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Cassazione n. 05874/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15408-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 8575/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 24/12/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 18 marzo 2013, n. 2741, il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, respinse il ricorso avverso le lettere-provvedimento, con le quali [OSCURATO:PERSONA] e Risorse per [OSCURATO:SOCIETA]., società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA], avevano chiesto all’odierno ricorrente e ad altri il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 10 l. n. 167 del 1962, come sostituito dall’art. 35 l. 865 del 1971, sulle aree del piano dizona Dragoncello per l’edilizia economica e popolare; il ricorso era proposto anche contro la correlata determinazione dirigenziale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 novembre 2011, n. 996, avente ad oggetto la “rideterminazione dei corrispettivi di concessione delle aree del Piano di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al costo di acquisizione delle aree”.

Con sentenza del 24 dicembre 2021, n. 8575, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso, limitatamente alla maturata prescrizione delle richieste di conguaglio ricevute dai ricorrenti in data successiva al 5 aprile 2012.

Premesso che, nel giudizio di primo grado innanzi al T.a.r. per il Lazio, i ricorrenti avevano chiesto l’annullamento dei provvedimenti di conguaglio articolando diversi motivi – la prescrizione del diritto, l’illegittimità della determinazione dirigenziale n. 996 del 2011 quale atto presupposto e la violazione dell’art. 1219 c.c. – il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione del diritto al conguaglio per le pretese successive al 5 aprile 2012, mentre ha disatteso gli altri motivi di appello, concernenti errori di fatto (circa il contenuto della menzionata determinazione n. 996/2011) ed i costi delle aree acquisite (nonché reputato inammissibile la generica riproposizione di «tutte le domande e le eccezioni non esaminate nella sentenza di primo grado», in contrasto con l’onere di specificità dei motivi di appello sancito dall’art. 101 c.p.a.).

Pertanto, con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, sotto l’indicato profilo, soltanto con riguardo agli assegnatari per i quali le richieste di conguaglio erano pervenute per la prima volta in epoca successiva al 5 aprile 2012, ritenendo ormai decorso il termine di prescrizione, mentre ha respinto il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Per la cassazione di questa sentenza viene proposto ricorso sulla base di un motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolge difese l’altra intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, cui appartiene la giurisdizione sulla presente controversia, ai sensi degli artt. 103 e 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1 e 362 c.p.c., 133 c.p.a. e 10 l. 167 del 1982, come sostituito dall’art. 35 l. 865 del 1971.

Si duole che la sentenza impugnata abbia deciso la causa nel merito, dunque erroneamente ritenendo sussistente la propria giurisdizione, in contrasto, peraltro, con quanto statuito sia dal T.a.r. del Lazio con la sentenza n. 6304/2015, sia dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 10529/2018, nonché dopo avere lo stesso Consiglio di Stato rilevato, con l’ordinanza resa in corsodi causa, di rimessione degli atti al presidente per la riunione con altro giudizio, che vi era una questione della giurisdizione diversamente decisa dal T.a.r. del Lazio nel giudizio analogo.

Precisa che il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile, sebbene il ricorrente medesimo avesse proposto il ricorso introduttivo innanzi al T.a.r., né abbia poi sollevato la questione di giurisdizione in appello, in quanto il giudicato sulla giurisdizione, formatosi dopo la sentenza di primo grado, non è ostativo della contestazione della giurisdizione innanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione per eccesso di potere giurisdizionale.

Nella specie, vi è giurisdizione del G.O., in quanto è controversa la sussistenza del diritto al pagamento dei conguagli e, ancor prima, del potere di provvedere alla quantificazione delle maggiori spese sostenute dall’amministrazione ai fini della richiesta del conguaglio, come hanno infatti deciso la sentenza T.a.r.

Lazio n. 6304/2015 e la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 10529/2018, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite con la decisione n. 20419/2016, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 10, della l. n. 167 del 1962, come sostituito dall’art. 35, della l. n. 865 del 1971, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l’individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A.

