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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11210/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che entrambi i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in merito al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e specifica sono inammissibili per genericità dele deduzioni sviluppate nei motivi di impugnazione; ritenuto che la Corte di appello di Lecce ha adeguatamente motivato la sua scelta evidenziando l'assenza di elementi di favore a fronte di un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, desunto anche dall'inverosimile giustificazione fornita dal predetto sulle ragioni dell'allontanamento dalla sua abitazione; ritenuto che la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, come anche il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). rilevato che nel ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] neppure sono state esplicitamente enunciate e argomentate le critiche mosse rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, mentre nel ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si tratta di critiche che muovono dalla diversa ricostruzione del fatto, perché basate sulla veridicità della versione resa dall'imputato, motivatamente esclusa nel giudizio di merito, e perciò non più suscettibile di differente apprezzamento in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che entrambi i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in merito al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e specifica sono inammissibili per genericità dele deduzioni sviluppate nei motivi di impugnazione; ritenuto che la Corte di appello di Lecce ha adeguatamente motivato la sua scelta evidenziando l'assenza di elementi di favore a fronte di un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, desunto anche dall'inverosimile giustificazione fornita dal predetto sulle ragioni dell'allontanamento dalla sua abitazione; ritenuto che la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, come anche il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). rilevato che nel ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] neppure sono state esplicitamente enunciate e argomentate le critiche mosse rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, mentre nel ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si tratta di critiche che muovono dalla diversa ricostruzione del fatto, perché basate sulla veridicità della versione resa dall'imputato, motivatamente esclusa nel giudizio di merito, e perciò non più suscettibile di differente apprezzamento in sede di legittimità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Co
Sentenza Cassazione n. 11210/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris