CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2021
Cassazione n. 14795/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Appello di Venezia.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del tribunaledi Rovigo del 28.06.2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato inrelazione al reato ex art. 305 co. 2 del Dlgs. 209/2005 per avere svolto attivitàdi mediazione assicurativa senza inscrizione nel registro di cui all'art. 109 delDlgs. 209/2005.2. Avverso la sentenza sopra indicata della Corte di appello, propone ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, sollevando duemotivi di impugnazione.3. Deduce con il primo vizi di violazione di legge e di motivazione, rilevandoun intervenuto errore del giudice nel non distinguere tra intermediazioneassicurativa e consulenza assicurativa e osservando che in tal modo i giudicisarebbero incorsi in errore nell'attribuire rilevanza penale a condotte che sicollocano nell'ambito della mera consulenza. Mancherebbe altresì ognispiegazione circa la riconducibilità delle condotte del ricorrente nell'ambito dellaintermediazione assicurativa. In tal modo si sarebbe travisato il fatto.2. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazionecon riguardo all'intervenuto diniego delle attenuanti generiche e alla mancataapplicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. I risalentiprecedenti penali avrebbero dovuto essere considerati assieme alla personalità econdotta del ricorrente, nel quadro della funzione rieducativa della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. Con motivo di impugnazione nient'affattospecifico, il ricorrente non si è in alcun modo confrontato con la motivazionedella corte di appello, che ha spiegato le ragioni per cui la condotta delricorrente, come emersa in istruttoria, è riconducibile ad attività di cui all'art.106 del Dlgs. 305/2005 come tali richiedenti, per chi le espleti, l'iscrizione di cuiall'art. 109 del medesimo Decreto. In particolare, i giudici di primo e secondogrado, trattandosi di cd. "doppia conforme", hanno evidenziato come l'imputato,agendo nei confronti di qualche centinaia di clienti, così da operare in modoprofessionale, anche ricevendo un compenso per il quale rilasciava fattura,fornisse consulenza ai clienti circa la convenienza di un prodotto assicurativopiuttosto che di un altro, peraltro personalizzata rispetto al singolo cliente,forniva preventivi, compiva atti preparatori alla conclusione dei contratti, per lacui compilazione on line metteva a disposizione il proprio pc, si prestava altresìa far confluire sul proprio conto corrente il denaro relativo ai premi assicurativiversati dai clienti e da riversare alle compagnie assicurative prescelte. Si tratta diprecisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 9409 del 09/02/2021, Rv. 281380 -01), che ha osservato come l'art. 305, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005 punisca"chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa indifetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109"; in tale registro, infatti, èprevista un'apposita sezione in cui sono iscritti, a sensi dell'art. 109, comma 2,lett. b), "i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominatibroker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senzapoteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione". A suavolta, l'art. 106 d.lgs. n. 209 del 2005 precisa che "l'attività di intermediazioneassicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodottiassicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate atale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione deicontratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamentein caso di sinistri, dei contratti stipulati". Come emerge dal chiaro dato normativo- in particolare, dall'uso delle congiunzioni disgiuntive "o" e "ovvero" - èsufficiente lo svolgimento anche di una sola delle mansioni espressamenteconsiderate dalla norma (la presentazione al cliente di prodotti assicurativi, ilprestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività, eventualmente anchenella conclusione del contratto, se ciò è previsto dall'incarico, la collaborazionealla gestione o all'esecuzione dei contratti stipulati, nel caso di sinistri), perché sisia in presenza di un'attività di intermediazione assicurativa, per il cui esercizio èprevista la preventiva iscrizione nell'apposito registro.Su questa linea è assestata anche la giurisprudenza civile di questa Corte,secondo cui "il broker assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale dimediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazioneintellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto conl'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce periniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modellicontrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo diriuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a taliesigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e allecondizioni più convenienti per lui; peraltro, tale attività di collaborazione noninveste solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell'assistenzadurante l'esecuzione e la gestione contrattuale. (Cass. civ., Sez. 3, n. 25167 del11/10/2018, Rv. 651160).2. Rispetto, dunque, ad un scelta accusatoria coerente con il dato normativoe con la giurisprudenza di legittimità, supportata da una precisa illustrazionedelle ragioni, inerenti le caratteristiche della attività svolta dall'imputato, poste asupporto della medesima, il ricorrente ha omesso ogni confronto, limitandosi ariportare solo un breve passaggio di sintesi dell'apparato argomentativocontestato, e piuttosto insistendo nella apodittica affermazione della carenza dimotivazione oltre che dell'errore di diritto. Così incorrendo non solo della meraelaborazione di una censura nel merito, come tale manifestamente infondata, maanche nella formulazione di una critica del tutto generica, nonostante il notoprincipio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non soloquando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino dellanecessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di talenecessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazionerisiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni delprovvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425).3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Quanto alla criticainerente le attenuanti generiche, la corte di appello, in sostanza, deduce lainammissibilità della stessa, in assenza di qualsiasi censura sul punto dellasentenza in cui si motiva sul diniego delle stesse e sulla determinazione finaledella pena. Tale rilievo della corte non viene neppure contrastato in sede diricorso, per cui la censura proposta in questa sede è inammissibile come anchelo specifico motivo di gravame ritenuto provo di concreta censura ossia genericodalla corte di appello, secondo l'indirizzo per cui i motivi generici restano viziatida inammissibilità originaria, e questo anche quando la decisione del giudicedell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (sez. 3, n. 10709 del25/11/2014 Ud. (dep. 13/03/2015 ) Rv. 262700 - 01).A tanto si aggiunge una valida motivazione, che spiega il contestatodiniego delle attenuanti con la gravità della condotta e la reiterazione dellecondotte nel tempo, in uno con la sussistenza di precedenti penali per truffa.Rispetto a tale motivazione, anche con il proposto motivo di ricorso sireitera una censura generica, non illustrando le caratteristiche ovvero le ragioniper cui sia i precedenti penali che la personalità e la condotta emersa avrebberopotuto condurre ad una opposta decisione sul punto.Adeguata appare la motivazione di cui alla sentenza impugnata ancherispetto al beneficio della pena sospesa, a fronte anche di un preciso riferimentoall'impossibilità di concederlo per i precedenti penali e a fronte di pena giàsospesa.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmendeCosì è deciso, 04/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]