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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 47053/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le richieste dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o comunque il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Caltanissetta che, pronunciando in sede rescissoria, ha rigettato la sua domanda di equa riparazione per la custodia cautelare in carcere subita perché gravemente indiziato del reato di cui agli artt.110 cod. pen., 61, nn. 5) e 11-quinquies), 628, commi primo e terzo, nn. 1 e 3- quinquies, cod. pen., reato dal quale è stato irrevocabilmente assolto. 1.1.Con unico motivo deduce la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (sotto il profilo del travisamento delle risultanze probatorie) in relazione alla sussistenza sia della condizione ostativa al riconoscimento della richiesta riparazione che della colpa grave. 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il travisamento della prova, che costituisce vizio che mina le basi fattuali del ragionamento del giudice rendendo inconciliabile la parte ricostruttiva del fatto con specifici atti del processo (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.), impone, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, l'allegazione degli atti dei quali viene dedotta l'erronea o la mancata percezione da parte del giudice (Sez.5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01; Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez.

F. n. 37368 del 13/09/2007, Rv. 237302); 3.2.nel caso di specie, il rigetto della domanda si basa su comportamenti specificati dall'ordinanza impugnata (l'aver accompagnato a bordo dell'auto l'autore materiale del furto con strappo - così riqualificata la rapina; l'essere stato visto l'autore del reato a bordo della medesima vettura, sempre condotta dal Chianetta, dopo la consumazione del reato stesso; l'aver il Chianetta accelerato improvvisamente alla vista dei carabinieri incrociati dopo circa mezzora) dei quali il ricorrente predica la non corrispondenza a vero in quanto in contrasto con quanto affermato dal giudice dell'assoluzione e con quanto risulta dagli atti, atti che però non allega; 3.3.va però aggiunto (ed in questo senso il ricorso è fondato) che nella "ratio decidendi" questi comportamenti non rilevano di per sé, bensì quali condotte che secondo i Giudici della riparazione imponevano chiarimenti non forniti dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia e che non sono stati dati, essendosi egli avvalso della facoltà di non rispondere; 3.4.ed infatti, come già affermato in sede rescindente (Sez. 4, n. 18363 del 21/04/2021), ciò che rileva, ai fini della colpa grave, è la conoscenza, da parte del Chianetta, del fatto che colui che aveva accompagnato in macchina aveva poco prima commesso il reato, tema di indagine espressamente demandato al giudice del rinvio ma che è rimasto sostanzialmente ignorato, se non proprio eluso nella misura in cui la Corte di appello ha onerato il ricorrente di dare una valida giustificazione della propria condotta; 3.5.Ia risposta della Corte di appello è chiara: «lo stesso (...) non aveva negato di avere condotto la macchina allorché Scardilli ne era sceso per seguire la persona offesa, non aveva chiarito in quale momento si era messo alla guida della vettura, né in quale momento il coindagato era salito a bordo, e non aveva neanche spiegato perché quest'ultimo era dapprima sceso dalla autovettura per poi risalirvi subito dopo, né perché aveva infine accelerato l'andatura dell'autovettura alla vista degli operanti di P.G.»; 3.6.ora, secondo il prevalente orientamento di questa Corte (del quale, evidentemente, la Corte di appello ha fatto applicazione), in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato - fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato - nell'ipotesi in cui solo questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, che se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa (Sez. 3, n. 51084 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 271419 - 01; Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, Rv. 267393 - 01; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 251928 - 01; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Rv. 242760 - 01; Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Rv. 242759 - 01; Sez. 4, n. 16370 del 18/03/2003, Rv. 224774 - 01; cfr., altresì, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01, che ha ritenuto colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni); 3.7.11 diritto al silenzio non era censurabile quando non valeva comunque a sanare, ai fini dell'indennità di cui all'art. 314 cod. proc. pen., errori genetici dell'ordinanza rilevabili anche in assenza dell'apporto collaborativo dell'indagato/ imputato ingiustamente sottoposto a misura detentiva; non altrettanto quando il suo apporto sarebbe stato significativo per eliminare la situazione di grave verosimiglianza accusatoria che aveva giustificato l'emissione dell'ordinanza a suo carico e lo stato detentivo; 3.8.sennonché l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 del 2021, che vi ha aggiunto il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo»; 3.9.I'avvalersi della facoltà di non rispondere costituisce, dunque, condotta processuale neutra quanto al riconoscimento o meno del diritto alla riparazione (in questo senso, Sez. 4, n. 8616 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.m.); 3.10.ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte di appello riveda il proprio giudizio alla luce del principio di diritto di cui al § 3.9 che precede; 3.11.il giudice del rinvio regolerà le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le richieste dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso o comunque il suo rigetto.