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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 06205/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05HE2FK nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di MILANO, del 04/12/2020, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05HE2FK in relazione ai reati di cui agli artt.I' art. 628 CP.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla definizione del trattamento sanzionatorio e violazione di legge con riguardo al difetto di traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato Con riguardo alle doglianze in ordine alla motivazione sulla definizione della sanzione il collegio ribadisce che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso dei pubblico ministero sulla richiesta ed ai contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella iiiegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27610201).

Tale fisiologica contrazione dei motivi di impugnazione avanzabili nei confronti della sentenza che applica la pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. si ripercuote anche sulla ammissibilità del dedotto vizio di mancata traduzione della sentenza.

In materia si ribadisce, in via generale che caso di impugnazione ritualmente proposta dai difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione. (Sez. 6, Sentenza n. 45457 del 29/09/2015 [OSCURATO:PERSONA]. 265521 - 01).

Nel caso in esame (a) non veniva dedotto alcun vizio dei consenso; sui punto il collegio rileva peraltro che il ricorrente era presente all'udienza in cui venivano rinunciati i motivi sulla responsabilità e che non vi sono ragioni (anche perché non allegate) per ritenere che la la sua partecipazione sia stata pienamente consapevole ed adesiva ai concordato; non si rileva dunque alcun "vizio del consenso" e della consapevole partecipazione dell'imputato al procedimento che potrebbero legittimare l'accoglimento del vizio dedotto.

Inammissibili, alla luce della giurisprudenza richiamata anche le dogiianze relative alla motivazione del trattamento sanzionatorio. (b) A ciò si aggiunge che ricorrente non indica alcuna violazione del diritto di difesa compatibile con la contrazione delle prerogative processuali correlata alla consapevole rinuncia ai motivi sulla responsabilità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di curo tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 07/12/2021 Ti Consigliere Estensore 5ANDRA REqCHIONE [OSCURATO:PERSONA] ente LuciAro IMP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05HE2FK nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di MILANO, del 04/12/2020, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05HE2FK in relazione ai reati di cui agli artt.I' art. 628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla definizione del trattamento sanzionatorio e violazione di legge con riguardo al difetto di traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato Con riguardo alle doglianze in ordine alla motivazione sulla definizione della sanzione il collegio ribadisce che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso dei pubblico ministero sulla richiesta ed ai contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella iiiegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27610201). Tale fisiologica contrazione dei motivi di impugnazione avanzabili nei confronti della sentenza che applica la pena concordata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. si ripercuote anche sulla ammissibilità del dedotto vizio di mancata traduzione della sentenza. In materia si ribadisce, in via generale che caso di impugnazione ritualmente proposta dai difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione. (Sez. 6, Sentenza n. 45457 del 29/09/2015 [OSCURATO:PERSONA]. 265521 - 01). Nel caso in esame (a) non veniva dedotto alcun vizio dei consenso; sui punto il collegio rileva peraltro che il ricorrente era presente all'udienza in cui venivano rinunciati i motivi sulla responsabilità e che non vi sono ragioni (anche perché non allegate) per ritenere che la la sua partecipazione sia stata pienamente consapevole ed adesiva ai concordato; non si rileva dunque alcun "vizio del consenso" e della consapevole partecipazione dell'imputato al procedimento che potrebbero legittimare l'accoglimento del vizio dedotto. Inammissibili, alla luce della giurisprudenza richiamata anche le dogiianze relative alla motivazione del trattamento sanzionatorio. (b) A ciò si aggiunge che ricorrente non indica alcuna violazione del diritto di difesa compatibile con la contrazione delle prerogative processuali correlata alla consapevole rinuncia ai motivi sulla responsabilità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di curo tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Ti Consigliere Estensore 5ANDRA REqCHIONE [OSCURATO:PERSONA] ente LuciAro IMP
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