CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024
Cassazione n. 22371/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192 comma 1 cod. e 546 lett. e) n. 1 proc. pen. per travisamento ed erronea valutazione della prova dichiarativa, è indeducibile poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata; che non sussistono i dedotti vizi, posto che la Corte territoriale ha correttamente valorizzato la prova dichiarativa della p.o., priva di lacune e contraddizioni e corroborata dalle individuazioni fotografiche, dagli accertamenti di PG e dalla coincidente deposizione di altra teste (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]