Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:724
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑524/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das [OSCURATO:PERSONA]Westfalen)
«Protezione dei dati personali — Cittadinanza europea — Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza — Direttiva 95/46/CE — Nozione di “necessità” — Trattamento generale di dati personali riguardanti cittadini dell’Unione aventi la nazionalità di un altro Stato membro — Registro centrale degli stranieri»
Massime della sentenza
1.
Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali — Direttiva
95/46 — Ambito di applicazione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 3, n. 2)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali — Direttiva
95/46
[Art. 12, n. 1, CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 7, lett. e)]
3.
Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione in base alla nazionalità — Sistema di trattamento
di dati personali
(Art. 12 CE)
1.
L’art. 3, n. 2, della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, esclude espressamente dall’ambito di applicazione di quest’ultima, inter alia,
i trattamenti di dati personali aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività
dello Stato in materia di diritto penale. Ne consegue che, se certo il trattamento di dati personali ai fini dell’applicazione
della normativa in materia di diritto di soggiorno e a fini statistici rientra nell’ambito di applicazione della direttiva
95/46, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda il trattamento di tali dati in vista di un obiettivo connesso alla lotta
alla criminalità.
(v. punti 44-45)
2.
Un sistema di trattamento di dati personali relativi ai cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità dello Stato membro
interessato che istituisca un registro centrale degli stranieri e sia finalizzato a coadiuvare le autorità nazionali incaricate
dell’applicazione della normativa sul diritto di soggiorno soddisfa il requisito di necessità di cui all’art. 7, lett. e),
della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, interpretato alla luce del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, soltanto
se:
– contiene unicamente i dati necessari per l’applicazione, da parte di tali autorità, di detta normativa, e
– il suo carattere centralizzato consente un’applicazione più efficace di tale normativa per quanto riguarda il diritto di
soggiorno dei cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità di detto Stato membro.
Spetta al giudice nazionale verificare tali elementi.
Infatti, considerato l’obiettivo della direttiva 95/46 di garantire un livello di tutela equivalente in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri,
la nozione di necessità come risultante dall’art. 7, lett. e), di tale direttiva non può avere un contenuto variabile in funzione
degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Si tratta quindi di una nozione autonoma del diritto comunitario.
Per quanto riguarda l’utilizzo di un registro centrale degli stranieri ai fini dell’applicazione della normativa sul diritto
di soggiorno, si può considerare necessario che uno Stato membro, ai sensi di tale disposizione, disponga delle informazioni
e dei documenti pertinenti per verificare, nel contesto definito dalla normativa comunitaria applicabile, l’esistenza di un
diritto di soggiorno nel suo territorio in capo ad un cittadino di un altro Stato membro, nonché l’assenza di motivi atti
a giustificare una limitazione di tale diritto. Di conseguenza, l’impiego di un registro al fine di coadiuvare le autorità
incaricate di applicare la normativa in materia di soggiorno risulta in linea di principio legittimo e, considerata la sua
natura, compatibile con il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità contenuto nell’art. 12, primo comma, CE. Tuttavia,
siffatto registro non può contenere informazioni diverse da quelle a tal fine necessarie. A questo proposito, allo stato attuale
del diritto comunitario, il trattamento dei dati personali risultanti dai documenti menzionati agli artt. 8, n. 3, e 27, n. 1,
della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221, 68/360,
72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 e 93/96, deve essere considerato necessario, ai sensi dell’art. 7, lett. e),
della direttiva 95/46, per l’applicazione della normativa in materia di diritto di soggiorno.
Quanto alla necessità di disporre di un registro centralizzato al servizio delle autorità incaricate di applicare la normativa
sul diritto di soggiorno, va considerato che, anche ammettendo che registri decentralizzati come i registri comunali dell’anagrafe
contengano tutti i dati rilevanti per consentire alle dette autorità di espletare la loro funzione, la centralizzazione di
tali dati può risultare necessaria ai sensi dell’art. 7, lett. e), della direttiva 95/46 se contribuisce ad un’applicazione
più efficace di tale normativa per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione che intendano soggiornare
nel territorio di uno Stato membro di cui non possiedono la nazionalità.
In ogni caso, la conservazione e il trattamento di dati personali nominativi a fini statistici nell’ambito di un siffatto
registro non possono essere considerati necessari ai sensi della disposizione in esame. Pur se il diritto comunitario non
ha soppresso la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri a prendere i provvedimenti atti a consentire alle autorità nazionali di essere
correttamente informate circa i movimenti della popolazione sul loro territorio, l’esercizio di tale competenza non rende
per questo necessaria la raccolta e la conservazione di dati nominativi. Infatti, per conseguire un obiettivo di questo tipo
è sufficiente un trattamento di informazioni anonime.
(v. punti 52, 58-59, 62-63, 65-68, dispositivo 1)
3.
L’art. 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta all’istituzione da parte di uno Stato membro, per finalità
di lotta alla criminalità, di un sistema di trattamento di dati personali riguardante specificamente i cittadini dell’Unione
non aventi la nazionalità di tale Stato membro.
Infatti, il divieto di discriminazione, sia esso fondato sull’art. 12 CE o sull’art. 43 CE, impone di non trattare situazioni
analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera uguale. Un trattamento del genere potrebbe essere giustificato
solo se fondato su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate e adeguatamente commisurate
allo scopo legittimamente perseguito.