Nel merito, inoltre, il Consiglio di Stato ha mal valutato il contenuto delle lettere inviate ai ricorrenti, in quanto ha stabilito che la lettera di conguaglio si baserebbe solo sugli importi previsti dalla determina n. 996/2011 e non anche sugli importi previsti dalla delibera n. 55/2011, che era stata annullata dal giudice amministrativo, ed, altresì, i calcoli contenuti nella determina 996 del 2011 sono errati.

In definitiva, la p.a. ha finito per “ribaltare” sui ricorrenti i maggiori costi discendenti dalla negligente mancata conclusione nei termini di legge del procedimento espropriativo.

2. –Il motivo è inammissibile.

Come risulta dalla sentenza impugnata e come deduce lo stesso ricorrente, egli ha condotto la sua difesa, per tutto il corso del giudizio, senza sollevare questione di giurisdizione: né in primo grado, adìto dal medesimo insieme ad altri soggetti, né in secondo grado, in sede di ricorso in appello.

Al riguardo, deve essere ribadito (da ultimo, Cass., sez. un., 21 dicembre 2022, n. 37452) che l’ordinamento conosce ormai il principio del c.d. divieto di auto - eccezione del difetto di giurisdizione.

Ed invero, ove l’attore, o il ricorrente, abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione (cfr. Cass., sez. un., n. 21260/2016 e fra le numerose, successive, Cass., sez. un., n. 2243/2018; n. 33685/2018; n. 22439/2018; n. 6281/2019; n. 31754/2019).

Secondo l’art. 9 del codice del processo amministrativo, «il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio.

Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione».

Orbene, deve dunque dirsi che l’attore o il ricorrente, il quale abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione.

Ed, infatti, di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda, non è ravvisabile una soccombenza dell’attore anche sulla questione di giurisdizione, visto che, rispetto al capo relativo a tale questione, egli va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l’atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela (cfr. Cass., sez. un., 28 luglio 2022, n. 23653).

Tale soggetto non è, pertanto, legittimato a contestare il capo sulla giurisdizione e a sostenere che la potestas iudicandi spetta ad un giudice diverso, appartenente ad un altro plesso giurisdizionale.

La soccombenza nel merito non può essere trasferita sul (e utilizzata per censurare il) diverso capo costituito dalla definizione endoprocessuale della questione di giurisdizione, trattandosi di aspetto non destinato, per sua natura, a differenza di ciò che avviene con riguardo ad altre questioni pregiudiziali di rito, a condizionare l’efficacia e l’utilità stessa della decisione adottata.

Quel che le diverse pronunzie rese dalle Sezioni Unite in materia hanno inteso ribadire e sottolineare è che – rispetto al “capo” sulla giurisdizione che accompagna, implicitamente od esplicitamente, la statuizione di rigetto nel merito – è configurabile esclusivamente la soccombenza del convenuto o resistente nel merito.

Una soluzione preclusiva, questa, che appare in linea con la considerazione della giurisdizione come «risorsa a disposizione della collettività», che proprio per tale ragione deve essere impiegata in maniera razionale, sì da preservare la possibilità di consentirne l’utilizzo anche alle parti nelle altre cause pendenti e agli utenti che in futuro indirizzeranno le loro controversie alla cognizione del giudice statale (v.

Cass., sez. un., n. 21260/2016, cit.).

Tali esigenze sono recepite, come è noto, dal nuovo art. 37 c.p.c., nel testo risultante dalle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022: il quale, pur inapplicabile al caso di specie, indica la linea di tendenza cui l’ordinamento guarda.

Va altresì rilevato che, nonostante la prospettazione come motivi inerenti la giurisdizione del motivo formulato, esso si limita, da un lato, a proporre per la prima volta la questione circa l’attribuzione della controversia al G.O., e, dall’altro lato, a censurare la decisione del Consiglio di Stato con riguardo alla ricostruzione dei fatti di causa ed al merito delle argomentazioni ivi spese, procedendo alla ricostruzione delle vicende tra le parti: onde è palese trattarsi non di eccesso di potere giurisdizionale, ma di tipiche censure di merito.

Il motivo, pertanto, nel suo complesso, incorre nella declaratoria di inammissibilità.

3. –Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.300,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese generali al 15% e agli accessori come per legge.

