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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 06402/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 03ENUNE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 01XCKH9 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art.213 cod. proc. pen. quanto alla ricognizione fotografica degli imputati, è generico poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte di appello, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Suprema Corte con sentenza del 14/03/2023, ha compiutamente evidenziato la validità del riconoscimento fotografico avvenuto in sede testimoniale, nel contradditorio tra le parti ed a conferma di quello già espletato in sede di indagini preliminari, a precipua corroborazione dei frames delle telecamere estratti che non hanno lasciato dubbi circa l'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti: talché, la ricognizione personale effettuata in sede di indagini preliminari è perfettamente utilizzabile quale prova atipica se confermata in dibattimento e se non vi sono elementi per ritenere che tale conferma sia stata indotta da contrassegni sulle foto agli atti); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 03ENUNE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 01XCKH9 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art.213 cod. proc. pen. quanto alla ricognizione fotografica degli imputati, è generico poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte di appello, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Suprema Corte con sentenza del 14/03/2023, ha compiutamente evidenziato la validità del riconoscimento fotografico avvenuto in sede testimoniale, nel contradditorio tra le parti ed a conferma di quello già espletato in sede di indagini preliminari, a precipua corroborazione dei frames delle telecamere estratti che non hanno lasciato dubbi circa l'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti: talché, la ricognizione personale effettuata in sede di indagini preliminari è perfettamente utilizzabile quale prova atipica se confermata in dibattimento e se non vi sono elementi per ritenere che tale conferma sia stata indotta da contrassegni sulle foto agli atti); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] s
Sentenza Cassazione n. 06402/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris