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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 21949/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 11/10/2024 che, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 29/02/2024, condannava il ricorrente per il reato di cui all'art. 7, comma 2, d.m. 4 del 2019 perché, quale percettore del reddito di cittadinanza, ometteva di comunicare le variazioni informative sullo stato personale dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.

Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 2 cod. pen., 1, co. 138 della

I. 197 del 2022 e 13 del d.l. 48 del 2023 posto che la pronuncia del primo giudice è intervenuta in data 28/02/2024 e dunque successivamente al venir meno della fattispecie incriminatrice giacché la norma abrogante era ormai vigente ed efficace.

Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente nonché sussistente l'elemento psicologico del reato de quo, non avendo considerato che lo Spola fosse detenuto al momento della presentazione dell'istanza.

Il primo motivo è manifestamente infondato posto che, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (ex rflultis, Sez. 3, Sez. 3 - , sent. n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01).

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Ed invero, il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dal Giudice di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile, avendo la Corte correttamente ritenuto che l'imputato ometteva di comunicare di essere sottoposto a misure cautelari nonostante dal febbraio al giugno del 2021 ne fosse stato destinatario, come risultante dalla certificazione DAP acquisita e comunicato dalla Guardia di Finanza all'INPS.

Inoltre, risulta sussistente l'elemento psicologico del reato ascritto posto che la regolare notifica di diversi provvedimenti che applicavano o sostituivano misure cautelari di natura custodiale conferma che egli fosse a conoscenza del presupposto fattuale ostativo all'applicazione del predetto beneficio, che ometteva di comunicare.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannaiI91 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 11/10/2024 che, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 29/02/2024, condannava il ricorrente per il reato di cui all'art. 7, comma 2, d.m. 4 del 2019 perché, quale percettore del reddito di cittadinanza, ometteva di comunicare le variazioni informative sullo stato personale dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 2 cod. pen., 1, co. 138 della I. 197 del 2022 e 13 del d.l. 48 del 2023 posto che la pronuncia del primo giudice è intervenuta in data 28/02/2024 e dunque successivamente al venir meno della fattispecie incriminatrice giacché la norma abrogante era ormai vigente ed efficace. Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello ritenuto provata la penale responsabilità del ricorrente nonché sussistente l'elemento psicologico del reato de quo, non avendo considerato che lo Spola fosse detenuto al momento della presentazione dell'istanza. Il primo motivo è manifestamente infondato posto che, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (ex rflultis, Sez. 3, Sez. 3 - , sent. n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01). Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dal Giudice di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile, avendo la Corte correttamente ritenuto che l'imputato ometteva di comunicare di essere sottoposto a misure cautelari nonostante dal febbraio al giugno del 2021 ne fosse stato destinatario, come risultante dalla certificazione DAP acquisita e comunicato dalla Guardia di Finanza all'INPS. Inoltre, risulta sussistente l'elemento psicologico del reato ascritto posto che la regolare notifica di diversi provvedimenti che applicavano o sostituivano misure cautelari di natura custodiale conferma che egli fosse a conoscenza del presupposto fattuale ostativo all'applicazione del predetto beneficio, che ometteva di comunicare. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaiI91 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]
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