CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 18621/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’inammissibilità del ricorso;dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harevocato, con decorrenza dal 21 agosto 2024, l’affidamento in prova concesso adXXXXXXXXXXXXXX con ordinanza in data 19 ottobre 2023, ratificando il provvedimento delMagistrato di sorveglianza di Catanzaro in data 9 dicembre 2025 con il quale era stataprovvisoriamente sospesa l’applicazione della misura alternativa.2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedel’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, inriferimento agli artt. 47 e 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), e il vizio dellamotivazione con riguardo alla disposta revoca, ordinata senza valutare il percorso dirisocializzazione che ha anche portato al riconoscimento della liberazione anticipata per unsemestre (dal 7 gennaio 2025 al 7 luglio 2025), nonché in assenza di potere poiché la penaera già stata espiata in data 7 gennaio 2026, cioè anteriormente alla pronuncia del Tribunaledi sorveglianza; peraltro, la revoca è stata disposta ex tunc senza motivazione e non è stataesaminata la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l’affidamento per una serie di ragioni che ilricorso critica in modo parziale e non decisivo.2.1. Se è vero che la revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio socialenon consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delleprescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare,fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fattoincompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo,Rv. 275239), è vero però che il ricorso omette di criticare la specifica motivazione che,dando atto dell’esistenza di ben tre distinti provvedimenti di diffida (21 agosto 2024; 30 luglio2025; 6 ottobre 2025) per comportamenti posti in essere in violazione delle prescrizioni, havalorizzato l’ultimo e più grave episodio del 4 dicembre 2025 relativo alla segnalazione delcondannato per la violazione dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (TU Stup.), al quale hafatto seguito il provvedimento di sospensione cautelare della misura alternativa.2.2. La negativa valutazione delle condotte, che il ricorso si limita a obliterare e acontestare genericamente, è stata temporalmente collocata al momento della prima diffidadel 21 agosto 2024, alla quale ha fatto seguito, secondo la logica valutazione del Tribunaledi sorveglianza, il venire meno dell’adesione al percorso di trattamento.2.3. Nessun rilievo ha, come correttamente ritenuto dal Tribunale di sorveglianza,l’avvenuto riconoscimento della liberazione anticipata, non soltanto perché tale beneficio èrevocabile nei casi previsti dall’art. 54, comma 3, ord. pen., ma anche perché «in tema diprocedimento di sorveglianza, è legittima la revoca della liberazione anticipata concessa conriferimento al periodo di espiazione in affidamento in prova al servizio sociale, allorché taleultimo beneficio venga revocato con effetto ex tunc, attesa la generale revocabilità deiprovvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza, anche in mancanza di unaespressa previsione normativa, in caso di mutamento della situazione di fatto che li avevagiustificati» (Sez. 1, n. 46630 del 25/10/2019, Allia, Rv. 277236 – 01).3. Non è configurabile, nel caso di specie, alcun difetto di potere giurisdizionale in capoal Tribunale di sorveglianza derivante dalla circostanza che il provvedimento di revoca èstato assunto all’udienza del 8 gennaio 2026, cioè dopo l’espiazione formale della penafissata dal pubblico ministero per il giorno 7 gennaio 2026.3.1. È anzitutto evidente che il provvedimento era doveroso ed è stato tempestivamenteassunto, a mente dell’art. 51-ter, comma 2, ord. pen., entro il termine di perdita di efficaciadel decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva sospeso cautelativamente la misuradell’affidamento.3.2. Del resto, il provvedimento di revoca della misura da parte del Tribunale disorveglianza spiega i suoi effetti, sia in relazione alla sospensione provvisoria della misura,giacché deve essere assunto pena la perdita di efficacia del decreto cautelare, sia inrelazione alla misura alternativa che, infatti, è stata revocata.Ciò, non soltanto per gli effetti preclusivi derivanti dalla disposta revoca, a mentedell’art. 58-quater, comma 2, ord. pen., ma anche ai fini della determinazione della penaeventualmente da espiare per il titolo in esecuzione, come puntualmente avvenuto nel casodi specie.4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.