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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2026

Cassazione n. 22810/2026

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ELI, che larappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controCONDOMINIO [OSCURATO:PERSONA] n. 17 in TORINO, in personadel legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 6955/2022Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 22810/2026Data pubblicazione 06/07/2026CONCETTA TROVATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 990/2021 della CORTE DI APPELLO diTORINO, depositata in data 03/09/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato il 24.4.2018 [OSCURATO:PERSONA] in giudizio il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 17 in Torinoinnanzi il Tribunale di Torino, impugnando la delibera assembleare del14.11.2017, con cui era stata revocata la precedente deliberazione del26.9.2017, in relazione alla quale il Majocco aveva avviato la proceduradi mediazione obbligatoria, ed era stato approvato –con il votocontrario del Majocco– il computo metrico dell’arch.

Brusamolin conindicazione dei costi di cui al preventivo della ditta Davimon S.r.l. dipertinenza, rispettivamente, delle parti comuni e di quelle privatedell’edificio.Nella resistenza del Condominio, esperita l’istruttoria, il Tribunalerigettava la domanda del Majocco, con sentenza n. 4956/2019,ritenendo che dalla spesa complessiva concernente al restauro dellafacciata e della copertura dell’edificio erano stati espunti gli importirelativi ai balconi di proprietà individuale, con conseguente limitazionedegli importi ripartiti tra i condomini ai soli interventi sulle parti comunidi cui all’art. 1117 c.c.Con la sentenza impugnata, n. 990/2021, la Corte di Appello diTorino rigettava il gravame interposto dal Majocco avverso la decisionedi prime cure, confermandola e condannando l’appellante alle spesedel grado.

La Corte distrettuale osservava, in particolare, che fosseNumero registro generale 6955/2022Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 22810/2026Data pubblicazione 06/07/2026corretto il criterio di ripartizione delle spese adottato dalla deliberazioneimpugnata, confermato anche dal C.T.U., e che non potesse esserescomputato dal totale del costo di progettazione, direzione lavori esicurezza dell’intervento la porzione riferita alle opere di verniciatura dipersiane e ringhiere, di pertinenza di ciascun singolo condomino; chel’articolazione del condominio in corpi di fabbrica autonomi noncomportasse l’applicazione del criterio di cui all’art. 1123, secondo eterzo comma, c.c., poiché la mera circostanza che le diverse parti delfabbricato condominiale avessero accesso da differenti scale nonimplicava anche l’autonomia strutturale delle diverse parti dell’edificio,il cui carattere unitario emergeva anche dalle planimetrie prodotte dalMajocco; che non fossero ravvisabili errori formali nella convocazionedell’assemblea del condominio, essendo stato articolato un ordine delgiorno sufficientemente specifico e idoneo ad assicurare la necessariainformazione dei condomini sugli argomenti da trattare in seno allariunione assembleare.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione FrancescoMajocco, affidandosi a quattro motivi.Resiste con controricorso il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 17in Torino.Con istanza congiunta, depositata in atti il 9.6.2026, le parti hannodocumentato l’intervenuta transazione della controversia ed hannoquindi, rispettivamente, rinunciato al ricorso ed aderito alla rinuncia.[OSCURATO:PERSONA] seguito della rinuncia al ricorso, cui ha aderito la partecontroricorrente, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 6955/2022Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 22810/2026Data pubblicazione 06/07/2026Nulla per le spese, avendone peraltro le parti invocatoespressamente la compensazione.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 03 luglio 2026.IL PRESIDENTEAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELI, che larappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controCONDOMINIO [OSCURATO:PERSONA] n. 17 in TORINO, in personadel legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 6955/2022Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 22810/2026Data pubblicazione 06/07/2026CONCETTA TROVATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 990/2021 della CORTE DI APPELLO diTORINO, depositata in data 03/09/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato il 24.4.2018 [OSCURATO:PERSONA] in giudizio il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 17 in Torinoinnanzi il Tribunale di Torino, impugnando la delibera assembleare del14.11.2017, con cui era stata revocata la precedente deliberazione del26.9.2017, in relazione alla quale il Majocco aveva avviato la proceduradi mediazione obbligatoria, ed era stato approvato –con il votocontrario del Majocco– il computo metrico dell’arch. Brusamolin conindicazione dei costi di cui al preventivo della ditta Davimon S.r.l. dipertinenza, rispettivamente, delle parti comuni e di quelle privatedell’edificio.Nella resistenza del Condominio, esperita l’istruttoria, il Tribunalerigettava la domanda del Majocco, con sentenza n. 4956/2019,ritenendo che dalla spesa complessiva concernente al restauro dellafacciata e della copertura dell’edificio erano stati espunti gli importirelativi ai balconi di proprietà individuale, con conseguente limitazionedegli importi ripartiti tra i condomini ai soli interventi sulle parti comunidi cui all’art. 1117 c.c.Con la sentenza impugnata, n. 990/2021, la Corte di Appello diTorino rigettava il gravame interposto dal Majocco avverso la decisionedi prime cure, confermandola e condannando l’appellante alle spesedel grado. La Corte distrettuale osservava, in particolare, che fosseNumero registro generale 6955/2022Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 22810/2026Data pubblicazione 06/07/2026corretto il criterio di ripartizione delle spese adottato dalla deliberazioneimpugnata, confermato anche dal C.T.U., e che non potesse esserescomputato dal totale del costo di progettazione, direzione lavori esicurezza dell’intervento la porzione riferita alle opere di verniciatura dipersiane e ringhiere, di pertinenza di ciascun singolo condomino; chel’articolazione del condominio in corpi di fabbrica autonomi noncomportasse l’applicazione del criterio di cui all’art. 1123, secondo eterzo comma, c.c., poiché la mera circostanza che le diverse parti delfabbricato condominiale avessero accesso da differenti scale nonimplicava anche l’autonomia strutturale delle diverse parti dell’edificio,il cui carattere unitario emergeva anche dalle planimetrie prodotte dalMajocco; che non fossero ravvisabili errori formali nella convocazionedell’assemblea del condominio, essendo stato articolato un ordine delgiorno sufficientemente specifico e idoneo ad assicurare la necessariainformazione dei condomini sugli argomenti da trattare in seno allariunione assembleare.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione FrancescoMajocco, affidandosi a quattro motivi.Resiste con controricorso il Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 17in Torino.Con istanza congiunta, depositata in atti il 9.6.2026, le parti hannodocumentato l’intervenuta transazione della controversia ed hannoquindi, rispettivamente, rinunciato al ricorso ed aderito alla rinuncia.[OSCURATO:PERSONA] seguito della rinuncia al ricorso, cui ha aderito la partecontroricorrente, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 6955/2022Numero sezionale 1710/2026Numero di raccolta generale 22810/2026Data pubblicazione 06/07/2026Nulla per le spese, avendone peraltro le parti invocatoespressamente la compensazione. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 03 luglio 2026.IL PRESIDENTEAntonio Scarpa
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