Pur essendo vero che l’obiettivo della lotta alla criminalità presenta un carattere legittimo, esso non può tuttavia essere
addotto per giustificare un trattamento sistematico di dati personali limitato a quelli dei soli cittadini dell’Unione non
aventi la nazionalità dello Stato membro interessato. A tale proposito, la lotta alla criminalità riguarda necessariamente
la repressione dei reati commessi, a prescindere dalla cittadinanza dei loro autori. Pertanto, per uno Stato membro, la situazione
dei suoi cittadini non può differire da quella dei cittadini degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione soggiornanti nel suo territorio
per quanto riguarda l’obiettivo della lotta alla criminalità. Dunque, la disparità di trattamento tra i cittadini di tale
Stato membro e gli altri cittadini dell’Unione, occasionata dal trattamento sistematico, a fini di lotta alla criminalità,
dei dati personali dei soli cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità dello Stato membro in questione, costituisce una
discriminazione vietata dall’art. 12, primo comma, CE.
(v. punti 75, 77-81, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
16 dicembre 2008 (
*
)
«Protezione dei dati personali – Cittadinanza europea – Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza – Direttiva 95/46/CE – Nozione di “necessità” – Trattamento generale di dati personali riguardanti cittadini dell’Unione aventi la nazionalità di un altro Stato membro – Registro centrale degli stranieri»
Nel procedimento C‑524/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberverwaltungsgericht
für das [OSCURATO:PERSONA]Westfalen (Germania) con decisione 15 dicembre 2006, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre 2006,
nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e K. Lenaerts, presidenti di sezione, dai sigg.
P. Kūris, G. Arestis, U. Lõhmus, E. Levits (relatore) e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 gennaio 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. A. Widmann, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agenti, assistiti dal sig. K. Hailbronner,
professore universitario;
– per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di agente;
– per il governo danese, dalla sig.ra B. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per il governo ellenico, dalla sig.ra E.-M. Mamouna e dal sig. K. Boskovits, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello
Stato;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re H. G. Sevenster, C. M. Wissels e C. ten Dam, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra E. O’Neill, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford, barrister;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. C. Docksey e C. Ladenburger, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 12, primo comma, CE, in combinato disposto con
gli artt. 17 CE e 18 CE, dell’art. 43, primo comma, CE e dell’art. 7, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino austriaco residente in Germania,
e la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA] für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione
e i rifugiati; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), vertente sulla domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la cancellazione dei
dati che lo riguardano contenuti nel registro centrale degli stranieri (Ausländerzentralregister; in prosieguo: l’«AZR»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
L’ottavo ‘considerando’ della direttiva 95/46 così recita:
«[C]onsiderando che, per eliminare gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle
libertà delle persone relativamente al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri; (…)».
4
Il decimo ‘considerando’ di tale direttiva aggiunge:
«(…) il ravvicinamento [delle legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali] non deve avere per effetto
un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità».
5
L’art. 1, n. 1, della detta direttiva, rubricato «Oggetto della direttiva», dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali».
6
L’art. 2 della stessa direttiva contiene, in particolare, le seguenti definizioni:
«(…)
a) “dati personali”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”);
si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante
riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
psichica, economica, culturale o sociale;
b) “trattamento di dati personali” (“trattamento”): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione
o la distruzione;
(…)».
7
L’ambito di applicazione della direttiva 95/46 è definito dal suo art. 3 nei seguenti termini:
«1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato
nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.
2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali:
– effettuati per l’esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste
dai titoli V e VI del Trattato sull’Unione europea, e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la
difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni
di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale;
– effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico».
8
L’art. 7, lett. e), della detta direttiva stabilisce quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:
(…)
e) è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati
(…)».
9
L’art. 4 della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento
e al soggiorno dei lavoratori degli [OSCURATO:PERSONA] membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), è così
formulato:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio alle persone di cui all’articolo 1, che siano in
grado di esibire i documenti indicati al paragrafo 3.
2. Il diritto di soggiorno viene comprovato con il rilascio di un documento denominato “carta di soggiorno di cittadino di uno
Stato membro della CEE”. (…)
3. Per il rilascio della carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere soltanto
la presentazione dei documenti qui di seguito indicati:
– dal lavoratore:
a) il documento in forza del quale egli è entrato nel loro territorio;
b) una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro;
– dai membri della famiglia:
c) il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio;
d) un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza attestante l’esistenza del vincolo
di parentela;
e) nei casi contemplati dall’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) [del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo
alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2)], un documento rilasciato dall’autorità
competente dello Stato d’origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico del lavoratore o che con esso convivono
in detto paese.
(…)».
10
L’art. 10 della direttiva 68/360 così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri non possono derogare alle disposizioni della presente direttiva se non per ragioni d’ordine pubblico, di
pubblica sicurezza o di sanità pubblica».
11
L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al
trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione
di servizi (GU L 172, pag. 14), stabilisce quanto segue:
«Ogni Stato membro riconosce un diritto di soggiorno permanente ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri che si stabiliscono nel suo
territorio per esercitarvi una attività indipendente, quando le restrizioni relative a tale attività siano state soppresse
in virtù del Trattato.
Il diritto di soggiorno è comprovato dal rilascio di un documento denominato “carta di soggiorno di cittadino di uno Stato
membro delle Comunità europee”. Tale documento ha una validità di almeno cinque anni a decorrere dalla data di rilascio; esso
è automaticamente rinnovabile.
(…)».
12
L’art. 6 della stessa direttiva così recita:
«Per il rilascio della carta e del permesso di soggiorno lo Stato membro può esigere dal richiedente soltanto:
a) l’esibizione del documento in forza del quale egli è entrato nel suo territorio;
b) la prova che egli rientra in una delle categorie di cui agli articoli 1 e 4».
13
L’art. 8 di tale direttiva riprende la deroga di cui all’art. 10 della direttiva 68/360.
14
Il 29 aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la direttiva 2004/38/CE, relativa
al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA]
membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360, 72/194/CEE, 73/148, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e – rettifica – GU 2004, L 229, pag. 35), che doveva essere
recepita entro il 30 aprile 2006. L’art. 5 di tale direttiva così dispone:
«1. Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, gli [OSCURATO:PERSONA]
membri ammettono nel loro territorio il cittadino dell’Unione munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di
validità, nonché i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, muniti di valido passaporto.
(…)
5. Lo Stato membro può prescrivere all’interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine
ragionevole e non discriminatorio. L’inosservanza di tale obbligo può comportare sanzioni proporzionate e non discriminatorie».
15
L’art. 7, n. 1, di detta direttiva disciplina il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi dei cittadini dell’Unione
in uno Stato membro di cui non hanno la nazionalità nei seguenti termini:
«Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro
Stato membro, a condizione:
a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico
dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra
tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o
c) – di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla
sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale,
– di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità
nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per
i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello
Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o
(…)».
16
Ai sensi dell’art. 8 di detta direttiva:
«1. Senza pregiudizio dell’articolo 5, paragrafo 5, per soggiorni di durata superiore a tre mesi lo Stato membro ospitante può
richiedere ai cittadini dell’Unione l’iscrizione presso le autorità competenti.
2. Il termine fissato per l’iscrizione non può essere inferiore a tre mesi dall’ingresso. Un attestato d’iscrizione è rilasciato
immediatamente. Esso contiene l’indicazione precisa del nome e del domicilio della persona iscritta e la data dell’avvenuta
iscrizione. L’inadempimento dell’obbligo di iscrizione rende l’interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.
3. Per il rilascio dell’attestato d’iscrizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono unicamente prescrivere al
– cittadino dell’Unione cui si applica l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di esibire una carta d’identità o un passaporto
in corso di validità, una conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova dell’attività
autonoma esercitata,
– cittadino dell’Unione cui si applica l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di esibire una carta d’identità o un passaporto
in corso di validità e di fornire la prova che le condizioni previste da tale norma sono soddisfatte,
– cittadino dell’Unione cui si applica l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire una carta d’identità o un passaporto
in corso di validità, di fornire la prova di essere iscritto presso un istituto riconosciuto e di disporre di un’assicurazione
malattia che copre tutti i rischi e di esibire la dichiarazione o altro mezzo equivalente di cui all’articolo 7, paragrafo
1, lettera c) (…)».
17
L’art. 27 della medesima direttiva, intitolato «Principi generali», stabilisce quanto segue:
«1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono limitare la libertà di circolazione [e di soggiorno]
di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.
2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità
e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati.
La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti.
Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse
fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non
sono prese in considerazione.
3. Al fine di verificare se l’interessato costituisce un pericolo per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, in occasione
del rilascio dell’attestato d’iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, entro tre mesi dalla data di arrivo dell’interessato
nel suo territorio o dal momento in cui ha dichiarato la sua presenza nel territorio in conformità dell’articolo 5, paragrafo
5, ovvero al momento del rilascio della carta di soggiorno, lo Stato membro ospitante può, qualora lo giudichi indispensabile,
chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, informazioni sui precedenti penali del cittadino
dell’Unione o di un suo familiare. Tale consultazione non può avere carattere sistematico. (...)
(…)».
18
Infine, il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, n. 862, relativo alle statistiche comunitarie
in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo
all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199, pag. 23), stabilisce il contesto all’interno
del quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri trasmettono alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee le statistiche relative ai flussi migratori
nei loro rispettivi territori.
La normativa nazionale
19
In conformità all’art. 1, n. 1, della legge 2 settembre 1994, sul registro centrale degli stranieri (Gesetz über das Ausländerzentralregister)
(BGBl. 1994 I, pag. 2265), come modificata dalla legge 21 giugno 2005 (BGBl. 1994 I, pag. 1818; in prosieguo: l’«AZRG»), il
[OSCURATO:PERSONA], che fa capo al Ministero federale dell’Interno, provvede alla gestione dell’AZR, registro centralizzato che raccoglie
taluni dati personali relativi agli stranieri che, inter alia, risiedono nel territorio tedesco in modo non esclusivamente
temporaneo. Sono interessati gli stranieri che soggiornano in tale territorio per un periodo superiore a tre mesi, come risulta
dalla circolare amministrativa generale del Ministero federale dell’Interno 4 giugno 1996, relativa all’AZRG e al regolamento
d’applicazione di tale legge ([OSCURATO:PERSONA] des Bundesministeriums des Innern zum Gesetz über das AZR und
zur AZRG-Durchführungsverordnung). Tali informazioni sono raggruppate in due banche dati gestite separatamente, nelle quali
sono custoditi dati personali riguardanti, rispettivamente, gli stranieri che vivono o che hanno vissuto in Germania (prima
banca dati) e quelli che hanno presentato richiesta di visto (seconda banca dati).
20
A norma dell’art. 3 dell’AZRG, la prima banca dati contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
– la denominazione dell’autorità che ha trasmesso i dati;
– il numero di riferimento attribuito dal [OSCURATO:PERSONA];
– i motivi dell’iscrizione;
– il cognome, il cognome di nascita, i nomi di battesimo, la data e il luogo di nascita, il sesso, la nazionalità;
– gli altri cognomi e i cognomi precedenti, lo stato civile, le informazioni sui documenti d’identità, l’ultima residenza nello
Stato d’origine, le informazioni fornite volontariamente sulla religione e sulla nazionalità del coniuge o del compagno/a;
– le informazioni relative agli ingressi e alle uscite dal territorio, lo status giuridico relativo al diritto di soggiorno,
le decisioni dell’Agenzia federale per l’impiego relative al permesso di lavoro, il riconoscimento dello status di rifugiato
da parte di un altro Stato, la data di decesso;
– le decisioni relative, tra l’altro, a richieste di asilo, a precedenti richieste di permesso di soggiorno, nonché le informazioni
vertenti, in particolare, su procedimenti per espulsione, mandati d’arresto, sospetti di violazione delle leggi sugli stupefacenti
o sull’immigrazione o di partecipazione ad attività terroristiche, condanne per siffatte attività, e
– gli avvisi di ricerca.
