistenza di circostanze di fatto inveceesistenti». La censura non fa tuttavia menzione di uno specifico motivo di ricorso che questa Corte avrebbe trascurato di prendere in esame: e del resto l’ordinanza impugnata menziona, a pag. 3, i due motivi di ricorso su cui si fondava l’impugnazione e questi sono stati poi dal Giudice di legittimità esaminati (ancorché congiuntamente, in quanto tra loro connessi ) (pagg. da 3 a 7). L’istante lamenta, piuttosto, non essersi la Corte avveduta di alcune circostanze obiettivamente e immediatamente rilevabili dai documenti prodotti (l’aumento del budget stanziato per Sez. I–RG 2212 /2021 camera di consiglio20.1.2023 l’anno 2008 per la macroarea di specialistica;il fatto che solo in data 5 marzo 2009 l’ASL aveva comunicato i dati di spesa della macroarea aggiornati al 31 dicembre 2008; il non avere la ricorrente contribuito allo sforamento del tetto di spesa, per il che il saldo del mese di ottobre doveva ritenersi dovuto, in quanto rientrante nel tetto di spesa della macroarea). Deduce chi ricorre che «se questa Corte avesse correttamente accertato i fatti, così come risultanti dai documenti in atti, circa la mancanza di prove scritte in merito al budgetdi riferimento per la singola struttura, ai dati della spesa ed all’esatto contributo allo sforamento, non sarebbeincorsa nell’errore decisivo di ritenere che la ricorrente sia venuta meno ‘all’obbligo di erogare prestazioni eccedenti quelle concordate’». 3. ― Il ricorso è inammissibile. In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio (Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass. 5 marzo 2015, n. 4456; Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820). In particolare, costituiscono atti interni quelli conseguenti alla proposizione del ricorso (ad esempio, il deposito ex art. 369, comma 1, c.p.c.. ed il controricorso con eventuale ricorso incidentale), tutti gli atti che vanno depositati insieme al ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c., nonché il fascicolo d'ufficio, ma esclusivamente nei casi in cui la Corte debba esaminarli direttamente conpropria autonoma indagine di fatto, senza cioè la mediazione della sentenza impugnata, in quanto siano stati dedotti errores in procedendo, ovvero perché siano emerse questioni processuali rilevabili d'ufficio (Cass. 22 novembre 2006, n. 24856). Ora, l’impugnazione non àncora l’errore di fatto a specifici documentiche avrebbero dovuto cos tituire, nel se nso sopra indicato, atti internidel giudizio di legittimità. Essa fa bensì menzione di alcuni Sez. I–RG 2212 /2021 camera di consiglio20.1.2023 scritti prodotti nel giudizio di merito, ma non spiega se e in che misura l’esame di tali documenti fosse implicato dai motivi di ricorso (nei ristretti limiti entro cui, in sede di legittimità, questi ultimi potessero dare ingresso aun profilo di indagine che investisse detti documenti ) . Del resto, ciò che la ricorrente imputa alla Corte è la mancata valorizzazionedei documenti prodotti nel corso del giudizio di merito ai fini dell’accertamento dei fatti di causa. Ma non competeva certamente al Giudice di legittimità un tale accertamento; siffatta incombenza gravava, semmai sul Tribunale e (in ragione delle censure svolte in sede di gravame) sulla Corte di appello. Spettava alla Corte di legittimità decidere invece della fondatezza di motivi di ricorso che , giusta l’art.360 c.p.c.,escludevano nuovi scrutini fattuali : motivi che , nella specie, erano l’uno incentrato sulla violazione di norme giuridiche ─ oltre che sulla «violazione del principio di legittimo affidamento e di pubblicità e trasparenza dell’operato della P.A.» ─ e l ’altro su di una omessa o insufficiente motivazione. Nel pronunciarsi su tali motivi la decisione impugnata ha seguito un percorso cui sono rimasti del tutto estranei i documenti indicatinel ricorso per revocazione: documenti nemmeno richiamati nello svolgimento argomentativo che sorregge la statuizione finale. In estrema sintesi, la Corte ha infatti dato conto, in punto didiritto, che nell’attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento la domanda di pagamento non possa eccedere il limite di spesa, rappresentando tale limite un « vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogaree che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato»;ha poi rilevato che la motivazione della Corte di appello doveva ritenersi esaustiva. Sembra, allora, che la ricorrente reputi insoddisfacente la decisione sul presupposto che essa avrebbe dovuto prendere in considerazione i documenti menzionati nell’odierno ricorso. Ma tale Sez. I–RG 2212 /2021 camera di consiglio20.1.2023 doglianza non ha ad oggetto un errore revocatorio, il quale ricorre ove la decisionesia fondata sul la supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. La Corte non ha difatti negato l’esistenza dei fatti che si assum evano documentati: semplicemente li ha ignorati rep utando (implicitamente) assorbenti le considerazioni in cui si snoda la motivazionedell’ordinanza impugnata. 4 ― Segue la condanna alle spese della ricorrente, siccome soccombente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore
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