CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18054/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24190-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1998/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 24190 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- t Premesso che: 1. in causa su avviso di pagamento Tari dell'anno 2008, emesso dal Comune di Napoli nei confronti della spa [OSCURATO:PERSONA], la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello di quest'ultima contro la sentenza di primo grado. La CTR, in particolare, dopo avere dato atto della avvenuta produzione da parte della ricorrente, in primo grado, di una relazione tecnica volta a individuare l'estensione della superficie tassabile ai fini TARI, come inferiore rispetto a quella, pari a 2171 mq, a cui aveva avuto riguardo il Comune di Napoli nell'emettere l'atto impugnato e poi, in corso di causa, ridotta a 2148 mq a seguito di sopralluogo tra le parti, ha affermato che la ricorrente si era limitata, in appello, ad insistere nel voler escludere dalla tassazione superfici "che [aveva] quantifica[to] senza alcun riscontro in 442 mq."; 2. la contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sulla base di un motivo; 3. il Comune resiste con controricorso; 4. la contribuente ha depositato memoria; considerato che: 1. il motivo di ricorso è rubricato "violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art.5 punto 2c) del regolamento Tari 2018 approvato con delibera comunale del 29 marzo 2108 ex art. 360 n.3 c.p.c.". Dalla lettura del corpo del motivo emerge tuttavia che la sentenza impugnata viene censurata ai sensi del successivo n.5 del primo comma dell'art.360 c.p.c. per avere la CTR omesso di esaminare le risultanze -asseritamente decisive per il diverso esito del giudizio- della ricordata consulenza tecnica; 2. premesso che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. Sez. 6- 5,ordinanza n.26310 del 07/11/2017), richiamato quanto esposto al punto 1 della superiore premessa, il motivo risulta essere manifestamente fondato; 3. il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per le spese; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 aprile 022, svolta con modalità da remoto.