21
In qualità di autorità incaricata della gestione dell’AZR, il [OSCURATO:PERSONA] è responsabile dell’esattezza dei dati ivi registrati.
22
A norma dell’art. 1, n. 2, dell’AZRG, mediante la registrazione e la trasmissione dei dati personali degli stranieri il [OSCURATO:PERSONA]
coadiuva le pubbliche amministrazioni incaricate di applicare le disposizioni in materia di immigrazione degli stranieri e
di diritto d’asilo, nonché altri organismi pubblici.
23
Ai sensi dell’art. 10, n. 1, di tale legge, la domanda presentata da una pubblica amministrazione e diretta alla consultazione
dell’AZR o all’acquisizione di dati personali ivi contenuti deve soddisfare vari requisiti, la cui presenza viene verificata
dal [OSCURATO:PERSONA] caso per caso. Quest’ultimo deve, in particolare, verificare se i dati richiesti da un’amministrazione siano
necessari alla realizzazione degli obiettivi di quest’ultima e accertare l’uso preciso che verrà fatto di tali dati. [OSCURATO:PERSONA]
è autorizzato a respingere una domanda se essa non soddisfa le condizioni prescritte.
24
Gli artt. 14-21 e 25-27 della detta legge elencano i dati personali che possono essere trasmessi a seconda dell’organismo
che ne fa domanda.
25
Così, secondo l’art. 14, n. 1, dell’AZRG, i dati sull’identità e sul domicilio, come pure la data di decesso nonché le informazioni
sull’amministrazione incaricata della pratica e la decisione di non trasmettere i dati, possono essere comunicati a tutte
le pubbliche amministrazioni tedesche.
26
L’art. 12 di tale legge assoggetta a differenti condizioni di merito e di forma le domande dette «di gruppo», ossia vertenti
su un gruppo di persone che presentano una o più caratteristiche comuni. La possibilità di presentare tali domande è concessa
solo ad un limitato numero di organismi pubblici. Peraltro, la trasmissione di dati personali in seguito a tale tipo di domanda
deve essere notificata ai garanti federali e regionali per la protezione dei dati personali.
27
L’art. 22 della detta legge consente inoltre agli organismi pubblici che dispongano della relativa autorizzazione di consultare
direttamente l’AZR avvalendosi di una procedura automatizzata. Tale possibilità, tuttavia, è prevista solo in situazioni tassativamente
elencate e previa ponderazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], degli interessi della persona in oggetto e dell’interesse generale.
Peraltro, siffatta consultazione non è possibile nell’ambito delle domande dette «di gruppo». Gli organismi pubblici autorizzati
ex art. 22 dell’AZRG possono altresì, ai sensi dell’art. 7 di tale legge, introdurre direttamente dati e informazioni nell’AZR.
28
Infine, gli artt. 25-27 dell’AZRG individuano i soggetti privati autorizzati ad ottenere taluni dati contenuti nell’AZR.
29
Il giudice del rinvio ha aggiunto che in Germania ogni abitante, a prescindere dal fatto che sia o no cittadino tedesco, deve
iscriversi nel registro tenuto dall’amministrazione del comune in cui risiede (Einwohnermelderegister). [OSCURATO:PERSONA] ha
precisato in proposito che questo tipo di registro contiene solo una parte dei dati contenuti nell’AZR, poiché quelli riguardanti,
in particolare, lo status giuridico relativo al diritto di soggiorno non vi figurano. Attualmente esistono circa 7 700 registri
comunali.
Fatti e questioni pregiudiziali
30
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino austriaco, si è stabilito in Germania nel 1996 per esercitarvi la professione di agente assicurativo
indipendente.
31
Nell’AZR sono conservati i seguenti dati che lo riguardano:
– cognome, nome, data e luogo di nascita, nazionalità, stato civile, sesso;
– elencazione cronologica degli ingressi nel territorio tedesco e delle uscite da tale territorio, status relativo alla residenza;
– indicazioni sui vari passaporti rilasciati in progresso di tempo;
– elencazione cronologica delle precedenti dichiarazioni di domicilio, e
– dati amministrativi di riferimento del [OSCURATO:PERSONA], indicazioni dei servizi che hanno trasmesso i dati, nonché dati amministrativi
di riferimento di tali servizi.
32
Ritenendosi discriminato a causa del trattamento dei suoi dati contenuti nell’AZR, in particolare perché per i cittadini tedeschi
non esiste una banca dati corrispondente, il 22 luglio 2000 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la cancellazione di tali dati. Detta
richiesta è stata respinta il 29 settembre 2000 dall’autorità amministrativa all’epoca responsabile della tenuta dell’AZR.
33
Poiché il reclamo presentato avverso tale decisione è stato a sua volta respinto, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un ricorso dinanzi
al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Colonia), che ha accolto la sua istanza con sentenza 19 dicembre 2002.
[OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il trattamento generale, nel contesto di tale registro, dei dati relativi ad un
cittadino dell’Unione non avente la nazionalità tedesca costituisse una violazione degli artt. 49 CE e 50 CE non giustificabile
dall’obiettivo di un celere trattamento delle questioni in materia di diritto di soggiorno degli stranieri. Tale giudice ha
reputato inoltre che la conservazione e il trattamento dei dati controversi fossero in contrasto con gli artt. 12 CE e 18
CE, nonché con gli artt. 6, n. 1, lett. b), e 7, lett. e), della direttiva 95/46.
34
[OSCURATO:PERSONA], per mezzo del [OSCURATO:PERSONA], ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi all’Oberverwaltungsgericht
für das [OSCURATO:PERSONA]Westfalen (Corte d’appello amministrativa del [OSCURATO:PERSONA] del Nord‑Westfalia), il quale ritiene che
le varie questioni giuridiche dinanzi ad esso sollevate richiedano un’interpretazione del diritto comunitario da parte della
Corte.
