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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 29161/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO Lato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 9 novembre 2020 la Corte di Appello di Palermo, ha confermava la sentenza resa in data 25 giugno 2019 dal Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonino con la quale quest'ultimo veniva dichiarato colpevole dei reati: - di cui all'art. 4 L. n. 110/1975 per aver portato fuori dall'abitazione un cacciavite del tipo italiano della lunghezza di circa 15 cm, con una tenaglia in metallo della lunghezza complessiva di circa 20 cm, un coltello da cucina con manico in plastica di circa 10 cm - di cui all'art. 707 cod.pen. perché essendo già stato condannato per delitti determinati da motivo di lucro, è stato trovato in possesso degli strumenti di cui sopra.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione [OSCURATO:PERSONA] Antonino con atto personale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.

Ed invero sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v.

Sez.

U. 21.12.2017, Aiello).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO Lato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 9 novembre 2020 la Corte di Appello di Palermo, ha confermava la sentenza resa in data 25 giugno 2019 dal Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonino con la quale quest'ultimo veniva dichiarato colpevole dei reati: - di cui all'art. 4 L. n. 110/1975 per aver portato fuori dall'abitazione un cacciavite del tipo italiano della lunghezza di circa 15 cm, con una tenaglia in metallo della lunghezza complessiva di circa 20 cm, un coltello da cucina con manico in plastica di circa 10 cm - di cui all'art. 707 cod.pen. perché essendo già stato condannato per delitti determinati da motivo di lucro, è stato trovato in possesso degli strumenti di cui sopra. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione [OSCURATO:PERSONA] Antonino con atto personale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. Ed invero sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 29161/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris