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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15643/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-T-E-5.0N-SAN--P-AQ-60-5~1TRUM [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. egra-CA- \.1.4.d.. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 19-22/03/2021 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda di ammissione proposta, ai sensi dell'art. 1, comma 199 della I.

I. 24 dicembre 2012, n. 228, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in relazione a due crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il cui capitale sociale e i cui beni erano stati oggetto di confisca ormai definitiva, nell'ambito del procedimento 43/2009 R.M.P.

L'istante aveva dedotto: a) che i crediti erano pacificamente anteriori alla trascrizione del sequestro di prevenzione; b) che la concessione del credito non era stata strumentale ad alcuna attività illecita, ma era diretta alla realizzazione di fabbricati da commercializzare; c) che l'istituto bancario versava in condizioni di buona fede, non essendo a conoscenza delle attività illecite del proposto, ossia [OSCURATO:PERSONA], neppure cliente della banca; d) che i rapporti erano stati intrattenuti con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., i cui soci erano il figlio - che ricopriva anche la carica di amministratore unico della società - e la moglie del Pecora; e) che le pratiche di concessione dei finanziamenti erano state ampiamente istruite e la banca aveva erogato i mutui, in quanto, dalla verifica dei bilanci, la società era apparsa solida sul mercato e aveva progressivamente aumentato l'operatività negli anni; f) che l'andamento del settore immobiliare nella zona era favorevole, l'operazione era assistita da sufficienti garanzie e il finanziamento era stato concesso secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

2. Avverso l'ordinanza di rigetto della domanda [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di cedente dei crediti, e la [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico, entrambe rappresentate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 1, commi 196 e seg. della

I. n. 228 del 2012 e degli artt. 52 e seg. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riguardo alla premessa argomentativa del Tribunale, secondo il quale, alla stregua dell'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art. 20 della

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 161, grava sul creditore l'onere di dimostrare l'assenza del nesso di strumentalità tra il credito erogato dalla banca e le attività illecite del proposto.

Il ricorso richiama, al riguardo, le conclusioni di Sez. 5, n. 3250 del 18/11/2019 - dep. il 27/01/2020 e Sez. 5, n. 10158 del 05/02/2018, entrambe non massimate, e aggiunge che siffatte conclusioni non sono mutate a seguito della ricordata novella del 2017.2.2.

Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 1, commi 196 e seg. della

I. n. 228 del 2012 e degli artt. 52 e seg. del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rilevando: a) che il Tribunale aveva omesso di operare una verifica in concreto del nesso di strumentalità; b) che non può attribuirsi rilevanza alla ipotizzata e generica coincidenza temporale tra pericolosità ed epoca di insorgenza del credito e che neppure potevano essere valorizzate le circostanze indicate dal Tribunale per dimostrare la pericolosità del Pecora, in quanto prive di correlazione con l'attività svolta dalla 'società finanziata, la cui effettiva operatività nell'ambito dell'edilizia non era stata neppure messa in dubbio dal provvedimento impugnato; c) che, d'altra parte, la società operava in una regione diversa da quella nella quale era stata riscontrata la pericolosità del Pecora; d) che il credito era stato erogato in relazione alla costruzione e alla vendita di immobili in Friuli, sulla base di analitici stati di avanzamento di lavori, che attestavano l'impiego del denaro nell'attività costituente l'oggetto sociale; e) che gli immobili erano stati effettivamente realizzati; f) che lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che l'importo di 300.000,00 euro ottenuto dalla banca come ultima erogazione del primo finanziamento era stato utilizzato per acquistare il terreno sul quale sarebbe stata costruita la palazzina oggetto del secondo finanziamento.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 1, commi 196 e seg. della

I. n. 228 del 2012 e degli artt. 52 e seg. del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rilevando: a) che, a fronte dell'insussistenza di qualunque nesso di strumentalità, era del tutto irrilevante dimostrare la buona fede del creditore, che presuppone l'accertamento della funzionalità dell'erogazione del credito all'attività illecita del proposto; b) che era, in ogni caso, erroneamente e contraddittoriamente argomentata l'esclusione della buona fede della banca, tenuto conto del fatto che quest'ultima aveva svolto i propri accertamenti con riguardo alla società destinataria dei finanziamenti e non aveva mai intrattenuto rapporti con il Pecora; c) che, del resto, era stato lo stesso Tribunale a riconoscere che, all'epoca dell'erogazione dei finanziamenti, non erano circolate notizie in merito alla pericolosità sociale del proposto; d) che non sussiste un onere della banca di acquisire informazioni sui possibili debitori o il certificato penale di questi ultimi (e dei loro congiunti); e) che irrilevante era il coinvolgimento del Pecora parecchi anni prima dell'erogazione del mutuo in vicende giudiziarie, dalle quali, peraltro, era uscito assolto.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 1, commi 196 e seg. della

I. n. 228 del 2012 e degli artt. 52 e seg. del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alle conclusioni del Tribunale, che ha escluso la buona fede della banca a causa di presunte criticità nell'espletamento dell'istruttoria.

Ricordato che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, rileva solo il mancato rispetto di obblighi di diligenza che sia sintomatico della mancanza di buona fede (v., ad es.

Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, Rv. 279024 - 0), si osserva: a) che, alla stregua delle stesse argomentazioni spese dal Tribunale, la ritenuta superficialità dell'istruttoria era piuttosto funzionale • ad acquisire un nuovo cliente che non ad esprimere la consapevolezza del compimento di attività criminose o di riciclaggio; b) che, in ogni caso, i rilievi del Tribunale erano privi di concludenza e non avevano tenuto in alcuna considerazione il fatto che l'erogazione era correlata agli stati di avanzamento dei lavori e che la società aveva ultimato gli immobili previsti; c) che neppure era stato considerato che le informazioni acquisite presso la [OSCURATO:PERSONA] avevano comprovato che la società aveva estinto le proprie esposizioni finanziarie; d) che neppure era stato valutato il fatto che il mercato immobiliare locale era in fase di ampliamento; e) che i dati di bilancio confermavano la crescita della operatività della società; f) che, in relazione al secondo finanziamento, la riclassificazione del bilancio risponde a dinamiche interne finalizzate a rendere attuali i dati disponibili; g) che la banca era legittimata a modificare le condizioni poste per l'erogazione del secondo finanziamento in dipendenza .dello stato di avanzamento dei lavori e delle probabilità di rimborso.

Considerato in diritto

1. I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica.

Essi sono infondati.

Il tema giuridico sollevato dal primo motivo, quanto alla distribuzione dell'onere di dimostrare l'assenza del nesso di strumentalità tra il credito erogato dalla banca e le attività illecite del proposto appare, anzi, neppure sorretto da un interesse giuridico ad impugnare la decisione del Tribunale, una volta accertato che quest'ultimo non ha affatto deciso muovendo da una incertezza probatoria, che sarebbe stata fatta gravare sul richiedente.

Il significato decisorio delle regole in tema di onere della prova va infatti colto nell'individuazione del soggetto sul quale ricadranno le conseguenze dell'incertezza dimostrativa.

Ma, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha accertato positivamente - e può aggiungersi in termini di stringente logicità argomentativa - la strumentalità delle risorse conseguite con i finanziamenti dei quali Si discute all'attività illecita del Pecora.A questo riguardo, si impone una precisazione, poiché l'esame del secondo motivo di ricorso rivela una erronea sovrapposizione di piani.

L'art. 52 del d.

Igs. 159 del 2011 richiamato dall'art. 1, comma 200 della

I. n. 228 del 2012, al fine di individuare i presupposti per l'ammissione del credito al pagamento è stato oggetto di modifiche normative che, per quanto si dirà, sono del tutto irrilevanti nel presente giudizio. li testo originario del comma 1, lett. b), nell'occuparsi dei diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, prevedeva, come condizione per l'ammissione, «che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità».

Il dato letterale della norma, in linea con la sua ratio ha condotto a ritenere che esso comporti che «i diritti dei terzi creditori non sono pregiudicati, salvo che risulti l'eventuale strumentalità del credito alla attività illecita ovvero la sua funzione di mezzo di riciclaggio» e che «solo quando tale strumentalità risulti, spetterà al creditore dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità» (Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265606).

Le due condizioni sopra ricordate si pongono, pertanto, secondo la lettura della giurisprudenza di questa Corte, in termini descritti come di "alternatività", nel senso che la buona fede del terzo creditore assistito da ipoteca, iscritta sul bene assoggettato a confisca di prevenzione anteriormente al sequestro, costituisce condizione necessaria per l'opponibilità del diritto reale di garanzia al provvedimento ablatorio solo nell'ipotesi in cui l'erogazione del credito sia stata oggettivamente funzionale all'attività illecita del prevenuto (Sez. 5, n. 46711 del 03/10/2016, Banca del Lavoro, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268418; Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264373).

Oggi, a seguito della sostituzione operata dall'art. 20, comma 1, lett. a) della

I. 17/10/2017, 161, i due requisiti sono divenuti cumulativi, richiedendosi «che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento».

Ora, assumendo per comodità di trattazione, secondo la stessa prospettazione del provvedimento impugnato e gli auspici del ricorso, come punto di riferimento l'art. 52 d.lgs. n. 152 del 2011 nel testo previgente alla novella del 2017, appare evidente, come si diceva in principio, che la prima condizione impone che «il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego».Questo primo segmento normativo è rimasto immutato e, in definitiva, richiede una valutazione di carattere oggettivo, come puntualmente rilevato dal Tribunale che, all'esito di una approfondita analisi delle attività del Pecora, ha appunto concluso come l'erogazione dei finanziamenti bancari avesse oggettivamente agevolato l'attività illecita, sovrapponibile alla stessa attività imprenditoriale svolta dal proposto, strumentalizzata quale canale per consentire ad [OSCURATO:PERSONA], boss del mandamento di Pagliarelli, la ripulitura di ingenti capitali illeciti, investiti nelle attività imprenditoriali del Pecora, al fine di riottenerne nel tempo i relativi profitti (al rlguarc.13, sigi-,nficativamente il provvedimento impugnato ricorda che proprio il ricorso al credito bancario era stato allegato dalle difese del proposto e degli intervenienti quale fonte giustificativa del patrimonio sottoposto a sequestro).

L'appartenenza del Pecora al sodalizio mafioso, imprenditore edile divenuto socio in affari di esponenti di vertice del sodalizio mafioso, e la riconducibilità anche della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al primo non sono oggetto di discussione nel ricorso, nella loro realtà di concreto accertamento fattuale.

Ed è proprio alla stregua di siffatta ricostruzione che, del tutto razionalmente e adeguatamente dando conto anche dei profili cronologici, il Tribunale ha rilevato come i finanziamenti abbiano avvantaggiato e anche indirettamente agevolato l'attività illecita del proposto, favorendo l'opera di riciclaggio realizzata attraverso la confusione di apporti di provenienza illecita con quelli di origine lecita.

Le censure svolte nel secondo motivo o si muovono su un piano genericamente assertivo di contestazione delle conclusioni tratte dalle ricordate premesse - qui solo sinteticamente riferite, nei limiti necessari al sindacato di legittimità - o finiscono per introdurre temi che riguardano la seconda condizione, ossia l'atteggiamento della banca nell'erogazione del credito, insistendo in una prospettazione che già il Tribunale aveva considerato «evasiva», in quanto si sottrae al nucleo fondamentale della vicenda sopra ricostruito e da apprezzare in termini oggettivi.

2. I restanti due motivi, anch'essi esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

Essi investono la seconda condizione indicata dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, il cui esame è imposto, assumendo la prospettiva ricostruttiva accolta al principio del precedente n. 1, una volta accertato, sul piano oggettivo, il nesso di strumentalità dell'attività di erogazione del credito alle attività illecite del proposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego.

Quest'ultima puntualizzazione resta in ombra nel ricorso, ma, in realtà, il nesso di strumentalità quale sopra accertato concerne anche le attività di riciclaggio del denaro.Dovendo verificare se sussista o non l'ignoranza, in buona fede, di siffatta strumentalità, l'analisi del Tribunale è rimasta saldamente ancorata ai dati della realtà oggettiva, proprio per non fondare le conclusioni su di un inaccettabile intuizionismo psicologico.

Il ricorso, valorizzando profili isolatamente considerati, denuncia una contraddittorietà motivazionale del tutto insussistente, in quanto il provvedimento impugnato ha sottolineato tutta una serie di anomalie, delle quali si dirà subito infra, che, in termini di notevole pregnanza argomentativa, documentano come l'istituto, sia pure perseguendo proprie finalità di profitto (in questo senso si giustifica il cenno del provvedimento impugnato al proposito di acquisire un nuovo cliente), avesse operato senza l'ordinaria diligenza, al fine di scongiurare il rischio che la concessione del credito agevolasse forme di riciclaggio.

In questa prospettiva, il Tribunale ha razionalmente ritenuto - in ciò cogliendo la mancanza di prova della buona fede nell'ignoranza del nesso di strumentalità - che l'istituto avesse sottovalutato elementi che, oltre a costituire ragioni più che sufficienti a non concedere il credito, rappresentano indici rivelatori di canali oscuri di approvvigionamento di liquidità.

Per citare solo alcune delle anomalie indicate nella approfonditissima motivazione, che riceve, sul punto, critiche di assoluta genericità, prive di qualunque base obiettiva di confutazione, si menzionano: il finanziamento ad una società operante in altra regione, la cui compagine sociale era costituita da una casalinga e un ragazzo di ventiquattro anni; la valorizzazione della valutazione di affidabilità di una non precisata agenzia immobiliare; ma soprattutto gli elementi di criticità del bilancio della società al 31/12/2013 - ben dieci parametri su dodici presentavano una valutazione negativa; l'assenza in atti della situazione aggiornata all'agosto 2014, sulla quale torna ad insistere assertivamente il ricorso; l'assenza di qualunque chiarimento sull'andamento delle vendite e sul rapporto fra i ricavi ottenuti, i versamenti a deconto e le restrizioni delle ipoteche; le criticità dei bilanci successivi, ancorché meno gravi, ma in ragione delle iniezioni di liquidità derivanti dalle operazioni delle quali si tratta; la non oggettivamente fondata riclassificazione del bilancio con correzione immotivata - e che tale resta anche all'esito dell'esame del ricorso -; le immotivate - se non in termini generici e assertivi - modifiche delle condizioni per l'erogazione del secondo finanziamento).

Si tratta di valutazione che si iscrive in termini di estremo rigore argomentativo nella cornice tracciata da Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, Rv. 279024 - 01, secondo la quale, ai fini che qui rilevano, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza per l'incompletezza dell'istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio, assume rilievo quando detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all'attività illecita del prevenuto (o, si deve aggiungere, all'attività che costituisca il frutto o il reimpiego dei risultati dell'attività illecita, alla stregua del non equivoco tenore della norma).