Dichiara che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15408-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 87, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 8575/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 24/12/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 18 marzo 2013, n. 2741, il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, respinse il ricorso avverso le lettere-provvedimento, con le quali [OSCURATO:PERSONA] e Risorse per [OSCURATO:SOCIETA]., società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA], avevano chiesto all’odierno ricorrente e ad altri il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 10 l. n. 167 del 1962, come sostituito dall’art. 35 l. 865 del 1971, sulle aree del piano dizona Dragoncello per l’edilizia economica e popolare; il ricorso era proposto anche contro la correlata determinazione dirigenziale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 novembre 2011, n. 996, avente ad oggetto la “rideterminazione dei corrispettivi di concessione delle aree del Piano di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al costo di acquisizione delle aree”. Con sentenza del 24 dicembre 2021, n. 8575, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso, limitatamente alla maturata prescrizione delle richieste di conguaglio ricevute dai ricorrenti in data successiva al 5 aprile 2012. Premesso che, nel giudizio di primo grado innanzi al T.a.r. per il Lazio, i ricorrenti avevano chiesto l’annullamento dei provvedimenti di conguaglio articolando diversi motivi – la prescrizione del diritto, l’illegittimità della determinazione dirigenziale n. 996 del 2011 quale atto presupposto e la violazione dell’art. 1219 c.c. – il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione del diritto al conguaglio per le pretese successive al 5 aprile 2012, mentre ha disatteso gli altri motivi di appello, concernenti errori di fatto (circa il contenuto della menzionata determinazione n. 996/2011) ed i costi delle aree acquisite (nonché reputato inammissibile la generica riproposizione di «tutte le domande e le eccezioni non esaminate nella sentenza di primo grado», in contrasto con l’onere di specificità dei motivi di appello sancito dall’art. 101 c.p.a.). Pertanto, con la sentenza impugnata il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, sotto l’indicato profilo, soltanto con riguardo agli assegnatari per i quali le richieste di conguaglio erano pervenute per la prima volta in epoca successiva al 5 aprile 2012, ritenendo ormai decorso il termine di prescrizione, mentre ha respinto il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Per la cassazione di questa sentenza viene proposto ricorso sulla base di un motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolge difese l’altra intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con l’unico motivo, il ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, cui appartiene la giurisdizione sulla presente controversia, ai sensi degli artt. 103 e 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1 e 362 c.p.c., 133 c.p.a. e 10 l. 167 del 1982, come sostituito dall’art. 35 l. 865 del 1971. Si duole che la sentenza impugnata abbia deciso la causa nel merito, dunque erroneamente ritenendo sussistente la propria giurisdizione, in contrasto, peraltro, con quanto statuito sia dal T.a.r. del Lazio con la sentenza n. 6304/2015, sia dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 10529/2018, nonché dopo avere lo stesso Consiglio di Stato rilevato, con l’ordinanza resa in corsodi causa, di rimessione degli atti al presidente per la riunione con altro giudizio, che vi era una questione della giurisdizione diversamente decisa dal T.a.r. del Lazio nel giudizio analogo. Precisa che il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile, sebbene il ricorrente medesimo avesse proposto il ricorso introduttivo innanzi al T.a.r., né abbia poi sollevato la questione di giurisdizione in appello, in quanto il giudicato sulla giurisdizione, formatosi dopo la sentenza di primo grado, non è ostativo della contestazione della giurisdizione innanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione per eccesso di potere giurisdizionale. Nella specie, vi è giurisdizione del G.O., in quanto è controversa la sussistenza del diritto al pagamento dei conguagli e, ancor prima, del potere di provvedere alla quantificazione delle maggiori spese sostenute dall’amministrazione ai fini della richiesta del conguaglio, come hanno infatti deciso la sentenza T.a.r. Lazio n. 6304/2015 e la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 10529/2018, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite con la decisione n. 20419/2016, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 10, della l. n. 167 del 1962, come sostituito dall’art. 35, della l. n. 865 del 