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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2021

Cassazione n. 37905/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB, LIBERTA' di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Tribunale di Potenza - Sezione Riesame -, nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa il 26 novembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso.

Secondo la pubblica accusa, lo Scalese, genero del capoclan [OSCURATO:PERSONA], sarebbe affiliato al clan "Martorano-Stefanutti".2.

Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis cod. pen.

Sostiene che a carico dell'indagato non sussisterebbero gravi indizi di colpevolezza, come sarebbe desumibile dalla circostanza che egli non avrebbe fornito alcun contributo alla commissione dei reati-fine e dalla mancanza di qualsiasi riferimento a lui nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e dai testimoni.

L'ordinanza impugnata nulla avrebbe chiarito in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, limitandosi ad effettuare un «inutile e superfluo copia e incolla di interi brani dell'ordinanza applicativa della misura che nessuna attinenza hanno con la posizione del ricorrente». 2.2 Con un secondo motivo, riferito alle esigenze cautelari, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen.

Sostiene che, con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, mancherebbero i requisiti della concretezza e dell'attualità, evidenziando che i fatti di reato sarebbero risalenti nel tempo.

Le altre esigenze cautelari sarebbero incongruamente evocate.

La motivazione sarebbe, in ogni caso, illogica, essendo riferita «cumulativamente» a tutti gli indagati.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha c:hiesto di rigettare il ricorso.

4. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con memoria scritta, hanno replicato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale, invero, ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza effettuare «alcun copia e incolla», ma valutando in maniera autonoma la specifica posizione dello Scalese (cfr. pagine 131 e ss. dell'ordinanza).Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'ordinanza analizza e valuta svariati elementi a carico dell'indagato, emersi dalle intercettazioni ambientali nonché dalle riprese effettuate con le telecamere istallate dalla polizia giudiziaria.

Il Tribunale ha analizzato e valutato rigorosamente tali elementi, ritenendo che da essi emergessero gravi di colpevolezza in ordine alla partecipazione dell'indagato al sodalizio criminale, essendo a totale disposizione del clan, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici dell'associazione.

Nella ricostruzione dei giudici di merito, proprio attraverso di lui, lo Stefanutti riusciva a veicolare all'esterno del carcere le proprie determinazioni e a rimanere informato sulle vicende del clan.

Rispetto a tali valutazioni, il ricorrente non ha evidenziato alcun travisamento di prova o vizio logico risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Al riguardo, va ricordato che «In tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento>> (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).

Quanto alla circostanza che lo Scalese non avrebbe fornito alcun contributo alla commissione dei reati-fine, va ricordato che << Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso» (Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale, invero, anche con riferimento alle esigenze cautelari ha valutato in maniera autonoma e specifica la posizione dello Scalese (cfr. pagine 136 e ss. dell'ordinanza).

Con particolare riferimento al pericolo di reiterazione del reato, il Tribunale non si è limitato a invocare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l'assenza di qualsiasi elemento dal quale desumere l'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, ma ha evidenziato che proprio lo Scalese è uno dei partecipi che più di recente ha fornito il proprio contributo al clan (gli episodi a lui riferibili arrivano fino al luglio-agosto 2020).

Ha, poi, posto in rilevo anche il legame familiare con il capoclan, che rende maggiormente difficoltoso l'allontanamento dal sodalizio criminale.

I giudici di merito, inoltre, hanno fatto riferimento anche alle altre esigenze cautelari, soffermandosi in modo particolare sul pericolo di fuga, desumibile dai legami del clan con la criminalità calabrese, utili a fornire appoggi fuori regione.

Sotto quest'ultimo profilo, il Tribunale ha evidenziato che proprio lo Sca lese aveva avuto l'incarico dallo Stefanutti di mantenere i legami con i calabresi.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB, LIBERTA' di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Tribunale di Potenza - Sezione Riesame -, nel rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa il 26 novembre 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso. Secondo la pubblica accusa, lo Scalese, genero del capoclan [OSCURATO:PERSONA], sarebbe affiliato al clan "Martorano-Stefanutti".2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Sostiene che a carico dell'indagato non sussisterebbero gravi indizi di colpevolezza, come sarebbe desumibile dalla circostanza che egli non avrebbe fornito alcun contributo alla commissione dei reati-fine e dalla mancanza di qualsiasi riferimento a lui nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e dai testimoni. L'ordinanza impugnata nulla avrebbe chiarito in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, limitandosi ad effettuare un «inutile e superfluo copia e incolla di interi brani dell'ordinanza applicativa della misura che nessuna attinenza hanno con la posizione del ricorrente». 2.2 Con un secondo motivo, riferito alle esigenze cautelari, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. Sostiene che, con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, mancherebbero i requisiti della concretezza e dell'attualità, evidenziando che i fatti di reato sarebbero risalenti nel tempo. Le altre esigenze cautelari sarebbero incongruamente evocate. La motivazione sarebbe, in ogni caso, illogica, essendo riferita «cumulativamente» a tutti gli indagati. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha c:hiesto di rigettare il ricorso. 4. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con memoria scritta, hanno replicato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, invero, ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza effettuare «alcun copia e incolla», ma valutando in maniera autonoma la specifica posizione dello Scalese (cfr. pagine 131 e ss. dell'ordinanza).Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'ordinanza analizza e valuta svariati elementi a carico dell'indagato, emersi dalle intercettazioni ambientali nonché dalle riprese effettuate con le telecamere istallate dalla polizia giudiziaria. Il Tribunale ha analizzato e valutato rigorosamente tali elementi, ritenendo che da essi emergessero gravi di colpevolezza in ordine alla partecipazione dell'indagato al sodalizio criminale, essendo a totale disposizione del clan, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici dell'associazione. Nella ricostruzione dei giudici di merito, proprio attraverso di lui, lo Stefanutti riusciva a veicolare all'esterno del carcere le proprie determinazioni e a rimanere informato sulle vicende del clan. Rispetto a tali valutazioni, il ricorrente non ha evidenziato alcun travisamento di prova o vizio logico risultante dal testo del provvedimento impugnato. Al riguardo, va ricordato che «In tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento>> (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Quanto alla circostanza che lo Scalese non avrebbe fornito alcun contributo alla commissione dei reati-fine, va ricordato che << Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso» (Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale, invero, anche con riferimento alle esigenze cautelari ha valutato in maniera autonoma e specifica la posizione dello Scalese (cfr. pagine 136 e ss. dell'ordinanza). Con particolare riferimento al pericolo di reiterazione del reato, il Tribunale non si è limitato a invocare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l'assenza di qualsiasi elemento dal quale desumere l'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, ma ha evidenziato che proprio lo Scalese è uno dei partecipi che più di recente ha fornito il proprio contributo al clan (gli episodi a lui riferibili arrivano fino al luglio-agosto 2020). Ha, poi, posto in rilevo anche il legame familiare con il capoclan, che rende maggiormente difficoltoso l'allontanamento dal sodalizio criminale. I giudici di merito, inoltre, hanno fatto riferimento anche alle altre esigenze cautelari, soffermandosi in modo particolare sul pericolo di fuga, desumibile dai legami del clan con la criminalità calabrese, utili a fornire appoggi fuori regione. Sotto quest'ultimo profilo, il Tribunale ha evidenziato che proprio lo Sca lese aveva avuto l'incarico dallo Stefanutti di mantenere i legami con i calabresi. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti
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