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Caltanissetta che, pronunciando in sede rescissoria, ha rigettato la sua domanda di equa riparazione per la custodia cautelare in carcere subita perché gravemente indiziato del reato di cui agli artt.110 cod. pen., 61, nn. 5) e 11-quinquies), 628, commi primo e terzo, nn. 1 e 3- quinquies, cod. pen., reato dal quale è stato irrevocabilmente assolto. 1.1.Con unico motivo deduce la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (sotto il profilo del travisamento delle risultanze probatorie) in relazione alla sussistenza sia della condizione ostativa al riconoscimento della richiesta riparazione che della colpa grave. 2.11 ricorso è fondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.il travisamento della prova, che costituisce vizio che mina le basi fattuali del ragionamento del giudice rendendo inconciliabile la parte ricostruttiva del fatto con specifici atti del processo (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.), impone, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, l'allegazione degli atti dei quali viene dedotta l'erronea o la mancata percezione da parte del giudice (Sez.5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01; Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Rv. 237302); 3.2.nel caso di specie, il rigetto della domanda si basa su comportamenti specificati dall'ordinanza impugnata (l'aver accompagnato a bordo dell'auto l'autore materiale del furto con strappo - così riqualificata la rapina; l'essere stato visto l'autore del reato a bordo della medesima vettura, sempre condotta dal Chianetta, dopo la consumazione del reato stesso; l'aver il Chianetta accelerato improvvisamente alla vista dei carabinieri incrociati dopo circa mezzora) dei quali il ricorrente predica la non corrispondenza a vero in quanto in contrasto con quanto affermato dal giudice dell'assoluzione e con quanto risulta dagli atti, atti che però non allega; 3.3.va però aggiunto (ed in questo senso il ricorso è fondato) che nella "ratio decidendi" questi comportamenti non rilevano di per sé, bensì quali condotte che secondo i Giudici della riparazione imponevano chiarimenti non forniti dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia e che non sono stati dati, essendosi egli avvalso della facoltà di non rispondere; 3.4.ed infatti, come già affermato in sede rescindente (Sez. 4, n. 18363 del 21/04/2021), ciò che rileva, ai fini della colpa grave, è la conoscenza, da parte del Chianetta, del fatto che colui che aveva accompagnato in macchina aveva poco prima commesso il reato, tema di indagine espressamente demandato al giudice del rinvio ma che è rimasto sostanzialmente ignorato, se non proprio eluso nella misura in cui la Corte di appello ha onerato il ricorrente di dare una valida giustificazione della propria condotta; 3.5.Ia risposta della Corte di appello è chiara: «lo stesso (...) non aveva negato di avere condotto la macchina allorché Scardilli ne era sceso per seguire la persona offesa, non aveva chiarito in quale momento si era messo alla guida della vettura, né in quale momento il coindagato era salito a bordo, e non aveva neanche spiegato perché quest'ultimo era dapprima sceso dalla autovettura per poi risalirvi subito dopo, né perché aveva infine accelerato l'andatura dell'autovettura alla vista degli operanti di P.G.»; 3.6.ora, secondo il prevalente orientamento di questa Corte (del quale, evidentemente, la Corte di appello ha fatto applicazione), in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato - fermo restando l'insindacabile diritto al silenzio o alla reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini e dell'imputato - nell'ipotesi in cui solo questi ultimi siano in grado di fornire una logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli, che se non può essere da solo posto a fondamento dell'esistenza della colpa grave, vale però a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa (Sez. 3, n. 51084 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 271419 - 01; Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, Rv. 267393 - 01; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 251928 - 01; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Rv. 242760 - 01; Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Rv. 242759 - 01; Sez. 4, n. 16370 del 18/03/2003, Rv. 224774 - 01; cfr., altresì, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01, che ha ritenuto colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni); 3.7.11 diritto al silenzio non era censurabile quando non valeva comunque a sanare, ai fini dell'indennità di cui all'art. 314 cod. proc. pen., errori genetici dell'ordinanza rilevabili anche in assenza dell'apporto collaborativo dell'indagato/ imputato ingiustamente sottoposto a misura detentiva; non altrettanto quando il suo apporto sarebbe stato significativo per eliminare la situazione di grave verosimiglianza accusatoria che aveva giustificato l'emissione dell'ordinanza a suo carico e lo stato detentivo; 3.8.sennonché l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 del 2021, che vi ha aggiunto il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo»; 3.9.I'avvalersi della facoltà di non rispondere costituisce, dunque, condotta processuale neutra quanto al riconoscimento o meno del diritto alla riparazione (in questo senso, Sez. 4, n. 8616 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.m.); 3.10.ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché la Corte di appello riveda il proprio giudizio alla luce del principio di diritto di cui al § 3.9 che precede; 3.11.il giudice del rinvio regolerà le spese della presente fase di giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di
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