3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna lo ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-T-E-5.0N-SAN--P-AQ-60-5~1TRUM [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. egra-CA- \.1.4.d.. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19-22/03/2021 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda di ammissione proposta, ai sensi dell'art. 1, comma 199 della I. I. 24 dicembre 2012, n. 228, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in relazione a due crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il cui capitale sociale e i cui beni erano stati oggetto di confisca ormai definitiva, nell'ambito del procedimento 43/2009 R.M.P. L'istante aveva dedotto: a) che i crediti erano pacificamente anteriori alla trascrizione del sequestro di prevenzione; b) che la concessione del credito non era stata strumentale ad alcuna attività illecita, ma era diretta alla realizzazione di fabbricati da commercializzare; c) che l'istituto bancario versava in condizioni di buona fede, non essendo a conoscenza delle attività illecite del proposto, ossia [OSCURATO:PERSONA], neppure cliente della banca; d) che i rapporti erano stati intrattenuti con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., i cui soci erano il figlio - che ricopriva anche la carica di amministratore unico della società - e la moglie del Pecora; e) che le pratiche di concessione dei finanziamenti erano state ampiamente istruite e la banca aveva erogato i mutui, in quanto, dalla verifica dei bilanci, la società era apparsa solida sul mercato e aveva progressivamente aumentato l'operatività negli anni; f) che l'andamento del settore immobiliare nella zona era favorevole, l'operazione era assistita da sufficienti garanzie e il finanziamento era stato concesso secondo lo stato di avanzamento dei lavori. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto della domanda [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di cedente dei crediti, e la [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico, entrambe rappresentate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 1, commi 196 e seg. della I. n. 228 del 2012 e degli artt. 52 e seg. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riguardo alla premessa argomentativa del Tribunale, secondo il quale, alla stregua dell'art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art. 20 della I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 161, grava sul creditore l'onere di dimostrare l'assenza del nesso di strumentalità tra il credito erogato dalla banca e le attività illecite del proposto. Il ricorso richiama, al riguardo, le conclusioni di Sez. 5, n. 3250 del 18/11/2019 - dep. il 27/01/2020 e Sez. 5, n. 10158 del 05/02/2018, entrambe non massimate, e aggiunge che siffatte conclusioni non sono mutate a seguito della ricordata novella del 2017.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 1, commi 196 e seg. della I. n. 228 del 2012 e degli artt. 52 e seg. del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rilevando: a) che il Tribunale aveva omesso di operare una verifica in concreto del nesso di strumentalità; b) che non può attribuirsi rilevanza alla ipotizzata e generica coincidenza temporale tra pericolosità ed epoca di insorgenza del credito e che neppure potevano essere valorizzate le circostanze indicate dal Tribunale per dimostrare la pericolosità del Pecora, in quanto prive di correlazione con l'attività svolta dalla 'società finanziata, la cui effettiva operatività nell'ambito dell'edilizia non era stata neppure messa in dubbio dal provvedimento impugnato; c) che, d'altra parte, la società operava in una regione diversa da quella nella quale era stata riscontrata la pericolosità del Pecora; d) che il credito era stato erogato in relazione alla costruzione e alla vendita di immobili in Friuli, sulla base di analitici stati di avanzamento di lavori, che attestavano l'impiego del denaro nell'attività costituente l'oggetto sociale; e) che gli immobili erano stati effettivamente realizzati; f) che lo stesso Tribunale aveva riconosciuto che l'importo di 300.000,00 euro ottenuto dalla banca come ultima erogazione del primo finanziamento era stato utilizzato per acquistare il terreno sul quale sarebbe stata costruita la palazzina oggetto del secondo finanziamento. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 1, commi 196 e seg. della I. n. 228 del 2012 e degli artt. 52 e seg. del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rilevando: a) che, a fronte dell'insussistenza di qualunque nesso di strumentalità, era del tutto irrilevante dimostrare la buona fede del creditore, che presuppone l'accertamento della funzionalità dell'erogazione del credito all'attività illecita del proposto; b) che era, in ogni caso, erroneamente e contraddittoriamente argomentata l'esclusione della buona fede della banca, tenuto conto del fatto che quest'ultima aveva svolto i propri accertamenti con riguardo alla società destinataria dei finanziamenti e non aveva mai intrattenuto rapporti con il Pecora; c) che, del resto, era stato lo stesso Tribunale a riconoscere che, all'epoca dell'erogazione dei finanziamenti, non erano circolate notizie in merito alla pericolosità sociale del proposto; d) che non sussiste un onere della banca di acquisire informazioni sui possibili debitori o il certificato penale di questi ultimi (e dei loro congiunti); e) che irrilevante era il coinvolgimento del Pecora parecchi anni prima dell'erogazione del mutuo in vicende giudiziarie, dalle quali, peraltro, era uscito assolto. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'art. 1, commi 196 e seg. della I. n. 228 del 2012 e degli artt. 52 e seg. del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alle conclusioni del Tribunale, che ha escluso la buona fede della banca a causa di presunte criticità nell'espletamento dell'istruttoria. Ricordato che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, rileva solo il mancato rispetto di obblighi di diligenza che sia sintomatico della mancanza di buona fede (v., ad es. Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, Rv. 279024 - 0), si osserva: a) che, alla stregua delle stesse argomentazioni spese dal Tribunale, la ritenuta superficialità dell'istruttoria era piuttosto funzionale • ad acquisire un nuovo cliente che non ad esprimere la consapevolezza del compimento di attività criminose o di riciclaggio; b) che, in ogni caso, i rilievi del Tribunale erano privi di concludenza e non avevano tenuto in alcuna considerazione il fatto che l'erogazione era correlata agli stati di avanzamento dei lavori e che la società aveva ultimato gli immobili previsti; c) che neppure era stato considerato che le informazioni acquisite presso la [OSCURATO:PERSONA] avevano comprovato che la società aveva estinto le proprie esposizioni finanziarie; d) che neppure era stato valutato il fatto che il mercato immobiliare locale era in fase di ampliamento; e) che i dati di bilancio confermavano la crescita della operatività della società; f) che, in relazione al secondo finanziamento, la riclassificazione del bilancio risponde a dinamiche interne finalizzate a rendere attuali i dati disponibili; g) che la banca era legittimata a modificare le condizioni poste per l'erogazione del secondo finanziamento in dipendenza .dello stato di avanzamento dei lavori e delle probabilità di rimborso. Considerato in diritto 1. I primi due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica. Essi sono infondati. Il tema giuridico sollevato dal primo motivo, quanto alla distribuzione dell'onere di dimostrare l'assenza del nesso di strumentalità tra il credito erogato dalla banca e le attività illecite del proposto appare, anzi, neppure sorretto da un interesse giuridico ad impugnare la decisione del Tribunale, una volta accertato che quest'ultimo non ha affatto deciso muovendo da una incertezza probatoria, che sarebbe stata fatta gravare sul richiedente. Il significato decisorio delle regole in tema di onere della prova va infatti colto nell'individuazione del soggetto sul quale ricadranno le conseguenze dell'incertezza dimostrativa. Ma, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha accertato positivamente - e può aggiungersi in termini di stringente logicità argomentativa - la strumentalità delle risorse conseguite con i finanziamenti dei quali Si discute all'attività illecita del Pecora.A questo riguardo, si impone una precisazione, poiché l'esame del secondo motivo di ricorso rivela una erronea sovrapposizione di piani. L'art. 52 del d. Igs. 159 del 2011 richiamato dall'art. 1, comma 200 della I. n. 228 del 2012, al fine di individuare i presupposti per l'ammissione del credito al pagamento è stato oggetto di modifiche normative che, per quanto si dirà, sono del tutto irrilevanti nel presente giudizio. li testo originario del comma 1, lett. b), nell'occuparsi dei diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, prevedeva, come condizione per l'ammissione, «che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità». Il dato letterale della norma, in linea con la sua ratio ha condotto a ritenere che esso comporti che «i diritti dei terzi creditori non sono pregiudicati, salvo che risulti l'eventuale strumentalità del credito alla attività illecita ovvero la sua funzione di mezzo di riciclaggio» e che «solo quando tale strumentalità risulti, spetterà al creditore dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità» (Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265606). Le due condizioni sopra ricordate si pongono, pertanto, secondo la lettura della giurisprudenza di questa Corte, in termini descritti come di "alternatività", nel senso che la buona fede del terzo creditore assistito da ipoteca, iscritta sul bene assoggettato a confisca di prevenzione anteriormente al sequestro, costituisce condizione necessaria per l'opponibilità del diritto reale di garanzia al provvedimento ablatorio solo nell'ipotesi in cui l'erogazione del credito sia stata oggettivamente funzionale all'attività illecita del prevenuto (Sez. 5, n. 46711 del 03/10/2016, Banca del Lavoro, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268418; Sez. 6, n. 32524 del 16/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264373). Oggi, a seguito della sostituzione operata dall'art. 20, comma 1, lett. a) della I. 17/10/2017, 161, i due requisiti sono divenuti cumulativi, richiedendosi «che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento». Ora, assumendo per comodità di trattazione, secondo la stessa prospettazione del provvedimento impugnato e gli auspici del ricorso, come punto di riferimento l'art. 52 d.lgs. n. 152 del 2011 nel testo previgente alla novella del 2017, appare evidente, come si diceva in principio, che la prima condizione impone che «il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego».Questo primo segmento normativo è rimasto immutato e, in definitiva, richiede una valutazione di carattere oggettivo, come puntualmente rilevato dal Tribunale che, all'esito di una approfondita analisi delle attività del Pecora, ha appunto concluso come l'erogazione dei finanziamenti bancari avesse oggettivamente agevolato l'attività illecita, sovrapponibile alla stessa attività imprenditoriale svolta dal proposto, strumentalizzata quale canale per consentire ad [OSCURATO:PERSONA], boss del mandamento di Pagliarelli, la ripulitura di ingenti capitali illeciti, investiti nelle attività