CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31806/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova il 13 maggio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Massa il 19 marzo 2019, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il giudice non avrebbe tenuto conto del comportamento processuale dell'imputato, del consenso prestato ai rilievi ematici nonché dell'assenza di precedenti penali. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto aspecifico e privo di una puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta. Il ricorrente contesta in modo assai vago il comp essivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), incentrata sul carattere particolarmente grave del fatto. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1