35
In primo luogo, il giudice del rinvio rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte, un cittadino dell’Unione che risiede
legalmente nel territorio di uno Stato membro di cui non ha la nazionalità può avvalersi dell’art. 12 CE in tutte le situazioni
che rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario. A tale proposito esso ha rinviato alle sentenze 12 maggio
1998, causa C‑85/96, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2691, punto 63); 20 settembre 2001, causa C‑184/99, Grzelczyk ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6193,
punto 32), e 15 marzo 2005, causa C‑209/03, Bidar ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2119, punto 32). Pertanto, avendo esercitato il suo diritto
alla libera circolazione, così come conferitogli dall’art. 18, n. 1, CE, il sig. [OSCURATO:PERSONA] potrebbe fondare la sua pretesa sul
divieto di discriminazioni di cui all’art. 12 CE.
36
Orbene, il giudice del rinvio rileva che il trattamento generale dei dati personali relativi al sig. [OSCURATO:PERSONA] nell’AZR presenta
due differenze rispetto al trattamento dei dati relativi ad un cittadino tedesco: da un lato, taluni dei dati relativi al
ricorrente nella causa principale non sono conservati unicamente nel registro del comune dove risiede, bensì anche nell’AZR;
dall’altro lato, in quest’ultimo figurano dati supplementari.
37
Il giudice del rinvio dubita che una disparità di trattamento di questo genere possa essere giustificata dall’esigenza di
controllare il soggiorno degli stranieri nel territorio tedesco. Esso si domanda altresì se il trattamento generale di dati
personali relativi a cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità tedesca e che hanno soggiornato o soggiornano nel territorio
tedesco sia proporzionato all’obiettivo di tutela della pubblica sicurezza, in quanto l’AZR riguarda la totalità dei detti
cittadini e non solo i destinatari di un provvedimento di espulsione dal territorio tedesco o di un divieto di soggiorno in
tale territorio.
38
In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che, nelle circostanze della causa principale, il sig. [OSCURATO:PERSONA] rientri nell’ambito
di applicazione dell’art. 43 CE. Posto che la libertà di stabilimento non riguarda unicamente l’avvio di un’attività professionale
autonoma, bensì anche le condizioni generali del suo esercizio, esso si chiede se il trattamento generale dei dati relativi
al sig. [OSCURATO:PERSONA] nell’AZR sia idoneo ad incidere su queste condizioni in misura tale da comportare una limitazione dell’esercizio
di detta libertà.
39
In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se il criterio di necessità risultante dall’art. 7, lett. e), della direttiva
95/46 possa fungere da criterio di valutazione di un sistema di trattamento generale di dati come quello istituito nell’ambito
dell’AZR. Infatti, detto giudice non esclude l’ipotesi che tale direttiva lasci impregiudicata la competenza del legislatore
nazionale a definire autonomamente questo requisito di necessità; tuttavia, se così non fosse, si porrebbe la questione del
modo in cui tale requisito deve essere inteso e, in particolare, occorrerebbe chiarire se l’obiettivo della semplificazione
amministrativa possa giustificare un trattamento di dati come quello istituito dall’AZRG.
40
Stanti tali premesse, l’Oberverwaltungsgericht für das [OSCURATO:PERSONA]‑Westfalen ha deciso di sospendere il procedimento e
di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il trattamento generale di dati personali di cittadini dell’Unione in un registro centralizzato degli stranieri sia compatibile
con (...) il divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità nei confronti di cittadini dell’Unione che esercitino
il loro diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri (art. 12, primo comma, CE, in combinato
disposto con gli artt. 17 CE e 18, n. 1, CE).
2) [Se un siffatto trattamento sia compatibile con] il divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno
Stato membro nel territorio di un altro Stato membro (art. 43, primo comma, CE).
3) [Se un siffatto trattamento sia compatibile con] il requisito concernente la necessità, di cui all’art. 7, lett. e), della
direttiva 95/46 (...)».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
41
Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi in merito alla compatibilità con il diritto
comunitario del trattamento di dati personali effettuato nell’ambito di un registro come l’AZR.
42
A tale riguardo occorre rilevare come l’art. 1, n. 2, dell’AZRG stabilisca che, mediante la conservazione nell’AZR di taluni
dati personali relativi agli stranieri e la trasmissione di tali dati, il [OSCURATO:PERSONA], responsabile della tenuta di tale registro,
coadiuva le pubbliche amministrazioni competenti per l’attuazione della normativa in materia di immigrazione degli stranieri
e di diritto d’asilo, nonché altri organismi pubblici. Nelle sue osservazioni scritte il governo tedesco ha precisato, in
particolare, che l’AZR è utilizzato a fini statistici e in occasione dell’esercizio, da parte dei servizi di sicurezza e di
polizia nonché delle autorità giudiziarie, di competenze in materia di azioni giudiziarie e ricerche relative a comportamenti
criminali o pericolosi per la pubblica sicurezza.
43
Occorre innanzitutto constatare che dati come quelli contenuti, secondo la decisione di rinvio, nell’AZR e relativi al sig.
[OSCURATO:PERSONA] costituiscono dati personali ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 95/46, poiché si tratta di «informazion[i]
concernent[i] una persona fisica identificata o identificabile». La loro raccolta, conservazione e trasmissione da parte dell’organismo
incaricato della gestione del registro che li contiene presentano pertanto carattere di «trattamento di dati personali» ai
sensi dell’art. 2, lett. b), di tale direttiva.
44
L’art. 3, n. 2, della direttiva 95/46 esclude tuttavia espressamente dall’ambito di applicazione di quest’ultima, inter alia,
i trattamenti di dati personali aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività
dello Stato in materia di diritto penale.