imprenditoriali del Pecora, al fine di riottenerne nel tempo i relativi profitti (al rlguarc.13, sigi-,nficativamente il provvedimento impugnato ricorda che proprio il ricorso al credito bancario era stato allegato dalle difese del proposto e degli intervenienti quale fonte giustificativa del patrimonio sottoposto a sequestro). L'appartenenza del Pecora al sodalizio mafioso, imprenditore edile divenuto socio in affari di esponenti di vertice del sodalizio mafioso, e la riconducibilità anche della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al primo non sono oggetto di discussione nel ricorso, nella loro realtà di concreto accertamento fattuale. Ed è proprio alla stregua di siffatta ricostruzione che, del tutto razionalmente e adeguatamente dando conto anche dei profili cronologici, il Tribunale ha rilevato come i finanziamenti abbiano avvantaggiato e anche indirettamente agevolato l'attività illecita del proposto, favorendo l'opera di riciclaggio realizzata attraverso la confusione di apporti di provenienza illecita con quelli di origine lecita. Le censure svolte nel secondo motivo o si muovono su un piano genericamente assertivo di contestazione delle conclusioni tratte dalle ricordate premesse - qui solo sinteticamente riferite, nei limiti necessari al sindacato di legittimità - o finiscono per introdurre temi che riguardano la seconda condizione, ossia l'atteggiamento della banca nell'erogazione del credito, insistendo in una prospettazione che già il Tribunale aveva considerato «evasiva», in quanto si sottrae al nucleo fondamentale della vicenda sopra ricostruito e da apprezzare in termini oggettivi. 2. I restanti due motivi, anch'essi esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. Essi investono la seconda condizione indicata dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, il cui esame è imposto, assumendo la prospettiva ricostruttiva accolta al principio del precedente n. 1, una volta accertato, sul piano oggettivo, il nesso di strumentalità dell'attività di erogazione del credito alle attività illecite del proposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego. Quest'ultima puntualizzazione resta in ombra nel ricorso, ma, in realtà, il nesso di strumentalità quale sopra accertato concerne anche le attività di riciclaggio del denaro.Dovendo verificare se sussista o non l'ignoranza, in buona fede, di siffatta strumentalità, l'analisi del Tribunale è rimasta saldamente ancorata ai dati della realtà oggettiva, proprio per non fondare le conclusioni su di un inaccettabile intuizionismo psicologico. Il ricorso, valorizzando profili isolatamente considerati, denuncia una contraddittorietà motivazionale del tutto insussistente, in quanto il provvedimento impugnato ha sottolineato tutta una serie di anomalie, delle quali si dirà subito infra, che, in termini di notevole pregnanza argomentativa, documentano come l'istituto, sia pure perseguendo proprie finalità di profitto (in questo senso si giustifica il cenno del provvedimento impugnato al proposito di acquisire un nuovo cliente), avesse operato senza l'ordinaria diligenza, al fine di scongiurare il rischio che la concessione del credito agevolasse forme di riciclaggio. In questa prospettiva, il Tribunale ha razionalmente ritenuto - in ciò cogliendo la mancanza di prova della buona fede nell'ignoranza del nesso di strumentalità - che l'istituto avesse sottovalutato elementi che, oltre a costituire ragioni più che sufficienti a non concedere il credito, rappresentano indici rivelatori di canali oscuri di approvvigionamento di liquidità. Per citare solo alcune delle anomalie indicate nella approfonditissima motivazione, che riceve, sul punto, critiche di assoluta genericità, prive di qualunque base obiettiva di confutazione, si menzionano: il finanziamento ad una società operante in altra regione, la cui compagine sociale era costituita da una casalinga e un ragazzo di ventiquattro anni; la valorizzazione della valutazione di affidabilità di una non precisata agenzia immobiliare; ma soprattutto gli elementi di criticità del bilancio della società al 31/12/2013 - ben dieci parametri su dodici presentavano una valutazione negativa; l'assenza in atti della situazione aggiornata all'agosto 2014, sulla quale torna ad insistere assertivamente il ricorso; l'assenza di qualunque chiarimento sull'andamento delle vendite e sul rapporto fra i ricavi ottenuti, i versamenti a deconto e le restrizioni delle ipoteche; le criticità dei bilanci successivi, ancorché meno gravi, ma in ragione delle iniezioni di liquidità derivanti dalle operazioni delle quali si tratta; la non oggettivamente fondata riclassificazione del bilancio con correzione immotivata - e che tale resta anche all'esito dell'esame del ricorso -; le immotivate - se non in termini generici e assertivi - modifiche delle condizioni per l'erogazione del secondo finanziamento). Si tratta di valutazione che si iscrive in termini di estremo rigore argomentativo nella cornice tracciata da Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, Rv. 279024 - 01, secondo la quale, ai fini che qui rilevano, il mancato rispetto degli obblighi di diligenza per l'incompletezza dell'istruttoria o la non corretta valutazione del merito creditizio, assume rilievo quando detta negligenza abbia determinato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concesso rispetto all'attività illecita del prevenuto (o, si deve aggiungere, all'attività che costituisca il frutto o il reimpiego dei risultati dell'attività illecita, alla stregua del non equivoco tenore della norma). 3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna lo ricorrente al pagamento
Sentenza Cassazione n. 15643/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris