Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2006/2007
ECLI:EU:T:2007:62
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del presidente del Tribunale 26 febbraio 2007 –
Icuna.Com / Parlamento
(causa T-383/06 R)
«Procedimento sommario – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Non luogo a provvedere»
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Ordinanza di sospensione, a titolo provvisorio, di una decisione del Parlamento fino alla pronuncia dell’ordinanza che conclude
il procedimento sommario – Indicazione data dal Parlamento della sua intenzione di non dare più alcuna esecuzione alla detta decisione – Non luogo a provvedere (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 105, n. 2) (v. punti 9-12)
[OSCURATO:PERSONA] di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere, in sostanza, la sospensione dell’esecuzione della decisione del Parlamento
europeo in data 1° dicembre 2006, recante accettazione dell’offerta della società Mostra e rigetto dell’offerta della ricorrente
nella gara di appalto EP/DGINFO/WEBTV/2006/2003, nonché dell’esecuzione del contratto eventualmente firmato dalla società
Mostra, in attesa della pronuncia del Tribunale sul ricorso di merito
Dispositivo
1)
Non occorre più statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori.
2)
Le spese sono riservate.