45
Ne consegue che, se certo il trattamento di dati personali ai fini dell’applicazione della normativa in materia di diritto
di soggiorno e a fini statistici rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 95/46, lo stesso non può dirsi per quanto
riguarda il trattamento di tali dati in vista di un obiettivo connesso alla lotta alla criminalità.
46
Di conseguenza, occorre verificare la compatibilità con il diritto comunitario del trattamento di dati personali effettuato
nell’ambito di un registro come l’AZR, assumendo a riferimento, da un lato – per quanto riguarda la sua funzione di sostegno
alle pubbliche amministrazioni incaricate dell’applicazione della normativa sul diritto di soggiorno, nonché il suo utilizzo
a fini statistici –, le disposizioni della direttiva 95/46 e, più in particolare, vista la terza questione pregiudiziale,
il requisito della necessità sancito dall’art. 7, lett. e), di questa medesima direttiva, interpretato in conformità agli
obblighi stabiliti dal Trattato, tra cui segnatamente il divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità ai
sensi dell’art. 12, primo comma, CE, e, dall’altro lato – per quanto riguarda la funzione di lotta alla criminalità svolta
dal menzionato trattamento di dati –, il diritto comunitario primario.
Sul trattamento dei dati personali ai fini dell’applicazione della normativa in materia di diritto di soggiorno e a fini statistici
La nozione di necessità
47
L’art. 1 della direttiva 95/46 prescrive agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali
delle persone fisiche, in particolare della loro vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.
48
Ai sensi del capo II della direttiva 95/46, intitolato «Condizioni generali di liceità dei trattamenti di dati personali»,
fatte salve le deroghe ammesse dall’art. 13 di tale direttiva, qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme,
da un lato, ai principi relativi alla qualità dei dati, enunciati all’art. 6 di quest’ultima, e, dall’altro, a uno dei principi
relativi alla legittimazione del trattamento dei dati elencati all’art. 7 della direttiva stessa (v., in questo senso, sentenza
20 maggio 2003, cause riunite C‑465/00, C‑138/01 e C‑139/01, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4989, punto 65).
49
In particolare, la lettera e) di detto art. 7 stabilisce che il trattamento di dati personali è lecito se «necessario per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile
del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati».
50
In tale contesto, occorre ricordare che la direttiva 95/46 mira, come risulta in particolare dal suo ottavo ‘considerando’,
a rendere equivalente in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone riguardo al
trattamento dei dati personali. Il decimo ‘considerando’ aggiunge che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali applicabili
in materia non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata, ma deve, anzi, mirare a garantire
un elevato grado di tutela nella Comunità.
51
La Corte ha così statuito che l’armonizzazione delle suddette legislazioni nazionali non si limita ad un’armonizzazione minima,
ma sfocia in un’armonizzazione che, in linea di principio, è completa (v. sentenza 6 novembre 2003, causa C‑101/01, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑12971, punto 96).
52
Pertanto, considerato l’obiettivo di garantire un livello di tutela equivalente in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la nozione di necessità
come risultante dall’art. 7, lett. e), della direttiva 95/46, che mira a delimitare con precisione una delle ipotesi in cui
il trattamento di dati personali è lecito, non può avere un contenuto variabile in funzione degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Si tratta
quindi di una nozione autonoma del diritto comunitario che deve essere interpretata in maniera tale da rispondere pienamente
alla finalità di tale direttiva come definita dal suo art. 1, n. 1.
Valutazione della necessità di un trattamento di dati personali come quello effettuato nel contesto dell’AZR ai fini dell’applicazione
della normativa sul diritto di soggiorno e a fini statistici
53
Dalla decisione di rinvio risulta che l’AZR è un registro centralizzato contenente taluni dati personali relativi ai cittadini
dell’Unione non aventi la nazionalità tedesca, consultabile da diversi organismi pubblici e privati.
54
Per quanto riguarda l’utilizzo di un registro come l’AZR ai fini dell’applicazione della normativa sul diritto di soggiorno,
va ricordato che, allo stato attuale del diritto comunitario, il diritto di soggiorno di un cittadino dell’Unione nel territorio
di uno Stato membro di cui egli non ha la nazionalità non è incondizionato, ma può essere subordinato alle limitazioni e alle
condizioni previste dal Trattato nonché dalle relative disposizioni di attuazione (v., in questo senso, sentenza 10 luglio
2008, causa C‑33/07, Jipa, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21 e giurisprudenza citata).
55
Così, l’art. 4 della direttiva 68/360, in combinato disposto con l’art. 1 di quest’ultima, al pari dell’art. 6 della direttiva
73/148, in combinato disposto con l’art. 1 della stessa, assoggettavano il diritto di un cittadino di uno Stato membro di
soggiornare per più di tre mesi nel territorio di un altro Stato membro all’appartenenza ad una delle categorie contemplate
da tali direttive e il riconoscimento di detto diritto a talune formalità, connesse alla presentazione o alla comunicazione,
da parte del richiedente, di una carta di soggiorno e di vari documenti e informazioni.
56
Inoltre, in forza degli artt. 10 della direttiva 68/360 e 8 della direttiva 73/148, gli [OSCURATO:PERSONA] membri potevano derogare alle
disposizioni delle dette direttive e limitare il diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino di un altro Stato membro
nel loro territorio per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.
57
La direttiva 2004/38, il cui termine di recepimento è scaduto il 30 aprile 2006, e che quindi non era applicabile all’epoca
dei fatti di causa, ha abrogato le due suddette direttive, ma riprende integralmente, al suo art. 7, condizioni equivalenti
a quelle stabilite da queste ultime per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché,
nel suo art. 27, n. 1, le relative limitazioni. All’art. 8, n. 1, essa prevede inoltre che lo Stato membro ospitante possa
obbligare i cittadini dell’Unione aventi la nazionalità di un altro Stato membro che intendano soggiornare nel suo territorio
per più di tre mesi ad iscriversi presso le competenti autorità. A tale riguardo, in forza del paragrafo 3 del detto art.
8, lo Stato membro ospitante può richiedere la presentazione di vari documenti e informazioni che consentano a tale autorità
di accertare la presenza dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno.
58
Si può pertanto considerare necessario che uno Stato membro disponga delle informazioni e dei documenti pertinenti per verificare,
nel contesto definito dalla normativa comunitaria applicabile, l’esistenza di un diritto di soggiorno nel suo territorio in
capo ad un cittadino di un altro Stato membro, nonché l’assenza di motivi atti a giustificare una limitazione di tale diritto.
Di conseguenza, l’impiego di un registro come l’AZR al fine di coadiuvare le autorità incaricate di applicare la normativa
in materia di soggiorno risulta in linea di principio legittimo e, considerata la sua natura, compatibile con il divieto di
discriminazioni fondate sulla nazionalità contenuto nell’art. 12, primo comma, CE.
59
Occorre tuttavia rilevare che siffatto registro non può contenere informazioni diverse da quelle a tal fine necessarie. A
questo proposito, allo stato attuale del diritto comunitario, il trattamento dei dati personali risultanti dai documenti menzionati
agli artt. 8, n. 3, e 27, n. 1, della direttiva 2004/38 deve essere considerato necessario, ai sensi dell’art. 7, lett. e),
della direttiva 95/46, per l’applicazione della normativa in materia di diritto di soggiorno.
60
È d’uopo inoltre sottolineare che la raccolta dei dati richiesti per l’applicazione della normativa sul diritto di soggiorno
si rivelerebbe invero inefficace in assenza di una loro conservazione, poiché un cambiamento della situazione personale del
titolare di un diritto di soggiorno può produrre conseguenze sul suo status giuridico relativo a tale diritto, ma l’autorità
responsabile di un registro quale l’AZR deve provvedere affinché i dati conservati vengano, all’occorrenza, aggiornati, di
modo che, da una parte, essi corrispondano all’effettiva situazione delle persone interessate e, dall’altra, i dati superflui
siano cancellati dal detto registro.
61
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo di siffatto registro ai fini dell’applicazione della normativa in materia di diritto
di soggiorno, solo la concessione dell’accesso alle autorità competenti in tale settore può essere considerata necessaria
ai sensi dell’art. 7, lett. e), della direttiva 95/46.
62
Infine, quanto alla necessità di disporre di un registro centralizzato come l’AZR quale strumento al servizio delle autorità
incaricate di applicare la normativa sul diritto di soggiorno, va considerato che, anche ammettendo che registri decentralizzati
come i registri comunali dell’anagrafe contengano tutti i dati rilevanti per consentire alle dette autorità di espletare la
loro funzione, la centralizzazione di tali dati può risultare necessaria ai sensi dell’art. 7, lett. e), della direttiva 95/46
se contribuisce ad un’applicazione più efficace di tale normativa per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini
dell’Unione che intendano soggiornare nel territorio di uno Stato membro di cui non possiedono la nazionalità.
63
Per quanto concerne la funzione statistica di un registro come l’AZR, occorre rammentare che il diritto comunitario, istituendo
la libertà di circolazione delle persone ed attribuendo ai singoli che rientrano nella sua sfera d’applicazione il diritto
di accesso al territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri per gli scopi contemplati dal Trattato, non ha soppresso la competenza di questi
ultimi a prendere i provvedimenti atti a consentire alle autorità nazionali di essere correttamente informate circa i movimenti
della popolazione sul loro territorio (v. sentenza 7 luglio 1976, causa 118/75, Watson e Belmann, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1185, punto 17).
64
Parimenti, il regolamento n. 862/2007, prevedendo la trasmissione di statistiche relative ai flussi migratori nel territorio
degli [OSCURATO:PERSONA] membri, presuppone la raccolta da parte di tali [OSCURATO:PERSONA] delle informazioni che consentono di redigere tali statistiche.
65
Tuttavia, l’esercizio di tale competenza non rende per questo necessaria, ai sensi dell’art. 7, lett. e), della direttiva
95/46, la raccolta e la conservazione di dati nominativi effettuate nell’ambito di un registro quale l’AZR. Come ha spiegato
l’avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, infatti, per conseguire un obiettivo di questo tipo è sufficiente
un trattamento di informazioni anonime.
66
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che un sistema di trattamento di dati personali relativi ai cittadini
dell’Unione non aventi la nazionalità dello Stato membro interessato, quale il sistema istituito dall’AZRG, finalizzato a
coadiuvare le autorità nazionali incaricate dell’applicazione della normativa sul diritto di soggiorno soddisfa il requisito
di necessità di cui all’art. 7, lett. e), della direttiva 95/46, interpretato alla luce del divieto di discriminazioni fondate
sulla nazionalità, soltanto se:
– contiene unicamente i dati necessari per l’applicazione, da parte di tali autorità, di detta normativa, e
– il suo carattere centralizzato consente un’applicazione più efficace di tale normativa per quanto riguarda il diritto di soggiorno
dei cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità di detto Stato membro.
67
Spetta al giudice del rinvio verificare tali elementi nella fattispecie di cui alla causa principale.
68
In ogni caso, la conservazione e il trattamento di dati personali nominativi a fini statistici nell’ambito di un registro
come l’AZR non possono essere considerati necessari ai sensi dell’art. 7, lett. e), della direttiva 95/46.
Sul trattamento dei dati personali relativi a cittadini dell’Unione aventi la nazionalità di altri [OSCURATO:PERSONA] membri per finalità
di lotta alla criminalità
69
In limine, è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, lo status di cittadino dell’Unione è destinato
ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri che consente a chi fra loro si trovi nella medesima situazione
di ottenere, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tale riguardo, il medesimo
trattamento giuridico (v., in questo senso, sentenze Grzelczyk, citata, punti 30 e 31; 2 ottobre 2003, causa C‑148/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11613, punti 22 e 23, nonché Bidar, citata, punto 31).