1971, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonché l’individuazione del soggetto debitore, allorché non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A. Nel merito, inoltre, il Consiglio di Stato ha mal valutato il contenuto delle lettere inviate ai ricorrenti, in quanto ha stabilito che la lettera di conguaglio si baserebbe solo sugli importi previsti dalla determina n. 996/2011 e non anche sugli importi previsti dalla delibera n. 55/2011, che era stata annullata dal giudice amministrativo, ed, altresì, i calcoli contenuti nella determina 996 del 2011 sono errati. In definitiva, la p.a. ha finito per “ribaltare” sui ricorrenti i maggiori costi discendenti dalla negligente mancata conclusione nei termini di legge del procedimento espropriativo. 2. –Il motivo è inammissibile. Come risulta dalla sentenza impugnata e come deduce lo stesso ricorrente, egli ha condotto la sua difesa, per tutto il corso del giudizio, senza sollevare questione di giurisdizione: né in primo grado, adìto dal medesimo insieme ad altri soggetti, né in secondo grado, in sede di ricorso in appello. Al riguardo, deve essere ribadito (da ultimo, Cass., sez. un., 21 dicembre 2022, n. 37452) che l’ordinamento conosce ormai il principio del c.d. divieto di auto - eccezione del difetto di giurisdizione. Ed invero, ove l’attore, o il ricorrente, abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione (cfr. Cass., sez. un., n. 21260/2016 e fra le numerose, successive, Cass., sez. un., n. 2243/2018; n. 33685/2018; n. 22439/2018; n. 6281/2019; n. 31754/2019). Secondo l’art. 9 del codice del processo amministrativo, «il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione». Orbene, deve dunque dirsi che l’attore o il ricorrente, il quale abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito, non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione. Ed, infatti, di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda, non è ravvisabile una soccombenza dell’attore anche sulla questione di giurisdizione, visto che, rispetto al capo relativo a tale questione, egli va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l’atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela (cfr. Cass., sez. un., 28 luglio 2022, n. 23653). Tale soggetto non è, pertanto, legittimato a contestare il capo sulla giurisdizione e a sostenere che la potestas iudicandi spetta ad un giudice diverso, appartenente ad un altro plesso giurisdizionale. La soccombenza nel merito non può essere trasferita sul (e utilizzata per censurare il) diverso capo costituito dalla definizione endoprocessuale della questione di giurisdizione, trattandosi di aspetto non destinato, per sua natura, a differenza di ciò che avviene con riguardo ad altre questioni pregiudiziali di rito, a condizionare l’efficacia e l’utilità stessa della decisione adottata. Quel che le diverse pronunzie rese dalle Sezioni Unite in materia hanno inteso ribadire e sottolineare è che – rispetto al “capo” sulla giurisdizione che accompagna, implicitamente od esplicitamente, la statuizione di rigetto nel merito – è configurabile esclusivamente la soccombenza del convenuto o resistente nel merito. Una soluzione preclusiva, questa, che appare in linea con la considerazione della giurisdizione come «risorsa a disposizione della collettività», che proprio per tale ragione deve essere impiegata in maniera razionale, sì da preservare la possibilità di consentirne l’utilizzo anche alle parti nelle altre cause pendenti e agli utenti che in futuro indirizzeranno le loro controversie alla cognizione del giudice statale (v. Cass., sez. un., n. 21260/2016, cit.). Tali esigenze sono recepite, come è noto, dal nuovo art. 37 c.p.c., nel testo risultante dalle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022: il quale, pur inapplicabile al caso di specie, indica la linea di tendenza cui l’ordinamento guarda. Va altresì rilevato che, nonostante la prospettazione come motivi inerenti la giurisdizione del motivo formulato, esso si limita, da un lato, a proporre per la prima volta la questione circa l’attribuzione della controversia al G.O., e, dall’altro lato, a censurare la decisione del Consiglio di Stato con riguardo alla ricostruzione dei fatti di causa ed al merito delle argomentazioni ivi spese, procedendo alla ricostruzione delle vicende tra le parti: onde è palese trattarsi non di eccesso di potere giurisdizionale, ma di tipiche censure di merito. Il motivo, pertanto, nel suo complesso, incorre nella declaratoria di inammissibilità. 3. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte, a Sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.300,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese generali al 15% e agli accessori come per legge. Dichiara che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del
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