70
A tale riguardo, un cittadino dell’Unione che risiede legalmente nel territorio dello Stato membro ospitante può avvalersi
dell’art. 12 CE in tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione ratione materiae del diritto comunitario (v.
citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 63; Grzelzcyk, punto 32, nonché Bidar, punto 32).
71
Tali situazioni comprendono in particolare quelle rientranti nell’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato,
tra cui quelle riconducibili all’esercizio della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri quale
conferita dall’art. 18 CE (v., in questo senso, sentenza Bidar, citata, punto 33 e giurisprudenza citata).
72
Dall’art. 1 dell’AZRG, in combinato disposto con la circolare amministrativa generale del Ministero federale dell’Interno
4 giugno 1996, relativa all’AZRG e al regolamento d’applicazione di tale legge, risulta che il sistema di conservazione e
trattamento di dati personali istituito nel contesto dell’AZR riguarda tutti i cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità
della Repubblica federale di Germania che risiedono per un periodo di più di tre mesi nel territorio tedesco, a prescindere
dai motivi di tale soggiorno.
73
Pertanto, posto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato la sua libertà ex art. 18 CE di circolare e soggiornare in tale territorio,
e considerato il contesto della fattispecie della causa principale, l’esame della compatibilità di un sistema di conservazione
e trattamento di dati personali come quello oggetto della causa principale con il divieto di discriminazioni fondate sulla
nazionalità, per quanto riguarda dati conservati e trattati per finalità di lotta alla criminalità, deve essere svolto con
riferimento all’art. 12, primo comma, CE.
74
In tale contesto va rilevato che la decisione di rinvio non contiene indicazioni precise che consentano di stabilire se la
situazione oggetto della causa principale ricada sotto le previsioni dell’art. 43 CE. Tuttavia, quand’anche il giudice del
rinvio fosse di questo avviso, l’applicazione del divieto di discriminazione non può essere diversa a seconda che egli si
fondi su tale disposizione o sull’art. 12, primo comma, CE, letto in combinato disposto con l’art. 18, n. 1, CE.
75
Secondo una giurisprudenza costante, infatti, il divieto di discriminazione, sia esso fondato sull’art. 12 CE o sull’art. 43 CE,
impone di non trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera uguale. Un trattamento del
genere potrebbe essere giustificato solo se fondato su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone
interessate e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito (v., in questo senso, sentenza 5 giugno 2008,
causa C‑164/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4143, punto 13 e giurisprudenza citata).
76
In un contesto come quello della causa principale occorre quindi comparare la situazione dei cittadini dell’Unione non aventi
la nazionalità dello Stato membro interessato e residenti nel territorio di quest’ultimo con quella dei cittadini di tale
Stato membro in rapporto all’obiettivo della lotta alla criminalità. Di fatto, il governo tedesco si è limitato a far valere
questo aspetto della tutela dell’ordine pubblico.
77
Tale finalità presenta invero carattere legittimo, tuttavia non può essere addotta per giustificare un trattamento sistematico
di dati personali limitato a quelli dei soli cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità dello Stato membro interessato.
78
Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, la lotta alla criminalità, nell’accezione
generale addotta dal governo tedesco nelle sue osservazioni, riguarda necessariamente la repressione dei reati commessi, a
prescindere dalla cittadinanza dei loro autori.
79
Pertanto, per uno Stato membro, la situazione dei suoi cittadini non può differire da quella dei cittadini degli altri [OSCURATO:PERSONA]
membri dell’Unione soggiornanti nel suo territorio per quanto riguarda l’obiettivo della lotta alla criminalità.
80
Dunque, la disparità di trattamento tra i cittadini di tale Stato membro e gli altri cittadini dell’Unione, occasionata dal
trattamento sistematico, a fini di lotta alla criminalità, dei dati personali dei soli cittadini dell’Unione non aventi la
nazionalità dello Stato membro in questione, costituisce una discriminazione vietata dall’art. 12, primo comma, CE.
81
Di conseguenza, l’art. 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta all’istituzione da parte di uno Stato
membro, per finalità di lotta alla criminalità, di un sistema di trattamento di dati personali riguardante specificamente
i cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità di tale Stato membro.
Sulle spese
82
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
Un sistema di trattamento di dati personali relativi ai cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità dello Stato membro
interessato, quale il sistema istituito dalla legge 2 settembre 1994, sul registro centrale degli stranieri (Gesetz über das
Ausländerzentralregister), come modificata dalla legge 21 giugno 2005, finalizzato a coadiuvare le autorità nazionali incaricate
dell’applicazione della normativa sul diritto di soggiorno soddisfa il requisito di necessità di cui all’art. 7, lett. e),
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, interpretato alla luce del divieto
di discriminazioni fondate sulla nazionalità, soltanto se:
–
contiene unicamente i dati necessari per l’applicazione, da parte di tali autorità, di detta normativa, e
–
il suo carattere centralizzato consente un’applicazione più efficace di tale normativa per quanto riguarda il diritto di soggiorno
dei cittadini dell’Unione non aventi la nazionalità di detto Stato membro.
Spetta al giudice del rinvio verificare tali elementi nella fattispecie di cui alla causa principale.
In ogni caso, la conservazione e il trattamento di dati personali nominativi a fini statistici nell’ambito di un registro
come il registro centrale degli stranieri non possono essere considerati necessari ai sensi dell’art. 7, lett. e), della direttiva
95/46.
2)
L’art. 12, primo comma, CE deve essere interpretato nel senso che osta all’istituzione da parte di uno Stato membro, per finalità
di lotta alla criminalità, di un sistema di trattamento di dati personali riguardante specificamente i cittadini dell’Unione
non aventi la nazionalità di tale Stato membro.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.